Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 giugno 1997, n. 39
Titolo:Interventi a favore dei marchigiani all'estero.
Pubblicazione:( B.U. 10 luglio 1997, n. 41 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, in attuazione dei principi del proprio Statuto ed in armonia con le iniziative dello Stato e con quelle di carattere comunitario, concorre a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale, i cittadini marchigiani che per motivi di lavoro si siano trasferiti all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, nell'ambito delle proprie competente ed in collaborazione con gli organi dello Stato, coordinandosi con eventuali iniziative di altre Regione, adotta i necessari provvedimenti per:
a) promuovere iniziative e favore degli emigrati, delle loro famiglie e discendenti, volte a conservare l'identità della terra d'origine e rinsaldare i rapporti culturali con le Marche;
b) promuovere la diffusione della conoscenza della Regione nelle sue espressioni culturali, artistiche, naturalistico - paesaggistiche e sociali e lo sviluppo di rapporti economici, valorizzando la presenza della collettività marchigiana all'estero;
c) agevolare l'inserimento degli emigrati nel tessuto sociale ed economico della Regione.

3. Per i medesimi fini di cui al comma 1 la Regione può avvalersi della collaborazione delle associazioni riconosciute dei marchigiani emigrati per l'attuazione dei programmi di attività all'estero in materia di turismo, cultura e di iniziative per la valorizzazione dei prodotti tipici marchigiani.


1. I beneficiari previsti dalla presente legge sono destinati agli emigrati marchigiani per origine o residenza, alle loro famiglie e discendenti che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro non inferiore a tre anni ed ai cittadini rimpatriati nelle Marche da non più di tre anni. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione dell'interessato, sottoscritta in conformità alle leggi vigenti.
2. Qualora gli emigrati rientrino a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio - politici tali da determinare pericolo pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.


1. La Regione adotta, ogni triennio, il programma degli interventi a favore degli emigrati, il quale contiene anche i criteri e le modalità per la loro attuazione.
2. Il programma individua:
a) gli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione;
b) gli interventi da realizzarsi direttamente dai Comuni e le modalità , per la gestione dei fondi da trasferire ai medesimi, per le finalità di cui all'articolo 11;
c) l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento;
d) le eventuali sovvenzioni a favore delle associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 12.

3. Il programma, previo parere dalla Consulta di cui all'articolo 4, è predisposto dalla Giunta regionale e presentato, entro il 31 ottobre precedente il triennio, al Consiglio regionale che lo approva entro il 31 dicembre successivo.
4. Il programma è attuato mediante il piano annuale, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo parere della Consulta di cui all'articolo 4 e sentita la competente Commissione consiliare.


1. Presso la Giunta regionale è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione composta da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato;
b) tre consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale;
c) un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani;
d) un rappresentante esperto in materia di emigrazione designato dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
e) un rappresentante esperto del Dipartimento degli italiani nel mondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) un rappresentante per ogni associazione con sede all'estero degli emigrati marchigiani, purchè iscritta all'albo di cui all'articolo 12, designato alle proprie federazioni operanti all'estero o, in assenza delle stesse, dalle singole associazioni fino ad un massimo di tre rappresentanti per ogni Stato estero;
h) un rappresentante per ogni organizzazione nazionale operante in sede regionale, regolarmente iscritta all'albo di cui all'articolo 12, che svolga attività in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie;
i) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operanti a livello nazionale, maggiormente rappresentativi, designati dai rispettivi organi regionali.

2. Per ciascun rappresentante della Consulta può essere nominato un sostituto con le stesse modalità di nomina degli effettivi.
3. Le funzioni di Presidente sono svolte da un membro della Consulta eletto dalla stessa nella prima seduta.
4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di emigrazione.


1. la Consulta regionale per l'emigrazione è organismo consultivo per le attività inerenti il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, e in particolare:
a) esprimere pareri:
1) sul programma triennale degli interventi e sul piano annuale di attuazione di cui all'articolo 3;
2) sulle proposte di adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
b) avanza proposte e suggerimenti alle autorità competenti per la tutela dei lavoratori italiani all'estero e per lo sviluppo di programmi relativi alla scuola, al lavoro e alla formazione professionale;
c) segnala alla Regione iniziative e provvedimenti atti a soddisfare le principali necessità degli emigrati;
d) promuove un'adeguata informazione tra gli emigrati sui problemi e gli aspetti della vita regionale;
e) dà pareri e suggerimenti sulle politiche attive del lavoro e dell'occupazione;
f) promuove il raccordo con le associazioni di categoria e di emigrati che operano sul territorio regionale al fine anche di favorire il rientro di emigrati che intendono investire in attività produttive;
g) presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte.

2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), punto 1) deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il programma triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.


1. La Consulta regionale per l'emigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
2. A tal fine il Presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 4, la designazione dei membri di rispettiva competenza.
3. Le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.
4. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti posti in esame, nonchè ove lo ritenga opportuno un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni regionali. La Consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
5. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno, una delle quali in occasione della richiesta di parere sul programma triennale degli interventi e sul piano annuale di attuazione. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. La Consulta disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.
7. La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.


1. Nella sua prima seduta la Consulta regionale per l'emigrazione elegge un Comitato esecutivo, composto dal Presidente della Consulta stessa che lo presiede e da sette membri eletti tra i componenti.
2. Il Comitato esecutivo nella sua prima seduta elegge un vice presidente, scelto tra i consultori provenienti dall'estero ed adotta un proprio regolamento interno. Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario regionale responsabile della materia.
3. La durata in carica dal Comitato esecutivo coincide con quella della Consulta.
4. Il Comitato ha il compito di collaborare all'attuazione dell'attività regionale ai sensi della presente legge. Cura e promuove i rapporti e l'informazione con la Consulta.
5. Il Comitato esecutivo può avvalersi della struttura regionale per l'assolvimento dei propri compiti e funzioni.


1. La Giunta regionale, almeno una volta nella legislatura, indice la Conferenza regionale sull'emigrazione quale momento di partecipazione, di confronto e di proposta con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore.


1. La Regione promuove attività d'informazione a favore degli emigrati attraverso la diffusione tra le loro associazioni di periodici o di altri stampati e l'uso di strumenti audiovisivi ed informatici.
2. La Regione invia alle associazioni di cui al comma 1 copia delle pubblicazioni proprie e degli enti territoriali di più ampio interesse.
3. La Giunta regionale può effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonchè alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori.


1. La Regione promuove e favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti il valore dell'indennità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti con le Marche.
2. Le attività di cui al comma 1 consistono in particolare:
a) nella realizzazione nei paesi di emigrazione, anche d'intesa con il Governo e con gli istituti italiani di cultura all'estero, di iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche nonchè a realizzare corsi di lingua italiana;
b) nell'organizzazione di soggiorni culturali e di viaggi studi dei figli degli emigrati e nella promozione di iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani;
c) nell'assegnazione annuale ai figli degli emigrati residenti all'estero di borse di studio per la frequenza di corsi universitari, corsi di specializzazione post universitaria e corsi di formazione professionale nelle Marche;
d) in incontri culturali misti e gemellaggi;
e) nella reciprocità delle iniziative;
f) nel conferimenti di attestati di benemerenza di marchigiani emigrati che si sono distinti nei settori della cultura, del sociale e dell'economia e, su proposta della Consulta di cui all'articolo 4, a coloro che si sono adoperati e distinti per il raggiungimento delle finalità della presente legge.



1. Nell'ambito degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 3 i Comuni concedono contributi, a valere sul fondo istituito ai sensi della lettera b), comma 5, dell'articolo 13, a favore degli emigrati rientrati definitivamente nella Regione Marche.
2. I contributi di cui al comma 1 riguardano le spese sostenute per i seguenti interventi:
a) agevolazioni per l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei figli minori di emigrati per l'assistenza alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado o corsi di specializzazione, anche post - universitari, e per la realizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, nonchè di corsi di alfabetizzazione per adulti;
b) avviamento sul territorio regionale di attività produttive in forma singola o associata, esclusa quella di società di capitali, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.

3. In caso di disagiate condizioni economiche e in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni, i contributi di cui al comma 1 sono concessi per:
a) spese di viaggio di rientro e trasporto delle masserizie;
b) spese di trasporto nei Comuni di origine delle salme dei lavoratori emigrati e dei loro familiari.

4. Con le stesse modalità stabilite dal comma 1 i Comuni concedono altresì contributi per favorire scambi giovanili.


1. La Regione riconosce e sostiene le funzioni di promozione sociale, culturale e ricreative svolte dalle associazioni dei marchigiani all'estero e dalle associazioni che operano sul territorio regionale con carattere di continuità e favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
2. A tal fine è istituito presso il servizio regionale competente l'albo delle associazioni che operano a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie e discendenti.
3. All'albo di cui al comma 2 sono iscritte le associazioni dei marchigiani all'estero e le associazioni a carattere regionale da almeno un anno in favore degli emigrati e delle loro famiglie e discendenti.
4. Il programma triennale di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri e le modalità per la verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo.


1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 750 milioni.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede:
a) per l'anno 1998 mediante impegno di quota parte delle risorse iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999, a carico del capitolo 4251102;
b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante da tributi propri della Regione.

4. Alla copertura delle spese di cui al comma 7 dell'articolo 6 si provvede per l'anno 1998, mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del capitolo 1340128; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1998:
a) per le finalità di cui agli articoli 9, 10 e 12 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Fondo spese attività della Regione per informazione, indagini e ricerche, iniziative e attività culturali, tutela dell'associazionismo a favore degli emigrati marchigiani e delle loro famiglie", e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 350 milioni;
b) per le finalità di cui all'articolo 11 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo anno con la denominazione "Fondo di trasferimento ai Comuni per interventi socio - assistenziali a favore degli emigrati che rientrino definitivamente nelle Marche" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;
c) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

6. Le eventuali economie realizzate sulle somme destinate alle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5 sono riutilizzate reciprocamente per l'una o l'altra delle stesse finalità.


1. In sede di prima attuazione, il programma triennale degli interventi e il piano annuale di attuazione di cui all'articolo 3 sono presentati dalla Giunta regionale entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed approvati dal Consiglio entro i successivi quarantacinque giorni.


1. Le disposizioni relative alla disciplina dell'emigrazione contenute nella l.r. 5 gennaio 1994, n. 3 sono abrogate. Sono fatte salve le assegnazioni, le liquidazioni e le erogazioni relative all'esercizio finanziario 1997 e precedenti in materia di emigrazione.