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Atto:LEGGE REGIONALE 14 luglio 1997, n. 41
Titolo:

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

Pubblicazione:(B.U. 24 luglio 1997, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.
La Corte costituzionale, con sentenza 375/2003, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario


Capo I Norme generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Delega delle funzioni amministrative)
Art. 3 (Definizione delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 4 (Attività delle agenzie e turismo)
Capo II Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 5 (Autorizzazione)
Art. 6 (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione)
Art. 7 (Contenuto dell'autorizzazione)
Art. 8 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
Art. 9 (Subentro nell'autorizzazione)
Art. 10 (Comitato tecnico consultivo)
Art. 11 (Disposizioni tributarie)
Art. 12 (Elenco delle agenzie di viaggio e turismo)
Capo III Tutela dell'utente
Art. 13 (Assicurazione)
Art. 14 (Deposito cauzionale)
Art. 15 (Programma di viaggio)
Art. 16 (Requisiti strutturali delle agenzie di viaggio e turismo)
Art. 17 (Orario di apertura)
Art. 18 (Chiusura temporanea)
Capo IV Direttore tecnico
Art. 19 (Requisiti professionali)
Art. 20 (Esame di idoneità)
Art. 21 (Commissione giudicatrice di esame)
Art. 22 (Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo)
Capo V Associazioni senza scopo di lucro
Art. 23 (Associazioni senza scopo di lucro)
Art. 24 (Organizzazione di viaggi in forma non professionale)
Capo VI Vigilanza e sanzioni
Art. 25 (Funzioni di vigilanza)
Art. 26 (Sanzioni)
Capo VII Norme speciali e finali
Art. 27 (Uffici biglietteria)
Art. 28 (Norme transitorie)
Art. 29 (Finanziamento delle spesa per le funzioni delegate)
Art. 30 (Abrogazioni)

Capo I
Norme generali



1. La presente legge disciplina le attività di organizzazione, produzione, intermediazione, presentazione, vendita di viaggi e soggiorni in attuazione dei principi adottati dall'Unione Europea per tutelare il consumatore, incrementare lo sviluppo dell'economia e dei servizi ampliare l'offerta, favorire la libera prestazione dei servizi da parte di cittadini ed imprese, anche appartenenti all'Unione Europea.
2. La presente legge, in particolare, disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nonchè delle associazioni senza scopo di lucro di cui all'articolo 10 della medesima legge.


1. Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti le agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, previste dalla presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia.
3. La funzione di vigilanza sull'esercizio dei poteri delegati compete alla Giunta regionale.
4. In caso di accertata inerzia degli enti delegati nel compimento degli atti obbligatori, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi dandone immediata comunicazione agli enti interessati.


1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in maniera congiunta o disgiunta le attività di produzione, organizzazione, intermediazione, vendita di viaggi e soggiorno, ivi compresa l'assistenza e consulenza ai turisti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate da:
a) agenzie che esercitano l'attività di organizzazione, intermediazione e vendita diretta al pubblico ivi compresa l'assistenza e la consulenza ai turisti;
b) agenzie che esercitano l'attività di produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni senza vendita diretta al pubblico, comunque inteso, ma che vendono alle agenzie di cui alla lettera a).



1. L'attività di cui all'articolo 3, è svolta nel rispetto dei principi sanciti nella convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonchè delle norme contenute nel d.lgs. 17 marzo 1995, n. 111.
2. Le agenzie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) possono svolgere le seguenti attività complementari:
a) emissione e vendita di biglietti di trasporto;
b) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
c) accoglienza di clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo dei mezzi collettivi di trasporto;
d) prenotazione di servizi alberghieri ed extralberghieri o di ristorazione ovvero la vendita di buoni di credito emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri per la fruizione di detti servizi;
e) attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;
f) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto dei clienti;
g) prenotazione del noleggio di autovetture e degli altri mezzi di trasporto;
h) stipula di polizze turistiche, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, a garanzia di infortuni, assistenza malattia, furto e danni al bagaglio;
i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
l) assistenza per il rilascio dei passaporti e visti consolari;
m) rilascio e pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per viaggiatori, di lettere di credito e di cambio valuta;
n) distribuzione e vendita di pubblicazioni turistiche e di altro materiale pubblicitario utile al turismo;
o) ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici;
p) organizzazione di viaggi con annesse vendite promozionali.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono dislocare terminali remoti supportati da mezzi informatizzati ed automatizzati senza l'ausilio del personale dipendente, in strutture diverse da quelle autorizzate, appartenenti ad enti ed organizzazioni pubbliche e private. Possono usufruire del servizio reso attraverso i terminali esclusivamente i predetti enti ed organizzazioni nonchè il personale da essi dipendente.
4. Le agenzie di viaggio e turismo possono prestare i propri servizi nell'ambito di mostre, manifestazioni fieristiche e congressi; nell'ambito dei congressi deve essere assicurata la presenza di un operatore congressuale abilitato.
5. La vendita dei servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta è subordinata alle norme sul diritto di recesso da parte dell'acquirente.
6. I promotori commerciali devono essere muniti di documento di identificazione rilasciato dall'agenzia. L'agenzia deve tenere l'elenco dei suddetti promotori presso la propria sede a disposizione delle autorità di vigilanza.
Capo II
Autorizzazione all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo



1. L'esercizio delle attività delle imprese di viaggio e turismo di cui all'articolo 3 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si intende porre la sede dell'agenzia.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa antimafia l'autorizzazione è subordinata:
a) all'acquisizione del nulla osta rilasciato dagli organi di pubblica sicurezza, che accertano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni da parte del titolare dell'impresa o, se trattasi di società, del legale rappresentante e degli amministratori della stessa nonchè del direttore tecnico dell'agenzia;
b) al possesso da parte del direttore tecnico dell'agenzia, del requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 22.

3. Il Comune nel rilasciare l'autorizzazione valuta la capacità finanziaria del soggetto richiedente esclusivamente in relazione al requisito di cui all'articolo 6, comma 3, lettera d) e accerta la non esistenza di agenzie con denominazione uguale o simile già operanti nel territorio nazionale. L'agenzia non può adottare la denominazione di Comuni, Province o Regioni italiane.
4. Per le persone fisiche o giuridiche non appartenenti agli stati dell'Unione Europea il rilascio dell'autorizzazione è subordinato altresì al nulla osta previsto dall'articolo 58 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616.
5. E' soggetta ad autorizzazione l'apertura di succursali, filiali o punti informativi di agenzie aventi la sede principale in altra Regione. E' altresì soggetta a nuova autorizzazione la modifica delle condizioni e dei requisiti specificati all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
6. L'apertura di succursali, filiali e punti informativi situati nella stessa località della sede principale o in altre località della Regione, è soggetta a comunicazione.


1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve essere presentata al Comune competente per territorio e deve contenere:
a) le complete generalità del titolare ovvero, per le società, la denominazione, la ragione sociale, le complete generalità del legale rappresentante della stessa;
b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;
c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia ed il certificato di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 22;
d) la denominazione prescelta per la istituenda agenzia con indicate, in subordine, altre due denominazioni;
e) l'ubicazione della sede di servizio;
f) la qualità di agenzia principale ovvero di succursale o filiale, nonchè l'esatta indicazione delle attività che si intendono esercitare con riferimento agli articoli 3 e 4.

2. Nella domanda il richiedente deve altresì dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 12 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè indicare le generalità del direttore tecnico responsabile dell'attività dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. Alla domanda di cui al comma 1 deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza e residenza del titolare ovvero del legale rappresentante della società;
b) copia autenticata dell'atto costitutivo se trattasi di società;
c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, nonchè certificazione di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 del titolare dell'impresa o del legale rappresentante e degli amministratori della società nonchè del direttore tecnico;
d) certificato del tribunale attestante che nei confronti della società ovvero del titolare dell'impresa individuale non sono in corso procedure concorsuali ed esecutive.

4. Per i cittadini di Stati esteri gli atti di cui al comma 3 sono sostituiti da documenti equipollenti rilasciati dall'autorità amministrativa o giudiziaria dei paesi di origine.
5. Qualora nel paese di origine non vengano rilasciati gli attestati di cui al comma 3, gli stessi sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di atto notorio.


1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5, deve indicare:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio;
b) l'ubicazione dei locali di esercizio;
c) le generalità del titolare e, se trattasi di società, l'esatta denominazione e ragione sociale e le generalità del legale rappresentante della stessa;
d) l'elenco delle attività autorizzate, nonchè la qualità di agenzia principale, filiale o succursale;
e) le generalità del direttore tecnico nel caso assuma, per conto del titolare, la responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio;
f) il termine entro il quale il titolare è tenuto ad aprire l'agenzia di viaggio che non potrà, comunque, superare i novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, pena la sua decadenza.

2. Il Comune notifica all'interessato il rilascio del provvedimento di autorizzazione fissando in trenta giorni dalla data di notifica il termine entro il quale dovrà essere ritirato, previo versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 11 nonchè previa stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 13 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 senza che l'interessato abbia ottemperato anche ad uno solo degli adempimenti previsti, l'autorizzazione si intende decaduta. Per esigenze di carattere eccezionale, adeguatamente giustificate e comprovate, il Comune può concedere una proroga.


1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26, il Comune dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da uno a sei mesi nei seguenti casi:
a) qualora non venga data comunicazione della chiusura temporanea dell'agenzia ovvero della riapertura della stessa, trascorsi i termini consentiti;
b) qualora vengano meno uno o più requisiti professionali o strutturali previsti dall'autorizzazione;
c) qualora vengano accertate irregolarità amministrative ovvero riscontrati inadempimenti verso i clienti;
d) qualora vengano esercitate attività difformi da quelle autorizzate.

2. Nel provvedimento di sospensione dell'autorizzazione il Comune fissa un termine perentorio entro il quale i requisiti mancanti devono essere reintegrati e le irregolarità sanate.
3. Nel caso di trasgressioni di lieve entità, prima di procedere alla sospensione dell'autorizzazione, il titolare viene diffidato a sanare le irregolarità in un termine definito.
4. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione qualora entro il termine fissato non siano reintegrati i requisiti o sanate le irregolarità.
5. Il Comune dispone l'immediata revoca dell'autorizzazione per il mancato rinnovo dell'assicurazione prevista all'articolo 13.


1. Chiunque intenda subentrare in qualità di titolare di agenzia di viaggio e turismo al soggetto già autorizzato deve presentare apposita domanda al Comune competente per territorio secondo le modalità indicate dall'articolo 6.
2. Il rilascio dell'autorizzazione al subingresso è subordinato all'accertamento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 5, comma 2, nonchè al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 19.
3. Il subingresso può verificarsi per atto tra vivi o a causa di morte e comporta il trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo a favore del subentrante. Il subentrante dovrà dimostrare, tramite apposita documentazione, il titolo in base al quale chiede di essere autorizzato al subingresso.


1. E' istituito un Comitato consultivo regionale con compiti di consultazione e proposta in materia di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.
2. Il Comitato di cui al comma 1:
a) osserva la consistenza e l'incremento del numero delle agenzie di viaggio operanti sul territorio della regione Marche, in rapporto alla loro dislocazione ed in funzione del movimento turistico regionale;
b) studia e propone interventi per lo sviluppo, la razionalizzazione e la qualificazione delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

3. Il Comitato è composto da:
a) il Dirigente del servizio turismo e attività ricettiva della Regione Marche o suo delegato, che lo presiede;
b) un funzionario del servizio turismo e attività ricettiva della Regione Marche con funzioni di segretariato;
c) due rappresentanti designati dalle associazioni delle agenzie di viaggio e turismo più rappresentative a livello regionale, di cui uno esperto in incoming e uno in outgoing;
d) da due rappresentanti dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;
e) da due rappresentanti designati dalle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica quattro anni. I componenti del Comitato operano a titolo gratuito.


1. L'apertura di agenzie di viaggio e turismo è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale con le modalità e nella misura previste dalla legislazione vigente.
2. La tassa di concessione regionale è altresì dovuta nei casi previsti all'articolo 5, comma 5 e all'articolo 9.


1. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'elenco delle nuove agenzie di viaggio e turismo autorizzate viene annualmente comunicato dalla Giunta regionale all'organo di governo competente.
3. E' istituita una sezione speciale dell'elenco di cui al comma 1 per le imprese di cui all'articolo 3 che svolgono le attività incoming. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce le modalità ed i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale.
4. Ai fini di cui al comma 2 il Comune, contestualmente alla loro adozione, invia alla Giunta regionale copia delle autorizzazioni rilasciate, nonchè dei relativi provvedimenti di modificazione, sospensione e revoca.
Capo III
Tutela dell'utente



1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, un'assicurazione a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio ed in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 111/1995.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, determina gli indirizzi per la stipula dei contratti assicurativi fissandone i massimali minimi di copertura, per gli adempimenti di cui al comma 1, con riferimento all'attività esercitata.
3. Le agenzie di viaggio e turismo inviano annualmente al Comune competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.


1. Entro trenta giorni dalla data di comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, o comunque entro la data di effettivo inizio di attività, qualora avvenga in data successiva, il titolare della istituenda agenzia di viaggio e turismo deve versare al Comune, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa un deposito cauzionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per le agenzie che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a);
b) lire 300 milioni per le agenzie che svolgono le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) ovvero congiuntamente di cui alle lettere a) e b).

2. La cauzione può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria irrevocabile o polizza fidejussoria assicurativa o altra idonea garanzia preventivamente approvata dal Comune.
3. La cauzione è vincolata per tutto il periodo dall'esercizio dell'agenzia.
4. La cauzione può essere utilizzata, con provvedimento del Comune da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca le responsabilità dell'agenzia per il mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, per il risarcimento nei confronti degli stessi, qualora siano insufficienti la copertura della polizza assicurativa di cui all'articolo 13 e la disponibilità del fondo di garanzia istituito dall'articolo 21 del d.lgs. 111/1995. La cauzione può essere altresì utilizzata a ristoro delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 26 non corrisposte, a fronte di inoppugnabili ordinanze - ingiunzioni.
5. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dal Comune non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia, previa verifica presso la cancelleria del Tribunale, la Questura e la Guardia di finanza competenti, per accertare la mancanza, nei confronti del titolare dell'autorizzazione di agenzia di viaggio e turismo, di pendenze in corso che possano comportare rivalsa sulla cauzione a suo tempo costituita dall'agenzia stessa.
6. Nel caso di eventuale parziale utilizzo del deposito cauzionale per le garanzie previste al comma 4, lo stesso dovrà essere ricostituito nella misura di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni, pena la decadenza dell' autorizzazione.


1. I programmi di viaggio venduti od offerti in vendita nel territorio regionale da parte delle agenzie di viaggio e turismo sono assoggettati alla disciplina di cui al d.lgs. 111/1995.


1. Le agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), devono esporre il segno distintivo dell'agenzia ben visibile, indicare l'esatta denominazione della stessa e avere locali indipendenti e destinati esclusivamente alla specifica attività.
2. Le imprese di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), non possono operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e turismo.


1. Ciascuna agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), deve comunicare al Comune competente per territorio ed esporre ben visibile al pubblico il proprio orario di apertura quotidiana, con l'individuazione dei giorni di chiusura.
2. L'agenzia di viaggio e turismo è tenuta ad osservare l'orario di apertura determinato ai sensi del comma 1.


1. Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia, per un periodo non superiore a sei mesi, deve informare il Comune competente per territorio indicando i motivi e la durata della chiusura.
2. L'agenzia di viaggio e turismo in caso di chiusura deve garantire l'esatto adempimento dei contratti di viaggio da essa stipulati.
Capo IV
Direttore tecnico



1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata ad un direttore tecnico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 22. La stessa può essere assunta dal medesimo titolare o gestore dell'agenzia purchè risulti iscritto nel suddetto elenco.
2. Il direttore tecnico preposto alla conduzione dell'agenzia deve comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità nonchè la situazione di non sottoposizione a procedimenti concorsuali ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392.
3. Il direttore tecnico deve documentare il possesso di adeguate capacità professionali e la conoscenza delle seguenti materie:
a) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
b) tecnica, legislazione e geografia turistica;
c) due lingue straniere parlate e scritte di cui una compresa tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 viene accertato mediante il superamento dell'esame di idoneità indicato all'articolo 20.
5. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività con carattere di continuità ed esclusività in una sola agenzia o filiale o succursale; in tale ambito deve inoltre provvedere alla firma di atti, programmi e contratti ovvero ad ogni comunicazione attinente l'attività gestionale dell'agenzia di viaggio.
6. Qualora, per qualsiasi motivo, l'attività lavorativa del direttore tecnico sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, il titolare o gestore dell'agenzia di viaggio e turismo è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune competente per territorio provvedendo contestualmente alla designazione temporanea di un altro direttore tecnico regolarmente iscritto all'elenco di cui all'articolo 22.
7. Il titolare o gestore dell' agenzia di viaggio e turismo deve comunicare entro trenta giorni al Comune competente per territorio l'eventuale cessazione di attività da parte del direttore tecnico, indicando contestualmente il nominativo del nuovo direttore. Nel caso di motivate e documentate ragioni, il Comune può concedere una proroga del suddetto termine, limitatamente all'indicazione del nuovo direttore per un periodo non superiore a centoventi giorni.


1. L'esame di idoneità dell'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è indetto dalla Regione ed è effettuato dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 21, di norma ogni due anni.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 10, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri e le modalità per l'effettuazione delle prove di esame, definendo in dettaglio le relative materie.
3. Costituiscono comunque requisiti obbligatori per l'accesso alle prove di esame:
a) la maggiore età;
b) la residenza in uno dei Comuni della regione Marche;
c) il godimento dei diritti civili e politici;
d) l'aver prestato servizio presso un'agenzia di viaggio e turismo per un periodo non inferiore a due anni nelle qualifiche di concetto o direttive corrispondenti ai livelli del contratto nazionale di categoria oppure, in alternativa, aver partecipato con profitto ad un corso specifico di formazione tecnico professionale di almeno seicento ore, organizzato dalla Regione Marche, da enti delegati o da enti ed associazioni autorizzati, per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo oppure, in alternativa, il possesso del diploma di maturità di scuola media superiore rilasciato da scuole statali con indirizzo turistico;
e) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato o di diploma equipollente conseguito all'estero e riconosciuto in Italia.
L'equipollenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.



1. Presso la Regione è istituita una commissione giudicatrice di esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo composta da:
a) un Dirigente del servizio competente della Regione, designato dalla Giunta regionale, che la presiede;
b) un titolare di agenzia di viaggio e turismo operante nella Regione, designato dalle associazioni di categoria più rappresentativa a livello regionale;
c) un direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sorteggiato tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 22 con almeno cinque anni di servizio prestato in un'agenzia di viaggio e turismo;
d) tre docenti, o comunque esperti, nelle diverse materie d' esame;
e) un docente per ciascuna lingua estera oggetto di esame.

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Regione con qualifica non inferiore all'ottava.
3. La commissione giudicatrice nominata con deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per una sola volta.
4. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al comma 1, lettere a) e d), nonchè, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, quelli di cui alla lettera e).
5. Ai componenti della commissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Regione nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 984, n. 20 e successive modificazioni.
6. La Regione rilascia all'interessato che abbia superato positivamente l'esame l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.


1. Presso la Giunta regionale viene tenuto e aggiornato l'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
2. All'elenco regionale sono iscritti d'ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già inseriti nell'elenco regionale istituito con deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 1987, n. 5462.
3. Sono altresì iscritti nell'elenco di cui al comma 1, su domanda opportunamente documentata:
a) coloro che abbiano superato con esito positivo le prove d'esame di cui all'articolo 20, conseguendo l'attestato di idoneità e abilitazione di cui all'articolo 21, comma 6;
b) coloro che sono in possesso dell'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo rilasciato presso altra Regione o Provincia autonoma o che comprovino l'iscrizione all'elenco della Regione di provenienza;
c) i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 del d.lgs. 23 novembre 1991, n. 392;
d) i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, in possesso del titolo abilitante equiparato a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, in base al principio di reciprocità.

4. I soggetti di cui al comma 3, lettere c) e d), devono risultare al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, residenti in uno dei Comuni della Regione Marche.
5. La Giunta regionale, con apposito atto, stabilisce le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui al comma 1 dei soggetti elencati alle lettere c) e d) del comma 3.
6. L'iscrizione all'elenco per i cittadini residenti in Italia è subordinata al possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Alla domanda di iscrizione devono essere altresì allegati il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti in data non anteriore a tre mesi. Si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 4.
7. L' elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel Bollettino della Regione.
Capo V
Associazioni senza scopo di lucro



1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco delle associazioni nazionali con rappresentanza sul territorio regionale senza scopo di lucro, costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, che svolgono sul territorio regionale le attività di organizzazione e vendita di viaggi e turismo a favore dei propri associati o appartenenti.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 sono autorizzate a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. 111/1995 e nella convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.
3. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 le associazioni che posseggono i seguenti requisiti:
a) numero di soci non inferiore a diecimila;
b) presenza organizzata in almeno due Regioni ed in almeno due Provincie della regione Marche;
c) costituzione e continuità operativa dell'associazione da almeno tre anni;
d) assenza di qualsiasi fine di lucro negli scopi sociali e statutari, nonchè di ogni forma di dipendenza da soggetti ed organismi esercenti attività imprenditoriale;
e) organizzazione e funzionamento dell'associazione secondo criteri di democraticità;
f) fruizione dei servizi esclusivamente da parte degli associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte all'elenco di cui al comma 1 devono presentare domanda alla Giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del legale rappresentante della stessa.
5. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) certificato di cittadinanza e di residenza, certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale dell'associazione;
b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto;
c) atto sostitutivo di notorietà a firma del legale rappresentante dell'associazione, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 3, che costituiscono titolo per l'iscrizione all'elenco;
d) polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

6. Il legale rappresentante delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno alla Giunta regionale e al Comune competente per territorio una relazione contenente:
a) il programma di attività realizzato nell'anno trascorso e quello che si intende svolgere nell'anno successivo;
b) ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti di cui al comma 3.

7. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1 devono indicare, con apposita insegna posta all'ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate ai soli soci dell'associazione.
8. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o viaggi di qualsiasi natura predisposti dalle associazioni di cui al comma 1 devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 111/1995 e diffusi esclusivamente in ambito associativo.
9. Le associazioni di cui al presente articolo possono operare anche tramite proprie articolazioni territoriali, fermo restando l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 5, lettera d).
10. Con decreto del Dirigente del servizio competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 26, si provvede a cancellare l'associazione dall'elenco di cui al comma 1 in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione all'elenco non può avvenire prima di un anno.


1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali e ambientali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l'effettuazione di viaggi non sono soggetti alle norme della presente legge. L'attività comunque deve essere svolta in forma occasionale e la durata del viaggio e soggiorno non deve superare le quarantotto ore.
2. I viaggi organizzati dai soggetti di cui al comma 1 devono essere preventivamente comunicati al Comune competente per territorio e sono subordinati alla stipula da parte del soggetto organizzatore di polizze assicurative.
3. Gli enti locali devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi che rientrano nei pacchetti turistici di cui all'articolo 2 del d.lgs. 111/1995, di agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 5, fatte salve le attività istituzionali svolte ai sensi della normativa vigente in favore di anziani, minori e portatori di handicap. Parimenti sono fatte salve le attività organizzate dagli istituti scolastici nell'ambito della programmazione annuale della rispettiva attività didattica, purchè la durata del viaggio e del soggiorno non superi le quarantotto ore.
Capo VI
Vigilanza e sanzioni



1. Le funzioni di vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge sono esercitate dai Comuni competenti per territorio.
2. La Regione può esercitare controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.


1. Fermo restando quanto previsto dal Codice Penale, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:
a) chiunque intraprenda le attività di cui all'articolo 3 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non iscritto all'elenco regionale, nonchè colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della iscrizione in detto elenco;
d) le associazioni previste dall'articolo 23 che effettuano l'attività a favore di non associati o contravvengano all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
e) i soggetti organizzatori di cui all'articolo 24 che contravvengono agli obblighi ivi previsti;
f) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme della presente legge, ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell'esecuzione del contratto di viaggio.

2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni:
a) chiunque non osservi le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 5;
b) chiunque fa uso della denominazione di agenzia di viaggio senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata;
c) il titolare, già diffidato, che non osserva l'orario di apertura;
d) il titolare di agenzia di viaggio non autorizzata alla vendita diretta al pubblico, che contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 2.

3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni chiunque, già diffidato, viola le altre norme della presente legge per le quali non sono previste specifiche sanzioni amministrative.
4. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate nel doppio della misura inizialmente irrogata congiuntamente alla sospensione di autorizzazione fino a centoventi giorni. In caso di ulteriore recidiva per violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione da quattro mesi a un anno, anche se si tratta di violazioni di diversa specie.
5. I Comuni applicano le sanzioni amministrative secondo le modalità previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni.
Capo VII
Norme speciali e finali



1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico delle compagnie aeree e di navigazione, nonchè delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio delle Marche, purchè l'attività delle stesse si limiti all'emissione ed alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5.
2. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici la cui attività si limiti alla vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato, ovvero di autoservizi di linea e di trasporto filofuniviario operanti all'interno del territorio regionale.


1. Fino all'adozione della delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 2, la polizza assicurativa stipulata ai fini del medesimo articolo deve prevedere massimali minimi di risarcimento per ogni sinistro relativo al contratto di viaggio, per importo non inferiore a lire 3 miliardi.
2. Le agenzie di viaggio e turismo operanti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno adeguare il deposito cauzionale secondo i nuovi massimali stabiliti dall'articolo 14, entro il 31 dicembre 1997, pena la revoca dell'autorizzazione. Per le agenzie operanti alla data del 31 dicembre 1994 gli importi del deposito cauzionale di cui all'articolo 14 sono ridotti nella misura del 50 per cento.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, allo scopo di garantire un graduale avvio del processo di liberalizzazione, le autorizzazioni all'apertura, in ciascuna provincia, delle nuove agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non potranno superare, rispetto al numero di agenzie esistenti al 31 dicembre 1996, l'incremento del 30 per cento per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999. Con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per il rilascio delle suddette autorizzazioni.
4. Sino al 1 gennaio 2000, le competenze delegate ai Comuni sono esercitate dalle Provincie.
5. I finanziamenti previsti a favore dei Comuni dall'articolo 29 sono concessi alle Province fino al 31 dicembre 1999.


1. I finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in base alla presente legge sono costituiti:
a) dai proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26;
b) dai finanziamenti regionali determinati dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.



1. La l.r. 4 gennaio 1987, n. 2 è abrogata.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10 è abrogata.