Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 16
Titolo:Modifica all'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 concernente "Costituzione delle Comunità montane".
Pubblicazione:(B.u.r. 26 marzo 1975, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. gennaio 1995, n. 12.

Sommario





Dopo il terzo comma dell' art. 31 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:
Nel caso che gli statuti delle disciolte comunità e dei disciolti consigli di valle nulla prevedano, ovvero che le previsioni in essi contenute risultino per qualsiasi causa inapplicabili, in tutti i rapporto giuridici afferenti alle disciolte comunità montane e ai disciolti consigli di valle subentrano le comunità montane costituite ai sensi della presente legge, secondo le rispettive competenze territoriali.
A richiesta di qualsiasi interessato il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta, nomina un commissario incaricato delle operazioni di inventario e di devoluzione del patrimonio trasferito ai sensi del comma precedente.