Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 25 luglio 1997, n. 45
Titolo:Interpretazione autentica dell'articolo 9 del Piano Regionale per la rete di distribuzione dei carburanti, allegato alla legge regionale 15 maggio 1991, n. 11.
Pubblicazione:(B.u.r. 31 luglio 1997, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 24 luglio 2002, n. 15.

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 9, comma 3, del piano allegato alla lr 15 maggio 1991, n. 11 va interpretato nel senso che le distanze ivi previste sono applicabili alle nuove concessioni di impianti di distribuzione carburanti anche quando tali impianti siano comprensivi di GPL e/o metano.
2. Gli articoli 16 e 18 del piano allegato alla lr 11/1991 vanno interpretati nel senso che le distanze ivi previste sono applicabili alle concessioni di impianti eroganti solo GPL o solo metano, nonchč alle autorizzazioni di potenziamento della gamma dei prodotti di impianti giŕ in funzione con l'aggiunta di GPL o metano.
3. L'articolo 9, comma 6, va interpretato nel senso che i limiti di prodotto, di cui al piano allegato alla lr 11/ 1991, non riguardano le distanze fra impianti.