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Atto:LEGGE REGIONALE 21 novembre 1997, n. 66
Titolo:Interventi per lo sviluppo della qualità nelle piccole e medie imprese.
Pubblicazione:(B.u.r. 1 dicembre 1997, n. 86)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 13, l.r. 23 febbraio 2000, n. 13, fatti salvi gli effetti degli atti emanati in esecuzione della presente legge.

Sommario





1. La Regione promuove con la presente legge lo sviluppo dei sistemi di qualità e la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nelle piccole e medie imprese mediante la concessione di contributi.



1. Gli interventi ammessi al finanziamento riguardano:
a) la realizzazione e la certificazione dei sistemi di qualità aziendale rilasciata, conformemente alle serie di norme ISO 9000 e derivate, da enti accreditati presso i competenti organismi nazionali o comunitari;
b) la certificazione dei prodotti, rilasciati da enti accreditati presso i competenti organismi nazionali o comunitari a seguito di prove svolte presso i laboratori riconosciuti a livello nazionale o comunitario;
c) la marcatura CE dei prodotti, ottenuta in seguito ad autocertificazione o a certificazione "di tipo" rilasciata da organismi notificati;
d) l'informatizzazione di processi produttivi, di gestione e di magazzino.

2. I finanziamenti sono concessi con priorità agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 secondo i criteri fissati nel quadro attuativo.


1. Possono accedere ai benefici della presente legge le piccole e medie imprese, come definite dalla Comunicazione n. 96/ C 213/ 04 della Commissione UE, operanti nei settori indicati dal Quadro attuativo di cui all'art. 8 ed aventi sedi o stabilimenti localizzati nel territorio delle Marche.


1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) sono concessi secondo i seguenti criteri:
a) contributi fissi da un minimo di 6 milioni a un massimo di 60 milioni, in base a scaglioni di spese ammissibili, definiti dal Quadro attuativo;
b) in alternativa contributo pari al 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 90 milioni di lire. L'utilizzo dell'uno o dell'altro criterio o di entrambi viene definito nel Quadro attuativo.

2. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni di lire per azienda, nel triennio di vigenza della legge.
3. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) sono concessi nella misura di 3 milioni di lire per ogni intervento, fino ad un massimo di 12 milioni di lire per azienda, nel triennio di vigenza della legge.
4. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) sono concessi nella misura del 30 per cento delle spese ammissibili rendicontate, fino ad un massimo di 30 milioni, nel trienno di vigenza della legge.


1. Le domande devono essere compilate in carta semplice e presentate, entro il 31 marzo, su appositi modelli e secondo le modalità indicate dal quadro attuativo.
2. Per il 1997 le domande vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'articolo 8.


1. L'entità dei contributi concessi ai sensi della presente legge non può eccedere, in alcun caso, i limiti previsti dal regime comunitario denominato "De minimis" (importo massimo di 100 mila ECU per un periodo di tre anni).
2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo, tali contributi sono cumulabili con ogni altra forma di aiuti "De minimis" ricevuti a qualsiasi titolo dal medesimo beneficiario.
3. I contributi concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con ogni altra forma di aiuto prevista per le stesse finalità, dagli Enti locali.


1. Le imprese beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza.


1. Il Quadro attuativo della presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la competente Commissione consiliare e il Comitato tecnico consultivo di cui all'art. 9. Per l'anno 1997 il Quadro attuativo è approvato entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Quadro attuativo disciplina i seguenti punti:
a) i soggetti beneficiari;
b) l'entità e le modaltià di concessione dei contributi "fissi" relativi agli interventi di cui all'art. 4, comma 1), lettera a);
c) le spese ammissibili;
d) le modalità di presentazione delle domande;
e) i criteri di priorità nella valutazione delle domande e le modalità di liquidazione dei contributi.



1. E' istituito un Comitato tecnico - consultivo, presieduto dal Dirigente del Servizio Industria Artigianato o da un suo delegato e composto da tecnici dotati di idonea competenza professionale dimostrata da apposito curriculum vitae e designati dalle seguenti associazioni di categoria; due dalle organizzazioni dell'artigianato, due da quelle dell'industria, uno dalla cooperazione, uno dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica per tre anni.
3. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul quadro attuativo di cui all'art. 8, a partire dall'anno 1998, e formula proposte integrative per la migliore applicazione della presente legge.


1. Per diffondere la cultura della qualità e facilitare l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge, la Regione promuove azioni informative tra i piccoli e medi imprenditori e gli artigiani. A questo scopo viene stipulata una convenzione con le associazioni degli organismi di certificazione per lo svolgimento, tramite anche la collaborazione delle associazioni di categoria e degli enti locali, di un programma regionale di promozione della qualità articolato in iniziative settoriali e territoriali.


1. Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzate, per l'anno 1997 la spesa di lire 3 miliardi, per l'anno 1998 la spesa di lire 4 miliardi, per l'anno 1999 la spesa di lire 4 miliardi.
2. La somma di cui al comma 1 relativa all'anno 1997 è così ripartita:
a) interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 lire 1.400.000.000;
b) interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 lire 500.000.000;
c) interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 lire 500.000.000;
d) interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 lire 500.000.000;
e) azioni informative e convenzione di cui all'art. 10: lire 100.000.000.

3. La somma di lire 4.000.000.000 riferita sia all'anno 1998 che all'anno 1999 è così ripartita:
a) interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 lire 1.950.000.000;
b) interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 lire 650.000.000;
c) interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 lire 650.000.000;
d) interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 lire 650.000.000;
e) azioni informative e convenzione di cui all'art. 10: lire 100.000.000.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede;
a) per l'onere di lire 3 miliardi relativo all'anno 1997, mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti Spese di Investimento attinenti all'esercizio di funzioni normali", partita 7, elenco 2;
b) per l'onere di lire 4 miliardi rispettivamente per l'anno 1998 e per l'anno 1999, mediante l'impiego delle somme iscritte ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del precitato capitolo 5100201, proiezione per detti anni della partita 7, elenco 2.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di appositi capitoli che la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 sono ridotti di lire 3 miliardi.


1. In caso di accertata inutilizzazione di parte dei finanziamenti previsti per un tipo di intervento compreso tra quelli indicati dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a variare corrispondentemente in aumento i finanziamenti destinati a uno o più dei restanti tipi di intervento.


1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 è sostituito dal seguente:
"2. Per le imprese artigiane dei servizi si intendono quelle la cui attività è prevalentemente o totalmente rivolta alla prestazione di servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, di servizi di igiene e di pulizia alle persone, di riparazione di impianti o di edifici, di trasporto di persone".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 33/1997 è sostituita dalla seguente:
"b) l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature ed automezzi adibiti al trasporto di merci o di persone".

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 12 aprile 1995 n. 43 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare adotta il progetto di costituzione, organizzazione, funzionamento e modalità di formazione del programma annuale d'intervento. La Società regionale di garanzia presenta semestralmente alla Regione una relazione sull'attività svolta e sull'avanzamento del programma annuale.".

4. Nel comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 43/1995 sono soppresse le parole "tramite la società Finanziaria regionale Marche".
5. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 3 gennaio 1994, n. 1, come modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 21 dicembre 1994, n. 46, sono aggiunte dopo le parole "di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223" le seguenti parole "o iscritti alle liste di collocamento da oltre dodici mesi".
6. Le parole "dalla Finanziaria regionale Marche", contenute nel comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 1/1994 sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 1997, dalla Società regionale di garanzia Marche".
7. L'articolo 2 della l.r. 1/1994 è abrogato.
8. Sono abrogate la l.r. 8 luglio 1992, n. 26 e la l.r. 12 aprile 1995, n. 41 fatti salvi gli effetti degli impegni già assunti.


1. La quota di lire 1.700 milioni prevista per il 1997 dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 1/1994, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 46/1994, è affidata in gestione alla Società regionale di garanzia Marche.
2. Il criterio e le modalità del riparto e dell'utilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Società regionale di garanzia Marche dovrà presentare alla Giunta regionale e al Consiglio regionale una relazione semestrale dell'attività svolta e il relativo rendiconto sull'utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 rispettivamente entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, fino alla completa rendicontazione.
4. Il contributo stabilito dall'articolo 3 della l.r. 1/1994 per l'anno 1997 è erogato a favore della Società regionale di garanzia Marche.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.