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Atto:LEGGE REGIONALE 18 marzo 1975, n. 14
Titolo:Erogazione per l'anno 1974 di contributi alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 marzo 1975, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Agli enti pubblici e alle imprese che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori di concessione regionale, possono essere accordati contributi della Regione in relazione all'esercizio svolto nel 1974.
Tali contributi vengono erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto economico relativo al 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e internazionali, concesso all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.
I contributi, da erogarsi entro i limiti di cui al successivo art. 6, sono i seguenti:
a) contributo pari al 10 per cento dell'introito netto relativo alla vendita degli abbonamenti e tessere a tariffa preferenziale, risultanti dalle denunce agli uffici fiscali;
b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino a un massimo di L. 45 per autobus/km.

Il contributo complessivo è raddoppiato per le autolinee di imprese pubbliche o a prevalente partecipazione pubblica, per quelle linee che si svolgono almeno per il 50 per cento in zone montane o che superino il dislivello di 500 metri, e infine per le autolinee di imprese private che nel 1974 non abbiano raggiunto complessivamente i 100.000 autobus/km di percorrenza sulle autolinee regionali e i 200.000 autobus/km su tutte le autolinee esercitate.
I contributi dovranno essere contenuti nei limiti del disavanzo del conto economico annuale.

Art. 2

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus/km, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di concessione regionale e alle corse-bis denunciate.

Art. 3

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio secondo le norme di esercizio stabilite dal disciplinare di concessione e che non abbiano rispettato il contratto di lavoro o la legislazione sociale o che non abbiano rispettato il disciplinare o che abbiano scientemente esposto nella domanda intesa a ottenere il contributo stesso dati di fatto non rispondenti a verità.
Sono altresì escluse le imprese che nel 1974 abbiano sospeso o non riattivato una o più linee gestite in concessione.
Qualora all'atto dell'erogazione del contributo la titolarità della concessione risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo è assegnato in parti proporzionali al cedente e al cessionario a far tempo dalla data in cui il trasferimento è stato autorizzato.
Non sono ammesse al contributo le autolinee per le quali lo Stato intervenga, anche indirettamente, con sovvenzioni o sussidi di esercizio.

Art. 4

La domanda di contributo deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, alla Regione Marche - assessorato ai trasporti - direzione compartimentale dei trasporti in concessione.
Detta domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- dichiarazione del concessionario, nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate negli artt. 1 e 3;
- conto economico della gestione 1974 relativo a tutte le attività aziendali;
- elenco di tutte le autolinee esercitate su concessione statale, regionale e comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio (percorrenza annua autobus/km, ricavi dalla vendita dei biglietti a tariffa normale e di tessere o abbonamenti a tariffa preferenziale);
- copia delle denunce presentate agli uffici fiscali relative agli introiti dell'anno 1974;
- elenco dei canoni postali e di ogni altro eventuale canone o sussidio percepito nel 1974 da province, comuni e altri enti;
- indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1974;
- eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.


Art. 5

Le modalità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto dei criteri espressi nei precedenti artt. 1, 2 e 3. Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1974, la spesa di L. 750 milioni.
Al pagamento dei contributi previsti dal precedente art. 1 si provvede con i fondi da stanziarsi a conto del capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Contributi, per l'anno 1974, agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori" e con la dotazione di L. 750 milioni.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 1147001 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzato ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64.
La giunta regionale è autorizzata a istituire, con propria deliberazione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975, apposito capitolo avente la denominazione e la dotazione indicate nel secondo comma del presente articolo.