Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1997, n. 72
Titolo:Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 dicembre 1997, n. 96)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:TRASPORTI
Materia:Servizi di trasporto
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 12 maggio 2003, n. 7.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 7/2003, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi fino al completamento dei relativi procedimenti amministrativi.

Gli articoli della presente legge, ad eccezione dell'art. 14, avevano comunque già cessato di avere applicazione, ai sensi dell'art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, dalla data del conferimento delle funzioni di cui all'art. 28 della predetta l.r. 45/1998.

Sommario


Art. 1 (Norme generali)
Art. 2 (Contributi di esercizio)
Art. 3 (Costo economico standardizzato)
Art. 4 (Costi tecnici)
Art. 5 (Spese generali)
Art. 6 (IVA)
Art. 7 (Materiale rotabile)
Art. 8 (Ricavo traffico presunto)
Art. 9 (Determinazione costo medio standardizzato)
Art. 10 (Piani di risanamento economico - finanziario)
Art. 11 (Piano di riparto)
Art. 12 (Erogazione contributi)
Art. 13 (Strumenti di controllo e informazione)
Art. 14 (Contributi per il personale dipendente)
Art. 15 (Norma transitoria)
Art. 16 (Contributi per investimenti)
Art. 17 (Piani triennali)
Art. 18 (Criteri di preferenza)
Art. 19 (Spesa ammissibile)
Art. 20 (Presentazione domande)
Art. 21 (Erogazione contributi)
Art. 22 (Criteri di preferenza)
Art. 23 (Spesa ammissibile)
Art. 24 (Presentazione domande)
Art. 25 (Assegnazione contributi)
Art. 26 (Disposizioni finanziarie)
Art. 27 (Abrogazioni)
Allegati
Allegati
Allegati
Allegati



1. Per conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto pubblico locale, definiti dall'articolo 1 della legge 10 aprile 1981, n. 151, la Regione eroga i contributi di esercizio di cui all'articolo 6 della medesima legge, sulla base dei criteri e delle procedure di cui alla presente legge.


1. I contributi di esercizio da corrispondere annualmente sono determinati calcolando, entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo conguaglio:
a) il costo economico standardizzato dei servizi distinti per categoria e modi di trasporto, con i criteri di cui ai seguenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
b) il ricavo del traffico presunto, con i criteri di cui all'articolo 8;
c) l'ammontare dei contributi, relativi all'anno successivo, determinato come differenza tra il costo economico standardizzato ed il ricavo presunto, come sopra calcolato.

2. Alla copertura della spesa relativa concorrono:
a) le risorse di cui ai commi 2, 3, 12, 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella misura annua definita dal bilancio regionale;
b) un'adeguata variazione delle tariffe in vigore sui servizi di trasporto pubblico locale.

3. I contributi di esercizio, da corrispondere annualmente alle aziende di trasporto pubblico locale, sono determinati sulla base del costo standardizzato.
4. Le aziende dei Comuni capoluoghi di provincia che non usufruiscono dei contributi regionali di esercizio ma sono state ammesse al riparto dei fondi di cui alla legge 30 maggio 1995, n. 204, partecipano alla ripartizione dei contributi regionali di esercizio a partire dal 1 gennaio 1998 sulla base dei criteri della presente legge.
5. Per le aziende di cui al comma 4, l'erogazione dei contributi di esercizio è limitata alla quota complessiva che, di anno in anno, verrà determinata dalla Regione e che, per il 1998, è fissata in lire 1.000 milioni. A tal fine il fondo ordinario trasporti, il cui ammontare complessivo è determinato con legge di bilancio, verrà collateralmente incrementato dalla Regione per un pari importo che, per l'anno 1998, è fissato in lire 1.000 milioni. Alla spesa si fa fronte mediante utilizzo di quota parte dei tributi propri della Regione.


1. Il costo economico standardizzato per i servizi di trasporto viaggiatori è determinato secondo i criteri stabiliti dalla presente legge; il costo del personale è calcolato con le modalità previste dal modello di cui all'allegato A.
2. Gli effetti di cui al presente articolo decorrono dal 1 gennaio 1997 e fino all'attivazione dei criteri di riforma del trasporto pubblico locale nei tempi e nei modi che verranno fissati dal decreto legislativo di attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.


1. I costi tecnici indicati nel presente articolo sono calcolati al netto dell'IVA.
2. Il costo chilometrico del carburante è calcolato sulla base del consumo di 1 litro/3 km per le linee extraurbane e di 1 litro/1,8 km per le linee urbane.
3. I lubrificanti ed i grassi calcolati sulla base del consumo di gr 3/km per le linee extraurbane e di gr 6/km per le linee urbane.
4. Il costo chilometrico dei pneumatici ridotto dello sconto commerciale è riferito alla somma dei costi di sei coperture nuove, di sei camere d'aria e di sei coperture ricostruite, per una percorrenza complessiva di km 130.000 per le linee extraurbane e di km 140.000 per le linee urbane.
5. Le spese di manutenzione sono distinte in ordinarie e straordinarie e sono aumentate per le linee urbane del 20 per cento.
6. Per i servizi filoviari e per i servizi con veicoli con tre o più assi sono assunti a base di calcolo gli stessi costi di cui ai commi precedenti con una maggiorazione del 10 per cento per tener conto rispettivamente dei costi di manutenzione degli impianti fissi e della linea aerea e dei maggiori costi per consumi carburanti, lubrificanti, pneumatici e manutenzione apparati di controllo e gruppi meccanici.
7. Il costo di esercizio degli ascensori pubblici viene calcolato complessivamente sulla base dei costi effettivi riferiti all'anno precedente.


1. Le spese generali comprendono gli oneri relativi alle tasse di circolazione, assicurazione EC ed incendi, energia elettrica, forza motrice, telefono, acqua, interessi passivi ed altri oneri finanziari previsti dalle norme vigenti.
2. Il costo per l'affitto dei locali di rimessa, officina ed uffici è sostituito nel caso di proprietà degli immobili, delle spese di manutenzione e di ammortamento.


1. L'imposta IVA, per i materiali di consumo e per le spese generali, è calcolata nella sua percentuale d'incidenza, ragguagliata al chilometro, in misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.


1. La Giunta regionale stabilisce l'organico del materiale rotabile necessario all'espletamento del servizio sulla linee di concessione regionale e comunale, comprensivo dei veicoli di scorta e distinti per tipo e per servizio.
2. Allo scopo di stabilire le quote di ammortamento e la spesa annuale massima ammissibile a contributo di cui all'articolo 16, lettera a), si tiene conto del costo di un veicolo nuovo di fabbrica secondo il listino FIAT IVECO o, in caso di autobus non previsto in tale listino, secondo i listini delle maggiori case automobilistiche, depurati dello sconto commerciale, esclusiva l'IVA, per i seguenti tipi:
a) autobus extraurbani da m. 6,30 a m. 7,50;
b) autobus extraurbani da m. 7,51 a m. 8,00;
c) autobus extraurbani da m. 8,01 a m. 10,00;
d) autobus extraurbani da m. 10,01 a m. 11,00;
e) autobus extraurbani da m. 11,01 a m. 12,00;
f) autobus extraurbani autosnodati;
g) autobus urbani da m. 5,00 a m. 6,29;
h) autobus urbani da m. 6,30 a m. 7,50;
i) autobus urbani da m. 7,51 a m. 8,00;
j) autobus urbani da m. 8,01 a m. 10,00;
k) autobus urbani da m. 10,01 a m. 11,00;
l) autobus urbani da m. 11,01 a m. 12,00;
m) autobus urbani autosnodati;
n) filobus.

3. Per gli ascensori pubblici si tiene conto del costo medio di mercato in relazione alle loro dimensioni.
4. Per ogni singolo veicolo in organico è riconosciuta una quota di ammortamento pari al 10 per cento degli importi di cui al comma 2 per vetustà fino a dieci anni.
5. Per i veicoli in organico acquistati con sovvenzione regionale nell'anno 1982 e seguenti, la parte sovvenzionata viene riportata in detrazione sulla voce "ammortamenti" facente parte del costo standard nella misura del 10 per cento per dieci anni.
6. Per i veicoli con una percorrenza chilometrica annua inferiore ai 35.000 km per le linee urbane che si svolgono in Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e inferiore ai 40.000 km per le linee extraurbane o di altre urbane, le quote di ammortamento del materiale rotabile vengono proporzionalmente ridotte rispetto all'effettiva percorrenza annua.
7. Dall'anno 1997, le quote di ammortamento comprendono, nella misura del 50 per cento dei valori del comma 2, anche gli autobus collaudati a servizio di noleggio o di gran turismo utilizzati come scorta, purchè debitamente autorizzati dal servizio trasporti regionale.
8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non può essere concessa per un numero di veicoli superiore al 50 per cento, arrotondando per eccesso, del numero dei veicoli previsti come scorta.


1. Il ricavo del traffico presunto è determinaro quale copertura del costo del servizio nelle misure seguenti:
a) linee urbane:
a1) in Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o capoluogo di Regione: 40 per cento;
a2) in Comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti: 38 per cento;
a3) in Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti: 35 per cento;
b) linee extraurbane: 35 per cento.

2. Per linee extraurbane che si svolgono per almeno il 50 per cento in zona montana il ricavo del traffico presunto quale percentuale di copertura del costo del servizio è ridotto al 24 per cento.
3. La Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno può stabilire le percentuali per la determinazione dell'introito presunto alla luce degli incassi reali che le aziende hanno conseguito l'anno precedente.
4. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, le imprese o esercizi di trasporto devono presentare una certificazione amministrativa o una dichiarazione giurata, redatta ai sensi di legge, a seconda che si tratti di azienda pubblica o privata, attestante l'esatto ammontare dei ricavi relativi alle autolinee regionali e comunali.
5. Le imprese o esercizi di trasporto devono presentare i propri rendiconti o bilanci consuntivi, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'organo statutariamente competente. Essi sono redatti secondo lo schema di bilancio tipo definito dal Ministero del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 7.
6. Ogni impresa o esercizio di trasporto deve allegare ai propri bilanci una tabella analitica di raffronto tra i propri costi effettivi e quello economico standardizzato.
7. I bilanci e la tabella di cui ai commi 5 e 6 debbono essere certificati da società di revisione appositamente autorizzate. I contenuti e i criteri della certificazione sono fissati dalla Giunta regionale.


1. I parametri da utilizzare per la determinazione del costo medio standardizzato sono indicati nelle allegate tabelle A, B e C.
2. Alla determinazione del costo standardizzato provvede la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, sentita una segreteria tecnica composta da:
a) l'Assessore regionale ai trasporti o suo delegato che la presiede:
b) un esperto nella materia designato dall'UPI regionale;
c) un esperto nella materia designato dall'ANCI regionale;
d) un esperto nella materia designato dall'UNCEM;
e) un esperto nella materia designato dalle associazioni nazionali delle aziende concessionarie pubbliche;
f) un esperto nella materia designato dalle associazioni nazionali delle aziende concessionarie private;
g) un esperto nella materia designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale.

3. La segreteria tecnica di cui al comma 2 è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta medesima, su designazione degli organismi nello stesso comma indicati. In caso di mancata designazione entro trenta giorni dalla richiesta, la nomina degli esperti è effettuata autonomamente dalla Giunta regionale.


1. Al fine di favorire l'attuazione dei piani di risanamento economico - finanziario predisposti ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, la Giunta regionale, sentite le Province e la Commissione consiliare competente in materia, entro centocinquanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998 provvede ad una revisione globale delle concessioni di linea di trasporto pubblico locale.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale si avvale del parere della segreteria tecnica prevista dall'articolo 9, comma 2, integrata da un esperto in rappresentanza della direzione compartimentale dell'Ente ferrovie dello Stato di Ancona e dal Presidente della Commissione consiliare competente in materia o da un suo delegato.
3. Alla segreteria tecnica di cui al comma 2 partecipano con voto deliberativo l'Assessore provinciale ai trasprti e il Sindaco quando sono esaminate rispettivamente le concessioni regionali e comunali relative al territorio di ciascuna Provincia o le concessioni comunali di ciascun Comune.
4. Fino alla riorganizzazione della rete e alla definizione delle aree omogenee, al fine di favorire l'attuazione dei piani di risanamento economico - finanziario predisposti ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 403, la Giunta regionale approva le richieste di variazione del trasporto pubblico locale previo parere degli enti locali interessati e dei concessionari confinanti.
5. In caso di consistenti variazioni delle concessioni, di interferenze o di nuove concessioni, a giudizio del servizio trasporti, va convocata un'apposita Conferenza secondo le modalità previste dalla circolare ministeriale del 18 luglio 1955, n. 326.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale relative a nuove concessioni regionali o a variazioni delle concessioni preesistenti che prevedono un aumento chilometrico debbono indicare, a pena di nullità, le risorse finanziarie certe e ricorrenti con le quali fronteggiare la maggiore spesa.
7. Al fine di ridurre la maggior spesa, nel rilascio di nuove concessioni e di servizi all'interno delle concessioni esistenti, possono essere fissate misure percentuali del ricavo del traffico presunto superiori a quelle fissate dall'articolo 8 della presente legge.
8. La nullità di cui al comma 6 non opera:
a) quando la ditta concessionaria richiedente accetta, per tutta la durata della concessione, di assoggettarsi ad un ricavo presunto del 100 per cento;
b) in caso di istituzione, a carattere continuativo, di corse bis per studenti e/o per lavoratori aggiuntive al programma di esercizio vigente, la cui necessità di attivazione sia adeguatamente provata;
c) quando, per calamità naturali, ci sia necessità di percorsi alternativi che comportino un aumento superiore al 3 per cento del chilometraggio in concessione per ciascuna azienda.

9. Una quota, di importo non superiore allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, è riservata al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei servizi indicati alle lettere b) e c) del comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il contributo regionale è limitato alla quota eccedente il 3 per cento dei chilometri in concessione.
10. I nuovi servizi comunali o le variazioni di quelli preesistenti che pevedevano un aumento chilometrico, fatti salvi quelli alternativi posti in essere a seguito di calamità naturali, non possono comportare alcun onere a carico dei fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge. La spesa relativa fa carico al bilancio del Comune concedente.
11. Fino alla revisione globale delle concessioni previste dal comma 1 del presente articolo, i contributi di cui all'articolo 2 sono maggiorati del 10 per cento per le linee che si svolgono per almeno il 50 per cento in zona montana.
12. In attesa della stessa revisione il contributo per le aziende concessionarie che svolgono percorrenza annua inferiore ai 200.000 chilometri è maggiorato del 5 per cento.


1. La Giunta regionale approva entro il 31 dicembre di ogni anno il piano di riparto dei contributi di esercizio per gli enti e le imprese di trasporto sulla base delle disposizioni di cui ai precedenti articoli e li eroga con rate bimestrali anticipate.
2. Entro l'anno successivo a quello cui i contributi si riferiscono, viene effettuato un conguaglio, anche in diverse rate, in base alle effettive percorrenze autorizzate ed effettuate ed ai ricavi effettivi risultanti dalle attestazioni di cui al comma 4 dell'articolo 8; qualora il ricavo effettivo fosse inferiore a quello presunto, il conguaglio viene calcolato su quest'ultimo.
3. Alle aziende, che certifichino introiti effettivi superiori a quelli presunti, definiti secondo le percentuali dell'articolo 8, spetta il 50 per cento dell'intera eccedenza fino ad un massimo del 25 per cento dell'introito presunto quale incentivo di produttività.
4. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali, come sopra determinati, restano a carico delle singole imprese od esercizi di trasporto.
5. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura dei disavanzi delle proprie aziende che eccedano i contributi regionali all'interno dei propri bilanci sulla base di un piano che preveda il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo di cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.


1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi a favore degli enti di trasporto od imprese che:
a) osservano le disposizioni vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale;
b) effettuano regolarmente la gestione delle linee.

2. Detti contributi sono concessi anche alle Società regionali di trasporto locale (SRTL), costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con la partecipazione dell'Ente ferroviario dello Stato e degli enti locali, con la finalità di ottenere una integrazione treno/autobus, nonchè a quelle costituite dai medesimi soggetti secondo le modalità previste dai capi VII e XIII della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Gli enti e le imprese di cui al comma 2 debbono, a pena della sospensione dei contributi:
a) presentare alla Giunta regionale domanda di contributo entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento corredata da copia del bilancio preventivo o stato previsionale relativo all'esercizio in corso e da ogni altra documentazione espressamente richiesta;
b) presentare, per i servizi di nuova istituzione, domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento autorizzativo del nuovo servizio;
c) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro.



1. La Giunta regionale predispone strumenti di controllo e di informazione sullo svolgimento dei servizi in relazione ai disciplinari di concessione ed ai contributi concessi per l'equilibrio economico dei bilanci delle aziende.
2. La Giunta regionale può procedere alla verifica dei documenti contabili presentati dalle imprese e dagli enti anche attraverso società di revisione specializzate nella certificazione dei bilanci.
3. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli enti e le imprese che non forniscono la documentazione richiesta, che ostacolano gli eventuali accertamenti predisposti dalla Regione o che forniscono dati non corrispondenti alla reale situazione tecnica ed economico - finanziaria.


1. Per ciascun dipendente delle linee di concessione regionale e comunale che cessa dal servizio successivamente al 31 dicembre 1980 è concesso un contributo pari alla differenza fra il trattamento di buonuscita previsto dal vigente contratto di lavoro per l'accantonamento dell'1,50 per cento previsto dai precedenti contratti di lavoro degli autoferrotranvieri, fino al 31 dicembre 1980, come previsto dall'articolo 3 della l.r. 23 luglio 1981, n. 18.


1. Il costo economico standardizzato per l'anno 1996 e le quote di ammortamento ammissibili per tale anno, vengono confermate per lo stesso ammontare determinato per l'anno 1995 con delibera della Giunta regionale del 25 novembre 1996, n. 3533.
2. I contributi d'esercizio per gli anni 1994, 1995 e 1996 vengono corrisposti nei limiti delle risorse destinate ai trasporti dal bilancio regionale del rispettivo anno.
3. Alla determinazione del costo economico standardizzato per l'anno 1997 provvede la Giunta regionale, sentita la segreteria tecnica di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1. La Regione eroga agli enti ed alle imprese di trasporto pubblico collettivo di persone contributi per investimenti:
a) per acquisto autobus e filobus di tipo unificato, ai sensi dell'articolo 17 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, e di altri mezzi di trasporto di persone;
b) per acquisto, costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, di impianti fissi, di tecnologie di controllo, di officine deposito con le relative attrezzature e di sedi.



1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone piani triennali d'investimento, con articolazioni annuali, tenendo conto delle precedenti assegnazioni di contributi.


1. I piani triennali per l'acquisto dei mezzi di trasporto sono formulati sulla base dei seguenti criteri di preferenza, nell'ordine elencato:
a) completamento del numero organico dei veicoli ritenuti necessari per il regolare svolgimento dei servizi pubblici, ivi compresi i veicoli di scorta;
b) rinnovo dei mezzi di maggiore vetustà, compresi nell'organico, fino all'eliminazione in ogni azienda di tutti i veicoli con più di dieci anni di vetustà;
c) sostituzione dei veicoli con altri di caratteristiche idonee a consentire riduzioni dei costi di esercizio, in relazione al tipo di servizio svolto;
d) incremento del parco mezzi per adeguare, ove necessario, le percorrenze annue dei veicoli alle medie standard;
e) dotazione a bordo dei mezzi di trasporto di strumenti tecnici idonei alla rilevazione automatica delle percorrenze, delle fermate e delle obliterazioni dei documenti di viaggio;
f) modificazioni atte a garantire l'accessibilità agli invalidi non deambulanti come previsto dall'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 151.



1. I contributi di cui all'articolo 16, lettera a), sono commisurati al 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto del materiale rotabile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.


1. La domanda per ottenere i contributi è presentata alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'elenco del numero e del tipo dei veicoli che si intende acquistare con il contributo regionale nell'arco dei successivi tre anni, ripartito per ogni singolo anno. La domanda è altresì corredata dall'elenco del materiale rotabile di proprietà del soggetto richiedente, con l'indicazione per ciascun mezzo della data di prima immatricolazione.
2. In caso di rinnovo del parco rotabile, nella domanda sono indicati i veicoli che si intendono sostituire ogni anno e dei quali, in caso di assegnazione di contributi per acquisto di nuove unità, deve essere revocata l'autorizzazione a circolare su linee comunali e regionali delle Marche.
3. In caso di potenziamento del parco rotabile deve essere presentata una relazione tecnico - amministrativa sulla effettiva esigenza di nuovo materiale in funzione dell'organizzazione dei servizi.
4. La domanda per ottenere i contributi di cui ai precedenti commi deve contenere altresì una dichiarazione di impegno da parte del legale rappresentante dell'ente o impresa di trasporto di adibire i veicoli acquistati con il contributo regionale esclusivamente al servizio di trasporto pubblico locale e di non alienarli a terzi prima di dieci anni, salvo diversa autorizzazione della Giunta regionale.
5. I veicoli acquistati con contributo regionale ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono individuati con decorrenza 1 gennaio 1982 mediante l'apposizione obbligatoria, prima della loro immatricolazione, sulle due fiancate della carrozzeria dello stemma della Regione Marche con la scritta "veicolo adibito esclusivamente al servizio di trasporto pubblico locale" a cura del destinatario del contributo. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.
6. Le dimensioni e le caratteristiche dello stemma di cui al comma 5 sono descritte nell'allegato D.
7. La domanda di cui al comma 1 deve infine contenere l'impegno di non apportare, ai mezzi di trasporto acquistato con i contributi di cui alla presente legge, modificazioni costruttive e di allestimento in contrasto con le disposizioni ministeriali relative all'unificazione delle caratteristiche.
8. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.
9. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di concessione prima dei termini di scadenza della stessa, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione del mezzo rispetto al periodo durante il quale è fatto divieto di alienare il mezzo stesso.


1. Sulla base dei piani di cui all'articolo 17 la Giunta regionale approva annualmente l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 16, lettera a), la cui erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari con decreto del Presidente della Regione all'atto della presentazione delle fatture d'acquisto.
2. In sede di assegnazione annuale la Giunta regionale adotta i criteri per il rispetto delle norme di cui all'articolo 12, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Gli atti contrattuali per l'acquisto dei mezzi di trasporto devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia alla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dei contributi.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, i beneficiari decadono dai contributi ed il relativo ammontare viene concesso, sulla base di un piano di assegnazione supplettivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.


1. I piani triennali per la concessione di contributi per infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine, depositi e sedi sono predisposti sulla base dei seguenti criteri di preferenza nell'ordine elencato:
a) acquisto, costruzione ed ammodernamento di rimessa per autoveicoli, nei casi in cui le imprese non ne dispongano o vi sia necessità di opere di ammodernamento e di ampliamento;
b) costruzione ed ammodernamento di officine per la manutenzione del materiale rotabile;
c) costruzione ed ammodernamento di impianti fissi e linee aeree per servizi a trazione elettrica;
d) costruzione di pensiline e di infrastrutture similari per la protezione dei viaggiatori;
e) acquisto attrezzature di officina e di tecnologie di controllo per consentire la massima economicità gestionale;
f) costruzione di sedi nei limiti di quanto necessario ad assicurare l'attività direzionale ed amministrativa dell'impianto;
g) realizzazione di centri di elaborazione dati da parte di aziende singole o associate che abbiano complessivamente più di 500 dipendenti ed almeno 200 mezzi previsti dall'organico di cui all'articolo 7, adibiti al trasporto pubblico locale.



1. I contributi di cui all'articolo 21 sono commisurati al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, IVA inclusa nella misura pari a quella che risulta non recuperabile nella dichiarazione annuale IVA.


1. La domanda per ottenere i contributi è presentata alla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione tecnico - finanziaria recante la descrizione delle opere e del materiale per i quali si richiede il contributo, riferita ad un periodo di tre anni, e l'illustrazione della necessità, della convenienza e dell'economicità dell'intervento.
2. La domanda deve contenere altresì un atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione della Giunta regionale, la destinazione d'uso per 25 anni degli impianti fissi, depositi, sedi ed infrastrutture.
3. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di concessione prima del termine di scadenza previsto dal comma 2, i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire la quota dei contributi stessi corrispondente al periodo di mancata utilizzazione.
4. L'inosservanza di tale prescrizione costituisce motivo di decadenza dal contributo.


1. Sulla base dei piani di cui all'articolo 17, la Giunta regionale approva annualmente l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 21 e l'erogazione è disposta direttamente a favore dei beneficiari, con decreto del Presidente della Regione, alla presentazione del titolo idoneo, secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Gli atti contrattuali per la realizzazione delle opere devono essere stipulati dai destinatari dei contributi e trasmessi in copia alla Giunta regionale entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dei contributi.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 i beneficiari decadono dai contributi che vengono concessi, sulla base di un piano di assegnazione supplettivo, ad altri destinatari che ne abbiano titolo.
4. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rapporto di concessione si applica quanto disposto dall'articolo 20, comma 9.


1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati gli stanziamenti disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti a carico dei capitoli: 2222119, 2222120, 2222124, 2222207, 2222208, 2222210 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1997 e della loro proiezione pluriennale.


1. Le leggi regionali 5 dicembre 1983, n. 39; 22 gennaio 1990, n. 3; 25 gennaio 1993, n. 5; 11 maggio 1994, n. 18 e 29 aprile 1996, n. 15 sono abrogate.

Allegati

Il costo del personale ai fini della determinazione dei costi standard
aziendali per i servizi urbani ed extraurbani su gomma si calcola in base alla
seguente formula:


C = costo complessivo del personale

A x c c = costo unitario del personale

C = _____ dove A = numero di autisti necessari

Y Y = parametro di struttura organica

(quota autisti in rapporto all'organico tipo)


Il costo unitario del personale (c) viene individuato per il 1997 in
lire 68.000.000.


Il parametro di struttura (Y) per il calcolo dell'organico tipo si
articola secondo la seguente progressione temporale:

anno 1997 0,75

anno 1998 0,76

anno 1999 0,77


Il numero degli autisti (A) si determina:


ore complessive di esercizio

A = ________________________

ore annue di guida per autista


Le ore complessive di esercizio sono quelle che si rilevano dai
programmi di esercizio delle aziende, espressi in percorrenze concessionali
annue ed in orari delle singole corse secondo i disciplinari di concessione.


Le ore annue di guida per autista si determinano (tenuto conto che, per
il raggiungimento dell'orario di lavoro complessivo, ai tempi di guida devono
essere aggiunti tutti i tempi accessori di cui alla legge 138/1958),
ipotizzando un orario medio di guida effettiva giornaliera come appresso
indicato:


5h e 15m per le linee urbane

4h e 55m per le linee extraurbane ad alta frequenza

(frequenza media fermate 500 metri sull'intera linea)

4h e 30m per linee extraurbane di pianura

4h e 05m per le linee extraurbane di montagna


e computando in 250 giorni lavorati all'anno (tenuto conto delle ferie,
malattie, riposi, ecc.).


Le ore annue di guida medie di un autista sono pertanto:


250 x 5h e 15m = ore 1313 linee urbane

250 x 4h e 55m = ore 1229 linee suburbane ad alta frequenza

250 x 4h e 30m = ore 1125 linee extraurbane di pianura

250 x 4h e 05m = ore 1021 linee extraurbane di montagna

Allegati

I costi dei consumi per autobus e filobus possono essere ritenuti
complessivamente assimilabili.


CONSUMI PER TRAZIONE

Costo del gasolio nazionale

Costo netto dedotta la tassa IVA

Costo per le linee extraurbane con un consumo di lt/km 3

Costo per le linee urbane con un consumo di lt/km 1,8


LUBRIFICANTI E GRASSI

Costo del lubrificante al netto di sconti e di IVA

Costo linee extraurbane: consumo di gr 3/Km

Costo linee urbane: consumo di gr 6/Km


PNEUMATICI

Costo di una gomma 11.00.20 PR 16 al netto di IVA

Costo di una camera di uguale misura

Costo della ricostruzione

Totale costo

Gomme 6, sconto del 18 per cento

Linee extraurbane: percorrenza Km 130.000

Linee urbane: percorrenza Km 140.000


MANUTENZIONE ORDINARIA

Cinghie e controlli ordinari Km 10.000

Impianto elettrico Km 20.000

Pompa iniezione e controlli Km 50.000

Sostituzione iniettori Km 100.000

Sostituzione ferodi Km 50.000

Totale


MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Motore Km 800.000

Organi trasmissione Km 1.000.000

Organi guida e sospensioni Km 200.000

Carrozzeria Km 300.000

Tappezzeria Km 400.000

Tamburi dei freni Km 300.000

Incidenti Km 1.000.000

Totale


Totale costo al Km


Per le linee urbane il costo al Km è aumentato del 20 per cento per una
maggiore manutenzione degli autobus e per le linee filoviarie di lire 50/Km per
la manutenzione delle linee aeree e degli impianti fissi.

Allegati

SPESE GENERALI





































































Tassa circolazione annuale Km 40.000 lire _________
Assicurazioni RC ed incendi Km 40.000 lire _________
Tassa sorvaglianza e rilascio concessioni     lire _________
Rimessa o affitti Km 40.000(1) lire _________
Energia elettrica, forza motrice, telefono, acqua per lavaggi     lire _________
Interessi passivi, acquisto effetti, interessi su mutui a breve e lungo termine, altri oneri finanziari     lire _________
Spese di rappresentanza     lire _________
Spese legali, postali, pulizia uffici, cancelleria, tipografiche, acquisto carte bollate, spese per trasporto ricambi     lire _________
Totale Km   lire _________


(1) Rimessa o affitto: nel caso di proprietà dell'immobile l'importo previsto copre le spese di manutenzione e l'ammortamento dell'immobile stesso.

Allegati

Lo stemma da apporre sulle due fiancate della carrozzeria degli autobus, di cui al comma 5, dell'articolo 20, deve avere le caratteristiche indicate nell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 13, e cioè, come sotto rappresentato, è costituito da un picchio che si sovrappone in parte alla lettera maiuscola M, di colore nero, in campo bianco, delimitato da una striscia verde in forma di scudo.

L'altezza dello stemma deve essere di cm 25.


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