Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 marzo 1975, n. 16 |
Titolo: | Modifica all'art. 31 della legge regionale 6 giugno 1973, n. 12 concernente "Costituzione delle Comunità montane". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 26 marzo 1975, n. 14) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 31, l.r. gennaio 1995, n. 12. |
Sommario
Dopo il terzo comma dell' art. 31 della legge regionale 6.6.1973, n. 12, sono aggiunti i seguenti commi:
Nel caso che gli statuti delle disciolte comunità e dei disciolti consigli di valle nulla prevedano, ovvero che le previsioni in essi contenute risultino per qualsiasi causa inapplicabili, in tutti i rapporto giuridici afferenti alle disciolte comunità montane e ai disciolti consigli di valle subentrano le comunità montane costituite ai sensi della presente legge, secondo le rispettive competenze territoriali.
A richiesta di qualsiasi interessato il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta, nomina un commissario incaricato delle operazioni di inventario e di devoluzione del patrimonio trasferito ai sensi del comma precedente.