Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 6 agosto 1997, n. 53
Titolo:Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 14 agosto 1997, n. 56)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 76, l.r. 11 luglio 2006, n. 9.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3 (Programmi regionali)
Art. 4 (Forum permanente per il turismo)
Art. 5 (Funzioni delle Province)
Art. 6 (Funzioni dei Comuni)
Art. 7 (Ambito territoriale turisticamente rilevante)
Art. 8 (Azienda di promozione turistica regionale - APTR)
Art. 9 (Compiti dell'APTR)
Art. 10 (Organi dell'APTR)
Art. 11 (Presidente)
Art. 12 (Consiglio di amministrazione)
Art. 13 (Collegio dei revisori)
Art. 14 (Direttore dell'APTR)
Art. 15 (Indennità di carica - Compensi)
Art. 16 (Bilanci e conti consuntivi)
Art. 17 (Controllo sugli atti)
Art. 18 (Vigilanza)
Art. 19 (Entrate dell'APTR)
Art. 20 (Informazione ed accoglienza turistica - IAT)
Art. 21 (Personale dell'APTR)
Art. 22 (Soppressione delle Aziende di promozione turistica APT)
Art. 23 (Costituzione degli organi dell'APTR in fase di prima applicazione)
Art. 24 (Copertura finanziaria)
Art. 25 (Norme transitorie)
Art. 26 (Abrogazioni)



1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica regionale nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi 17 maggio 1983, n. 217, 8 giugno 1990, n. 142 e 30 maggio 1995, n. 203 definendo le funzioni della Regione e degli enti locali territoriali e degli altri enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.


1. In materia di turismo la Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento delle attività amministrative;
b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale nonchè dell'immagine delle sue diverse componenti territoriali ed imprenditoriali;
c) organizzazione della raccolta, dell'elaborazione e della diffusione delle statistiche regionali del turismo mediante la costituzione dell'osservatorio regionale sul turismo per assicurare una puntuale conoscenza dell'evoluzione della domanda turistica ed una costante informazione agli enti e agli operatori turistici anche al fine della elaborazione di un rapporto annuale sul turismo marchigiano;
d) realizzazione di progetti speciali e di iniziative di particolare rilevanza anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati nel settore turistico;
e) vigilanza sull'Azienda di promozione turistica regionale (APTR) di cui all'articolo 8 e il controllo sugli atti dell'Azienda medesima.

2. Per la realizzazione di attività di cui alla lettera b), del comma 1, la Regione si avvale di preferenza dell'APTR.
3. La Regione partecipa al finanziamento di programmi turistici, che si inseriscono nella programmazione regionale, proposti dagli enti locali territoriali, dagli organismi da essi istituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 o dalle Comunità montane o da imprese turistiche singole o anche temporaneamente associate nonchè da organismi privati comprese le associazioni turistiche pro - loco con priorità agli enti locali anche associati.


1. Il Consiglio regionale approva, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 il piano triennale di interventi in materia di promozione turistica.
2. Il piano di cui al comma 1 indica:
a) l'andamento della domanda turistica e lo sviluppo dell'offerta nelle Marche, l'orientamento dei mercati turistici nazionali ed esteri;
b) gli obiettivi generali da perseguire e le aree geografiche verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta, i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
c) la connessione con gli interventi dello Stato, dell'Unione europea e degli enti locali;
d) il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo di riferimento, distinguendo le quote del finanziamento da destinare alle iniziative promozionali della Regione e a quelle degli enti locali;
e) i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie agli enti locali di cui agli articoli 5 e 6;
f) i modi, i tempi e gli strumenti organizzativi per la realizzazione degli interventi mediante il programma annuale di cui al comma 6, nonchè la relativa verifica dei risultati;

3. Il piano triennale è predisposto dalla Giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno precedente il triennio di riferimento ed è approvato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 5 settembre 1992, n. 46.
4. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può approvare eventuali aggiornamenti del piano triennale che si rendano necessari per l'adeguamento a nuove esigenze.
5. Il piano triennale è attuato mediante il programma annuale degli interventi, approvato dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.
6. La Giunta regionale delibera, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il Forum permanente per il turismo di cui all'articolo 4 e dandone comunicazione all'ENIT ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, il programma annuale di promozione turistica nel quale sono indicati:
a) gli obiettivi, le attività , le iniziative e le risorse finanziarie per la promozione, la pubblicità e la commercializzazione dell'offerta turistica della Regione;
b) le modalità per la presentazione da parte dei soggetti pubblici e privati di progetti di rilevante interesse finalizzati allo sviluppo del prodotto turistico regionale, entro il 30 settembre di ogni anno;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e la verifica dei progetti a compartecipazione regionale in relazione agli obiettivi prefissati.



1. La Giunta regionale, al fine di garantire la necessaria correlazione tra il programma annuale di cui all'articolo 3, comma 6, e gli obiettivi generali da perseguire in materia turistica, nonchè per l'attuazione del collegamento funzionale di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 217/1983, si avvale del Forum permanente per il turismo, articolato in:
a) comitato istituzionale;
b) comitato per le attività del settore.

2. Il comitato istituzionale del Forum è composto da:
a) il Presidente di ciascuna Provincia o suo delegato;
b) dieci Sindaci o loro delegati, di cui due designati dalla conferenza regionale delle autonomie e due designati da ciascuna delle conferenze provinciali delle autonomie;
c) due rappresentanti delle Comunità montane designati dall'assemblea dei presidenti delle Comunità montane;
d) un rappresentante degli enti parco presenti sul territorio regionale;
e) due rappresentanti delle associazioni pro - loco.

3. Il Comitato per le attività del settore del Forum è composto da:
a) un rappresentante delle associazioni, maggiormente rappresentative a livello regionale, degli albergatori, degli agenti di viaggio, degli operatori incoming, dei gestori di campeggio, degli esercenti stabilimenti balneari, degli operatori agrituristici, designati dai rispettivi organi competenti;
b) un rappresentante del mondo cooperativo designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) un rappresentante designato dalla Confcommercio regionale;
d) un rappresentante designato dalla Confesercenti regionale;
e) un rappresentante delle associazioni consumatori;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative;
g) un rappresentante dell'associazione tempo libero designato congiuntamente dalle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio delle Marche.

4. Sono componenti di diritto del Forum:
a) l'Assessore regionale competente in materia di turismo, che lo presiede;
b) il Presidente dell'APTR o il Direttore dell'APTR;
c) il Dirigente del servizio competente in materia di turismo ed attività ricettiva.

5. Il Forum è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'avvenuta designazione di almeno la metà più uno dei rappresentanti di cui ai commi 2 e 3.
6. Il Presidente del Forum convoca congiuntamente o disgiuntamente i comitati di cui ai commi 2 e 3 almeno due volte l'anno per fornire elementi utili alla predisposizione del programma annuale, per l'analisi dello stato di attuazione e dei risultati del programma dell'anno in corso, nonchè per definire le modalità di raccordo tra l'attività dell'APTR e quella degli enti locali territoriali.
7. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti in carica e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni dei comitati del Forum sono adottate con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.
8. La partecipazione ai comitati del Forum è a titolo gratuito.
9. Le funzioni di segreteria del Forum sono svolte dal servizio regionale competente in materia di turismo ed attività ricettiva.
10. Per la trattazione di particolari argomenti possono essere invitati alle riunioni del Forum esperti e rappresentanti di associazioni, consorzi e cooperative turistiche presenti nel territorio regionale.


1. Le Province esercitano nell'ambito del rispettivo territorio, oltre alle funzioni amministrative già delegate dalla legislazione regionale, le funzioni relative alla promozione di attività di accoglienza turistica. Realizzano inoltre iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore del turismo, in collaborazione con i Comuni sulla base di programmi, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 142/1990.
2. Le Province possono assumere iniziative atte a favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia turistica.
3. Nell'esercizio delle funzioni delegate le Province svolgono altresì le connesse funzioni di vigilanza e controllo e applicano le relative sanzioni amministrative.
4. Le Province provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate attraverso il fondo annuale di dotazione messo a disposizione dalla Regione e i proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali di settore.


1. Ai Comuni singoli o associati compete la valorizzazione turistica del proprio territorio, attraverso la realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione del sistema dell'offerta locale e dei servizi turistici di base relativi all'informazione, accoglienza turistica, intrattenimento degli ospiti, eventi ed iniziative promozionali.
2. I Comuni, al fine di assicurare le funzioni di cui al comma 1, possono proporre all'APTR l'istituzione di punti d'informazione, di assistenza e di accoglienza turistica, denominati IAT.
3. I Comuni possono stipulare convenzioni e/o accordi per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, con altri enti ed organismi misti pubblici o privati interessati.
4. Ai Comuni è delegato, oltre alle funzioni già assegnate dalla legislazione regionale, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) imposizione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 8 della legge 217/1983;
b) formazione dei pareri di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

5. Nell'esercizio delle funzioni delegate i Comuni svolgono altresì le connesse funzioni di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni amministrative.
6. I Comuni possono esercitare tutte o in parte le funzioni ad esse delegate attraverso le Comunità montane.
7. I Comuni provvedono alla copertura delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate attraverso il fondo annuale di dotazione messo a disposizione dalla Regione e i proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali di settore.


1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 217/1983, ai fini dello svolgimento in forma unitaria e coordinata dell'attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, è ambito turisticamente rilevante quello costituito dall'intero territorio regionale.


1. E' istituita, con sede legale in Ancona, l'Azienda di promozione turistica regionale (APTR).
2. L'APTR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, dotata di autonomia amministrativa e di gestione.
3. L'APTR adotta un proprio regolamento che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda e ne determina l'ordinamento amministrativo e contabile. Per il conseguimento in modo efficace ed efficiente degli obiettivi, l'APTR si dota di un'organizzazione funzionale, in grado di operare per progetti e di impostare e coordinare un sistema a rete d'informazione e accoglienza turistica.
4. L'APTR gestisce le proprie attività con criteri di economicità, garantendo il pareggio del bilancio annuale.


1. Spetta all'APTR:
a) assicurare l'informazione, l'assistenza e l'accoglienza turistica a livello locale mediante l'istituzione degli IAT di cui all'articolo 20, esercitando il controllo e il coordinamento dei servizi erogati;
b) attuare le iniziative individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel programma annuale di promozione turistica di cui all'articolo 3, comma 6;
c) raccogliere, anche avvalendosi degli IAT, i dati e le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica da trasmettere alla Giunta regionale secondo le modalità stabilite dalla Giunta medesima;
d) assicurare la tutela dei diritti del turista consumatore;
e) realizzare, mediante apposite convenzioni, progetti di promozione turistica su richiesta degli enti locali anche in funzione della formazione e dell'aggiornamento professionale;
f) stipulare apposite convenzioni per affidare agli enti locali territoriali, alle comunità montane, agli organismi costituiti nelle forme previste dalla legge 142/1990, la gestione degli IAT, istituiti su richiesta degli enti e organismi medesimi.



1. Sono organi dell'APTR:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori.



1. Il Presidente dell'APTR è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quanto la legislatura regionale.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito da un consigliere da lui delegato.


1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura ed è composto da:
a) il Presidente dell'APTR;
b) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;
c) un membro scelto dal Consiglio regionale con voto distinto su terna designata dall'ANCI;
d) due membri scelti dal Consiglio regionale con voto distinto su terne designate dalle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

2. Il Consiglio di amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali dell'Azienda:
a) il regolamento di organizzazione e di contabilità;
b) il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo;
c) il programma di attività, in attuazione delle iniziative del programma regionale di cui all'articolo 3, comma 6;
d) l'istituzione degli IAT, di cui all'articolo 20;
e) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili e la contrazione dei mutui;
f) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

3. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria su richiesta di tre consiglieri o del Presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio medesimo.
4. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione.
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
6. Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


1. Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per il periodo della legislatura ed è composto da:
a) il Presidente, eletto dal Consiglio regionale;
b) due membri effettivi e due supplenti parimenti eletti dal Consiglio regionale con voto rispettivamente limitato a uno.

2. I componenti del Collegio di cui al comma 1 sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;
b) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;
c) elabora, in occasione della presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente da trasmettere al Presidente dell'APTR per le eventuali controdeduzioni e, insieme a queste, alla Giunta regionale.

4. Il Collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del Presidente dell'APTR e del Consiglio di amministrazione, sono trasmessi alla Giunta regionale.
5. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.


1. L'incarico di direttore è conferito dalla Giunta regionale a personale con qualifica dirigenziale scelto sulla base delle esperienze maturate nel settore e del possesso di adeguati requisiti professionali, fra cui la conoscenza di almeno due lingue straniere. L'incarico può essere conferito a personale dirigenziale appartenente al ruolo unico regionale. In caso di conferimento a dirigente regionale che mantiene contemporaneamente la direzione di un servizio, viene riconosciuta all'incaricato, con onore a carico dell'APTR, la differenza economica tra l'indennità di posizione percepita e quella prevista per le aree regionali di coordinamento.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti regionali.
3. Spetta al direttore dell'ente la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. E' responsabile della gestione e dei relativi risultati.
4. Il direttore, inoltre, adotta gli atti di gestione del personale e ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale le leggi ed i regolamenti non prevedono l'espressa attribuzione agli organi dell'ente.
5. Il direttore esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al Presidente, i relativi verbali.
6. Il direttore, su ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di amministrazione, esprime il proprio parere, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica.
7. All'inizio di ogni anno il direttore presenta al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
8. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il direttore nomina con proprio decreto un funzionario, incaricato di sostituirlo, anche al fine del rispetto dei tempi dei procedimenti e dell'adozione degli atti conclusivi. Della sostituzione è data comunicazione alla Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore può essererevocato con provvedimento motivato sulla base di una verifica complessiva del suo operato nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti.


1. La voce "Azienda di promozione turistica" (l.r. 10/1988) della tabella A allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 come modificata dalla l.r. 4 luglio 1994, n. 23 è sostituita dalla seguente:

ENTE Organi Indennità Indennità
e loro di carica di presenza
componenti mensile

Azienda Presidente 2.500.000
Promozione Comp. Cons. Amm. 1.300.000
Turistica Pres. Col. revisori 150.000
Regionale Comp. Col. revisori 100.000

2. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione ed ai componenti del Collegio dei revisori sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonchè l'indennità di missione spettanti, ai fini della l.r. 20/1984 e successive modificazioni.


1. L'esercizio finanziario dell'APTR decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo vengono redatti ed approvati con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 30 aprile 1980, n. 25 e successive modificazioni.
3. Le variazioni dei bilanci di previsione sono sottoposte al solo controllo del comitato regionale ai sensi della l.r. 11 agosto 1994, n. 27.


1. Fermo quanto previsto dall'articolo 16 per i bilanci di previsione annuale e pluriennale e le loro variazioni ed i conti consuntivi, gli atti dell'APTR sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 27/1994.


1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'APTR ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, dispone ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ispezioni contabili e amministrative per accertare il regolare funzionamento dell'APTR utilizzando il personale regionale competente.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima può:
a) provvedere, previa diffida agli organi dell'APTR, alla nomina di un commissario per l'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento;
b) sciogliere il Consiglio di amministrazione dell'APTR per gravi violazioni di legge e regolamenti per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissione della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il funzionamento o il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai programmi.

4. Con il decreto di scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario, che resta in carica per un periodo non superiore a sei mesi.


1. Le entrate dell'APTR sono costituite:
a) dal contributo ordinario della Regione per le spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale;
b) da contributi della Regione per la realizzazione del programma annuale di promozione turistica, di cui all'articolo 3, comma 6;
c) da corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborso da parte degli enti locali connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APTR.




1. Al fine di assicurare l'assistenza e l'accoglienza ai turisti a livello locale, nonchè le informazioni sulla domanda e sull'offerta turistica, l'APTR istituisce previo nulla osta della Giunta regionale propri punti di informazione ed accoglienza turistica anche per ambiti territoriali sovracomunali, denominati IAR, che non hanno personalità giuridica nè autonomia propria e sono diretta emanazione dell'APTR medesima.
2. Le sedi delle soppresse Aziende di promozione turistica sono riconosciute come sedi IAT.
3. L' APTR può inoltre stipulare convenzioni con le associazioni degli operatori delle strutture ricettive per l'attivazione nelle sedi IAT di servizi mirati a fornire informazioni sulla disponibilità ricettiva della varie località.
4. La Giunta regionale definisce le caratteristiche strutturali ed operative delle sedi IAT secondo un modello omogeneo sul territorio, nonchè il modello grafico del segno distintivo dei medesimi.
5. Le associazioni pro - loco che abbiano promosso l'apertura di punti d'informazione e di accoglienza ai turisti, possono, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 217/1983, usare la denominazione IAT ove si conformino alle caratteristiche strutturali ed operative di cui al comma 4, previo assenso dell'APTR.


1. Il rapporto di lavoro del personale dell'APTR è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle Regioni - autonomie locali.
2. La dotazione organica complessiva della APTR è determinata con provvedimento della Giunta regionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'APTR, tenuto conto delle dotazioni organiche degli IAT istituiti ai sensi dell'articolo 20.


1. Le Aziende di promozione turistica (APT), istituite ai sensi della l.r. 10/1988, sono soppresse dalla data di costituzione dell'APTR di cui all'articolo 23.
2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, nomina per ciascuna APT un commissario straordinario anche con funzioni di liquidatore. I commissari accertano entro sei mesi dalla data di insediamento lo stato di consistenza patrimoniale dell'APT, redigono l'inventario dei beni mobili ed immobili e delle entrate di natura tributaria ed extratributaria e una relazione delle situazioni giuridiche attive e passive pendenti. Il verbale è trasmesso alla Giunta regionale.
3. Ai commissari spetta un'indennità pari a quella spettante ai presidenti delle soppresse APT.
4. La Regione subentra nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende.
5. I commissari, fino alla data di resa del verbale di cui al comma 2, curano la gestione delle iniziative programmate dalle APT e in corso di realizzazione alla data del loro commissariamento.
6. La Giunta regionale affida all'APTR, unitamente alle relative risorse finanziarie, la gestione delle iniziative di cui al comma 5 non attuate nei termini dallo stesso previste.


1. In fase di prima applicazione, gli organi di cui agli articoli 11, 12 e 13 sono costituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, la Giunta regionale mette a disposizione dell'APTR una sede provvisoria, nonchè assegna in via prioritaria, personale con specifica professionalità, proveniente dal servizio competente in materia di turismo e attività ricettiva, per assicurare la fase di avvio dell'operatività dell'Azienda medesima.


1. Alla copertura della spesa conseguente all'attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione o riduzione degli stanziamenti iscritti a carico dei capitoli 3231101 e 3231104 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998 e della loro proiezione pluriennale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nel bilancio annuale di previsione, appositi capitoli per il finanziamento dei programmi di cui all'articolo 3, delle attività di competenza dell'APTR e per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali di cui agli articoli 5 e 6.
3. Il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali è assegnato alle Province per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Il 50 per cento delle somme assegnate ai Comuni e alle Province sono destinate all'incremento dei servizi turistici di base relativi all'informazione, assistenza ed accoglienza turistica.


1. In fase di prima applicazione della presente legge, tutto il personale appartenente al ruolo di cui all'articolo 23 della l.r. 7 aprile 1988, n. 10, confluisce nella dotazione organica dell'APTR, anche in posizione soprannumeraria.
2. L'eventuale personale confluito nella dotazione organica dell'APTR in posizione soprannumeraria, è trasferito alle Province ed ai Comuni per l'esercizio delle funzioni delegate, con le procedure previste dall'articolo 39 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30 e successive modificazioni.
3. Il personale delle disciolte APT, fino alla sua definitiva assegnazione, rimane temporaneamente in servizio presso lo IAT costituito nella sede dove già prestava servizio.
4. L'eventuale personale in esubero, successivamente ai trasferimenti di cui al comma 2, può confluire nel ruolo unico regionale, nei limiti dei posti disponibili nello stesso.
5. Per tre anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, destina ai Comuni ricompresi negli ambiti territoriali delle soppresse Aziende le risorse finanziarie così come ripartite alle Aziende stesse ed iscritte a carico del capitolo 3231104 del bilancio regionale depurato della quota relativa agli oneri del personale.
6. Gli incarichi di direttore delle Aziende di promozione turistica, conferiti in applicazione dell'articolo 53 della l.r. 4 novembre 1988, n. 42, hanno effetto anche in deroga al limite temporale ivi previsto, fino all'insediamento dei commissari di cui all'articolo 22 e comunque non oltre il 31 ottobre 1997.
7. Agli incaricati viene corrisposta la differenza stipendiale di cui al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 42/1988.


1. Sono abrogate le l.r. 7 aprile 1988, n. 10; 12 novembre 1990, n. 53 e 15 febbraio 1993, n. 10 e le altre norme regionali in contrasto con la presente legge.