Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 55
Titolo:Semplificazione delle procedure dettate da Leggi Regionali di spesa.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 settembre 1997, n. 63)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario





1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 va interpretato nel senso che le spese effettivamente sostenute documentate dal consigliere sono comprensive delle quote di iscrizione a convegni, congressi ed altre iniziative aventi ad oggetto tematiche connesse all'assolvimento delle funzioni di consigliere regionale.


1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio in attuazione delle determinazioni degli organismi comunitari relative ai DOCUP Ob 2 e 5b e ai programmi speciali comunitari, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.


1. I finanziamenti disponibili, anche in conto residui, per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 156, come specificati ai punti 1), 2) e 4) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, nonchè i finanziamenti disponibili, anche in conto residui, di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1 dicembre 1986, n. 879 e quelli i cui alla l.r. 29 agosto 1994, n. 36 sono trasferiti al Comune di Ancona. Il trasferimento dei finanziamenti di cui al punto 4 del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41 ricomprende anche la quota disponibile riservata alla Regione.
2. Dopo il nono comma dell'articolo 3 della legge regionale 26 dicembre 1983, n. 41 è aggiunto il seguente:
"Il riconoscimento dei contributi, per la superficie dell'unità immobiliare distrutta o da demolire così come individuata al comma precedente, comporta la riduzione dei contributi stessi per una somma pari all'oblazione determinata d'ufficio in base alle disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ove tale oblazione non sia stata corrisposta.".

3. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41 è sostituito dal seguente:
"2. Il Comune di Ancona è autorizzato a modificare, in relazione ai costi effettivi dei singoli interventi di sua competenza, la ripartizione del contributo speciale tra quelli indicati ai punti 1), 2) e 4) del comma 1".

4. Il comma 4 dell'articolo 13 ed i commi 3 e 4 dell'articolo 16 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41 sono abrogati.
5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 12 della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, sono aggiunti i seguenti:
"Il Comune di Ancona può assegnare in proprietà agli aventi diritto ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156, unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, purchè aventi la medesima destinazione di quelle site nel perimetro della frana. L'immobile viene assegnato limitatamente alla superficie utile ammessa a contributo. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'unità distrutta o da demolire ammessa a contributo, l'assegnatario è tenuto al rimborso del costo effettivamente sostenuto dal Comune per la superficie eccedente tale quota; il rimborso può essere corrisposto in unica soluzione o, in alternativa, in dieci rate annuali con corresponsione dell'interesse legale. L'assegnazione in proprietà è subordinata:
a) alla rinuncia, da parte degli aventi diritto, dei contributi determinati ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 156;
b) all'avvenuta acquisizione al patrimonio del Comune delle aree di sedime e degli immobili dichiarati inagibili".
6) Il Comune di Ancona provvede alla progettazione ed all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo.



1. All'articolo 3 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 è aggiunto il seguente comma: "Il provvedimento di concessione del finanziamento regionale stabilisce i termini per l'approvazione del progetto esecutivo e per l'inizio dei lavori il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal finanziamento medesimo".


1. Le parole: "5.000 abitanti" contenute nel comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28 sono sostituite con le parole: "10.000 abitanti".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28 sono aggiunte le parole: "e dalle Comunità montane".


1. Hanno diritto al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, del d.l. 1 aprile 1995, n. 98 convertito in legge 30 maggio 1995, n. 204 così come integralmente sostituito dall'articolo 5, comma 5 bis, del d.l. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539, tutte le aziende di trasporto pubblico locale, pubbliche e private comunque gestite, ivi comprese quelle che non usufruiscano del contributo di esercizio di cui al Titolo II della legge 10 aprile 1981, n. 151, in attività alla data di entrata in vigore della suddetta legge 204/1995 sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.


1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 52 della l.r. 9 marzo 1996, n. 8 è prorogata al 31 dicembre 1997 con le correlate disposizioni.
2. La medesima autorizzazione è integrata dell'importo di lire 100.000 milioni in relazione all'autorizzazione disposta con l'articolo 25, comma 1, della l.r. 5 maggio 1997, n. 29 e le erogazioni sono effettuate nelle more del perfezionamento della contrazione del mutuo autorizzato il cui ricavo è iscritto al capitolo 5002229 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1997.
3. Le parole: "31 gennaio 1995", incluse al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 1995".


1. Le disponibilità di parte corrente, antecedenti l'anno 1995, presenti nel bilancio regionale e relative ad interventi nel settore sanitario, sono utilizzate per fronteggiare i deficit pregressi di settore.
2. La Giunta regionale procede per l'assegnazione alle gestioni liquidatorie USL con criteri di proporzionalità riferiti ai deficit presenti alla data di adozione dei correlativi provvedimenti di ripiano o in relazione a specifiche comprovate difficoltà operative.


1. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 5 novembre 1992, n. 49, così come sostituito dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 25, è così sostituito:
"2. Nella Regione la commissione giudicatrice è composta da:
a) il responsabile del servizio competente o un suo delegato che la presiede;
b) tre esperti del settore scelti dalla Giunta regionale con atto motivato che contenga l'indicazione dei criteri seguiti nella scelta."

2. Sono abrogate le norme regionali che prevedono pareri o intese con altri servizi regionali sui contratti o convenzioni della Giunta regionale.


1. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, a modificare, compensativamente, gli stanziamenti dei capitoli relativi alla quota interessi ed alla quota capitale dei mutui in ammortamento.
2. Con le modalità previste dal comma 1, il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato, in presenza di cancellazioni, economie e revoche su finanziamenti confluiti e presenti tra i residui perenti, ad iscrivere nel bilancio di previsione importi di pari o minore entità a carico di capitoli esistenti o da istituirsi per le medesime finalità qualora la normativa di supporto ne consenta il riutilizzo.


1. Il comma 3 dell'articolo 80 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44, è abrogato.


1. Sono ratificate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1198 del 12 maggio 1997 e n. 1267 del 19 maggio 1997 adottate ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 5 maggio 1997, n. 28.