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Atto:LEGGE REGIONALE 17 marzo 1975, n. 13
Titolo:Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 marzo 1975, n. 13)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 41, l.r. 28 febbraio 1985, n. 6.

Sommario




Art. 1

La Regione Marche promuove il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato, singolo e associato, salvaguarda e valorizza prioritariamente le attività del settore artistico, tipico e tradizionale e del settore produttivo operando interventi diretti a migliorare il livello qualitativo e produttivo delle aziende.
Promuove, inoltre, iniziative consortili tra imprese artigiane e tutela le condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti.

Art. 2

La Regione Marche concede contributi in conto capitale a comuni, a consorzi di comuni e a comunità montane per le spese di acquisto e di urbanizzazione primaria delle zone a insediamento produttivo-artigianale.

Art. 3

Il contributo di cui all'art. 2 è concesso:
a) nella misura massima del 40 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile nel caso che l'iniziativa sia attuata da un solo comune;
b) nella misura massima del 60 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile nel caso che l'iniziativa sia attuata da un consorzio del quale facciano parte almeno tre comuni;
c) nella misura massima dell'80 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile nel caso che l'iniziativa sia attuata dalle comunità montane.

La percentuale del 40 per cento di cui al punto a) è aumentata del 50 per cento se l'iniziativa è attuata da un solo comune appartenente a una comunità montana.

Art. 4

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 le amministrazioni interessate inoltrano domanda alla Regione Marche allegando la seguente documentazione:
a) copia della deliberazione del consiglio comunale o degli organi altrimenti competenti, con la quale:
1) si approva il piano di massima relativo alla acquisizione delle aree e alle opere di urbanizzazione primaria delle stesse;
2) si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale;
3) si indicano i mezzi per far fronte alla rimanente spesa;
b) estratto dello strumento di attuazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione vigente nel comune, comprovante che l'area zonale al cui servizio si intendono realizzare le opere di urbanizzazione primaria è destinata a insediamenti produttivi;
c) relazione illustrativa dalla quale risulti che l'area stessa è destinata prioritariamente a insediamenti artigiani e nella quale sia riportato ogni elemento di valutazione atto a dimostrare il rilevante interesse economico e sociale dell'iniziativa;
d) piano di massima delle opere di urbanizzazione primaria di cui trattasi, corredato da una relazione esplicativa e con la determinazione dei relativi costi, ivi compresa la spesa per l'acquisizione dell'area.


Art. 5

La erogazione del contributo è subordinata alla approvazione del progetto esecutivo delle opere ed è disposta secondo le seguenti modalità:
- 90 per cento entro 60 giorni dalla concessione del contributo regionale;
- il saldo sarà erogato entro 60 giorni dalla data di presentazione degli atti di collaudo.


Art. 6

Gli enti beneficiari detraggono i contributi erogati con la presente legge dagli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione e gravanti, per legge o per convenzione, sulle aziende artigiane singole, associate o consorziate che si localizzino nella zona vincolata a insediamento produttivo artigianale.
La detrazione è effettuata in proporzione all'ampiezza dell'area occupata dall'azienda artigiana.
Nel caso di applicazione della legge 22.10.1971, n. 865, art. 27, qualora le spese per le opere di urbanizzazione primaria non siano poste a carico delle aziende artigiane che si insediano nelle aree ivi contemplate, i contributi ottenuti dagli enti beneficiari sono detratti, sempre proporzionalmente dal prezzo di cessione delle aree o dall'ammontare del canone per la concessione del diritto di superficie.

Art. 7

I contributi erogati devono essere restituiti dagli enti beneficiari all'amministrazione regionale, gravati dagli interessi legali, qualora le zone, o parti di esse, acquistate e servite dalle opere di urbanizzazione di cui all'art. 2 della presente legge, non siano state in concreto destinate a insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate; tali somme sono destinate alle finalità di cui all'art. 2 della presente legge.
Agli effetti del precedente comma, le amministrazioni interessate comunicano alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia degli atti e delle convenzioni stipulati nell'anno precedente per gli insediamenti produttivi al cui servizio sono rivolte le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, evidenziando altresì:
a) il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni;
b) le aree ancora libere;
c) le aree per le quali dagli atti e dalle convenzioni citate non risulti la destinazione a insediamenti di aziende artigiane singole, associate o consorziate.

Per le aree di cui al punto c) del precedente comma, la restituzione del contributo ottenuto dal comune, comunità montana o consorzio, maggiorato degli interessi - calcolati dalla data della esecutività della deliberazione di cessione della area medesima - deve essere effettuata entro il 31 marzo.
Le convenzioni relative alle aree di cui al punto a) del secondo comma devono contenere clausole che garantiscano adeguatamente la destinazione dell'immobile e la priorità nella costruzione delle opere destinate all'attività produttiva rispetto a quelle destinate a eventuale abitazione.

Art. 8

Le aziende artigiane non possono alienare per un periodo di dieci anni, le aree di insediamento per le quali hanno usufruito delle agevolazioni previste dagli articoli precedenti salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere alla Regione una somma pari al beneficio goduto più gli interessi. Tale obbligo viene meno sia nel caso di cessione ad altra azienda artigiana, sia nel caso di assoluta e comprovata necessità , riconosciuta, anche agli effetti della cancellazione dell'ipoteca, dalla giunta regionale.
Il termine di dieci anni di cui al comma precedente decorre dalla data di acquisizione da parte dell'azienda artigiana della disponibilità dell'area.

Art. 9

E' istituito un fondo per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle imprese artigiane per le operazioni previste dalla legge statale 25.7.1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, escluse quelle relative alle scorte.
Il fondo è conferito alla cassa per il credito alle imprese artigiane che lo amministra sulla base di apposita convenzione da stipularsi con la Regione.
Il contributo è concesso, nella misura fissata dalla legge statale sopra richiamata, per la quota di mutuo eccedente la competenza della cassa stessa e fino al limite massimo fissato dalle norme statali, previo parere vincolante della commissione di cui all'art. 12. Tale contributo è commisurato alla somma effettivamente mutuata.

Art. 10

La Regione Marche concede, entro il limite di spesa stabilito dal comma primo dell'art. 16, un contributo in conto capitale alle imprese artigiane che ottengano il mutuo ai sensi della presente legge e della legge 25.7.1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.
Il contributo è concesso alle imprese nella misura del 7 per cento sull'intero ammontare del mutuo ottenibile escluso l'ammontare relativo alle scorte.
Il contributo è elevato all'11 per cento per i seguenti casi:
1) imprese artigiane, ovunque localizzate, che si dedicano al settore artistico, tipico e tradizionale, indicato dalla legge 25.7.1956, n. 860, e successive modificazioni e integrazioni;
2) imprese artigiane localizzate nelle aree destinate a insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane;
3) imprese artigiane localizzate nelle zone montane ai sensi della legge 25.7.1952, n. 991;
4) consorzi e cooperative regolarmente costituiti tra imprese operanti nella Regione e iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 9 della legge 25.7.1956, n. 860. Il contributo in conto capitale previsto dal presente articolo è concesso in detrazione dell'ammontare del mutuo ottenibile dalle imprese artigiane.

Le domande per la concessione del contributo debbono essere presentate dagli interessati alla Regione Marche.
Il contributo è concesso dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

Art. 11

Al fine di favorire la cooperazione e l'associazionismo fra le imprese artigiane, la Regione Marche accorda, nei limiti di spesa indicati all'art. 17, provvidenze a favore di cooperative e consorzi regolarmente costituiti tra almeno 5 imprese artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane della Regione.
Le provvidenze di cui al comma precedente si definiscono in:
a) contributi nella misura del 10 per cento nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito per l'acquisto e la costruzione di depositi, magazzini, uffici, locali per mostre collettive e relative attrezzature e per impianti destinati alla depurazione dell'acqua, dell'aria e dell'ambiente. Il contributo è concesso per la durata dell'ammortamento del mutuo e per un periodo non superiore a 10 anni. L'importo del mutuo ammissibile a contributo non può superare il limite di 8 milioni per ogni azienda consociata. Il mutuo può essere assistito da garanzia fidejussoria della Regione;
b) contributi, nella misura del 7 per cento sulle operazioni di credito, effettuate per l'acquisto di materie prime e prodotti necessari all'attività delle imprese consociate e per l'esportazione di prodotti, in rapporto alla durata effettiva delle dette operazioni di credito e comunque per un periodo non superiore a un anno; l'ammontare delle operazioni di credito ammissibile a contributo non può superare il limite di L. 100 milioni; ciascun consorzio non può essere ammesso a contributo per più di tre operazioni di credito nell'anno.

Le provvidenze previste dal presente articolo e dal terzo comma dell'art. 10 sono concesse anche agli organismi consortili e cooperativi costituiti tra le cooperative e i consorzi di cui al primo comma.
Le domande per la concessione del contributo debbono essere presentate dagli interessati alla Regione Marche.
Il contributo è concesso dalla giunta regionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 12.

Art. 12

Presso la Regione Marche è costituita una commissione tecnica, nominata - su conforme deliberazione della giunta - e presieduta dal presidente della giunta, che può delegare l'assessore al quale, ai sensi dello statuto regionale, sia stato affidato il compito di curare il settore dell'artigianato.
La commissione è composta, oltre che dal presidente:
- dall'assessore al quale sia stato affidato il compito di curare il settore urbanistico;
- da due esperti della Regione, designati dalla giunta regionale;
- da quattro rappresentanti della categoria designati dalla commissione regionale dell'artigianato;
- da quattro rappresentanti designati dalle associazioni sindacali di categoria;
- da tre esperti designati dal consiglio regionale.

La commissione elegge un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di impedimento o di assenza.
Segretario della commissione è un funzionario regionale dirigente addetto ai servizi competenti per i problemi dell'artigianato.

Art. 13

Sono ammesse ai benefici regionali, di cui alla presente legge anche le domande di contributo presentate fino al giorno della sua entrata in vigore e giacenti presso la cassa per il credito alle imprese artigiane o presso gli istituti bancari.

Art. 14

Per la concessione dei contributi previsti all'art. 2 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 930 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico del capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Contributi in conto capitale agli enti locali e loro consorzi per le spese di acquisizione e urbanizzazione primaria di zone destinate all'insediamento di imprese artigiane" e con la dotazione di L. 930 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui al primo comma del presente articolo si provvede nel modo che segue:
- quanto a L. 30 milioni, con i fondi di cui al capitolo 17801 "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 - voce n. 10 dell'elenco allegato n. 3 - utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
- quanto a L. 500 milioni, con i fondi di cui al capitolo 27101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 - voce nn. 14, 15 e 16 dell'elenco allegato n. 4 - utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
- quanto a L. 400 milioni, con i fondi di cui al capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 - voce n. 31 dell'elenco allegato n. 4 - utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.

Le somme restituite ai sensi del precedente art. 7 - comma primo - affluiscono, per l'anno 1975, ad apposito capitolo da istituirsi, per memoria, nello stato di previsione delle entrate con la denominazione "Recupero di contributi concessi agli enti locali e loro consorzi per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria di aree destinate all'insediamento di imprese artigiane" e per gli anni successivi ai capitoli corrispondenti.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, contestualmente all'accertamento delle entrate di cui al comma precedente, alla iscrizione di equivalenti importi a carico del capitolo da istituirsi per effetto del precedente primo comma, nel bilancio dell'anno 1975, e a carico dei capitoli corrispondenti, per gli anni successivi.
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 9 è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 300 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, con la denominazione "Contributi nella spesa per l'ammortamento dei mutui contratti da imprese artigiane, singole o associate, per investimenti" e con la dotazione di L. 300 milioni; per gli anni dal 1976 al 1984 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente primo comma si provvede:
- per l'anno 1975, con le disponibilità del capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 - voce n. 31 (parte) - utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
- per gli anni dal 1976 al 1984, con una quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, semprechè non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 10 è autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Contributi in capitale sull'importo dei mutui contratti dalle imprese artigiane, singole o associate ai sensi della legge 25.7.1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni" e con la dotazione di L. 1.000 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente primo comma si provvede:
- quanto a L. 500 milioni con le disponibilità di cui al capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974 - voce n. 31 (parte) dell'elenco allegato n. 4 - utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
- quanto a L. 500 milioni con una quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281.

Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 17

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 11, lettera a), è autorizzato un limite di impegno decennale di L. 100 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Contributi decennali, nella misura del 10 per cento, nel pagamento degli interessi a favore di cooperative e consorzi di imprese artigiane per le operazioni di credito effettuate per l'acquisto o la costruzione di depositi, magazzini, uffici e locali per mostre collettive e relative attrezzature" e con la dotazione di L. 100 milioni; per gli anni dal 1976 al 1984 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 11, lettera a), è autorizzata per ciascuno degli anni dal 1975 al 1984, la spesa di L. 10 milioni; la spesa predetta è dichiarata obbligatoria.
Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma precedente sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Oneri eventuali derivanti da prestazioni di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto o la costruzione di depositi, magazzini, uffici e locali per mostre collettive e delle relative attrezzature" e con la dotazione di L. 10 milioni; per gli anni dal 1976 al 1984 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.
Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 11, lettera b), è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di L. 250 milioni.
Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sono stanziate a carico di un apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - Spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Contributi negli interessi alle cooperative e consorzi di imprese artigiane per l'acquisto di materie prime, di prodotti necessari alla attività delle imprese consorziate e per l'esportazione di prodotti" e con la dotazione di L. 250 milioni.
Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari, complessivamente, a L. 360 milioni per l'anno 1975 e a L. 110 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante impiego di quota parte del fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, semprechè non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.
Le somme non impegnate al termine dell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate entro i termini fissati dal secondo comma dell'art. 36 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni.