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Atto:LEGGE REGIONALE 6 novembre 1997, n. 63
Titolo:Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.
Pubblicazione:(B.u.r. 11 novembre 1997, n. 2 - edizione straordinaria)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario





1. Per le finalità connesse agli interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ai sensi dell'articolo 67 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere per la contrazione di un mutuo alle migliori condizioni di mercato con le seguenti prescrizioni:
a) durata ventennale;
b) ammortamento a rate semestrali anticipate o posticipate;
c) tasso fisso o variabile;
d) somministrazione in unica soluzione.

2. Il pagamento dell'annualità di ammortamento del mutuo contratto è garantito mediante iscrizione nel bilancio regionale, a decorrere dall'anno di inizio dell'ammortamento, e per tutta la durata dello stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei detti pagamenti; i capitoli correlati alla quota capitale ed agli interessi sono inclusi negli elenchi delle spese dichiarate obbligatori.
3. Gli oneri di ammortamento del mutuo sono fronteggiati con impiego dell'assegnazione statale pari a lire 7,5 miliardi assentita per venti anni con l'articolo 13 dell'ordinanza n. 2694 emessa, dal Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, il 13 ottobre 1997 e per lire 2,5 miliardi con impiego di risorse regionali.
4. Il Dirigente del servizio bilancio è autorizzato a disporre, mediante decreti da trasmettersi al Consiglio regionale entro quindici giorni dall'adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, la istituzione dei capitoli occorrenti per tali finalità nel bilancio di previsione della Regione Marche.
5. Alla copertura degli oneri a carico del bilancio regionale, pari a lire 2,5 miliardi, si provvede:
a) per l'anno 1997 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997;
b) per gli anni 1998 e seguenti mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono ridotti di lire 2.500 milioni.


1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
a) aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1210102 di lire 300 milioni;
b) aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1210105 di lire 1.200 milioni;
c) riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101 di lire 1.500 milioni.




1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.