Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 giugno 1997, n. 37
Titolo:Modifiche dell'art. 50, commi 5 e 7, della legge regionale 5 novembre 1988, n. 43: "Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione" e successive modificazioni ed integrazioni.
Pubblicazione:( B.U. 27 giugno 1997, n. 39 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 30, l.r. 1 dicembre 2014, n. 32.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 50 della lr 5 novembre 1988, n. 43, è così sostituito:
"5. La quota ad essi spettante è erogata in un'unica rata entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BUR della legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.".


Art. 2

1. Il comma 7 dell'articolo 50 della lr 43/ 1988, è così sostituito:
"7. I Comuni inviano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al servizio servizi sociali della Regione, le informazioni statistiche richieste sulla base di apposita modulistica predisposta dal servizio stesso, con riferimento ai bisogni soddisfatti ed ai servizi resi nell'anno precedente.".