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Atto:LEGGE REGIONALE 1 ottobre 1997, n. 62
Titolo:Interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997.
Pubblicazione:(B.u.r. 17 ottobre 1997, n. 70 - Edizione Straordinaria n. 1)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. La Regione concorre alle spese per gli interventi di assistenza alle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997, nonchè per i primi interventi necessari per la tutela dell'incolumità delle persone e per l'igiene pubblica.
2. Il Presidente della Giunta regionale in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 255, provvede all'erogazione dei fondi tra i Comuni della regione sulla base delle esigenze necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa agli eventi, segnalate dai Sindaci ed in maniera coordinata con gli interventi finanziati dallo Stato per le medesime finalità .

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prorogare, con proprio decreto e per un periodo massimo di tre mesi, i termini inscadenza nell'anno 1997 previsti dalle leggi regionali e da altri atti della Regione.

Art. 3

1. La presente legge si applica ai territori dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge 225/1992.

Art. 4

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 6.000 milioni.
2. Alla copertura dell'onere derivante si provvede:
a) quanto a lire 1.200 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1230109 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997;
b) quanto a lire 1.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2111102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo anno;
c) quanto a lire 500 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2114114 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno in corso;
d) quanto a lire 2.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2221204 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997;
e) quanto a lire 1.300 milioni mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1997 (partita n. 14 dell'elenco n. 1: lire 1.000 milioni; partita n. 16 dell'elenco n. 1: lire 300 milioni).

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 con la denominazione "Spese per gli interventi di assistenza alle popolazioni dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 nonchè per i primi interventi necessari per la tutela dell'incolumità personale e per l'igiene pubblica" e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 6.000 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 1230109 - lire 1.200 milioni;
b) capitolo 2111102 - lire 1.000 milioni;
c) capitolo 2114114 - lire 500 milioni;
d) capitolo 2221204 - lire 2.000 milioni;
e) capitolo 5100101 - lire 1.300 milioni.


Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.