Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 marzo 1998, n. 7
Titolo:Modifica Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario".
Pubblicazione:( B.U. 02 aprile 1998, n. 28 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Istruzione scolastica e universitaria
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 20 febbraio 2017, n. 4.

Sommario




Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2 settembre 1996, n. 38 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono rivolti agli studenti indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari, degli istituti superiori di grado universitario, a quelli iscritti nelle accademie di belle arti con sede nella regione che rilasciano titoli aventi valore legale e a quelli iscritti all'istituto superiore delle industrie artistiche (ISIA).".


Art. 2

1. All'articolo 4, comma 3, della l.r. 38/1996 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
"h) la determinazione dei criteri che definiscono la condizione di studente in sede e studente pendolare.".


Art. 3

1. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 38/1996, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
"c bis) i presidenti delle accademie delle belle arti, dell'ISEF e dell'ISIA o loro delegati;".

2. All'articolo 6, comma 1, della l.r. 38/1996 la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) un rappresentante degli studenti per ogni università, accademia delle belle arti, ISEF e ISIA, individuato tra quelli eletti nei diversi consigli di amministrazione e designato dagli stessi.".


Art. 4

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Le borse di studio ed il loro ammontare sono attribuite per concorso, secondo i criteri stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.".

2. I commi 5, 6 e 7 dall'articolo 23 della l.r. 38/1996 sono abrogati.

Art. 5

1. Il comma 9 dell'articolo 26 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"9. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono prevedere la fruizione a costo reale del servizio abitativo ad altri studenti, in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.".


Art. 6

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Gli ERSU collaborano altresì con l'università per l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dalle lettere e) ed f) dell'articolo 12 delle legge 390/1991. Nell'ambito delle loro disponibilità, gli ERSU, limitatamente ai contributi per la partecipazione degli studenti universitari a programmi di studio che prevedono mobilità internazionale, soddisfatte le richieste degli studenti aventi diritto, possono estendere il beneficio ad altri studenti in conformità al decreto previsto dall'articolo 4 della legge 390/1991.".


Art. 7

1. Il comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"2. I corsi di studio delle università comprendono i corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e i corsi di diploma dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA.".


Art. 8

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione si avvale delle università, dell'ISEF, delle accademie delle belle arti e dell'ISIA per le funzioni relative alla riscossione della tassa mediante apposita convenzione da stipularsi tra le parti, nella quale vengano definite le modalità di riscossione e versamento.".


Art. 9

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"1. I proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario versati alle singole università, all'ISEF, alle accademie delle belle arti e all'ISIA sono attribuiti ai rispettivi ERSU per la finalità di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.".


Art. 10

1. Il comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 38/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Le università, l'ISEF, le accademie delle belle arti e l'ISIA rimborsano d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del comma 2.".


Art. 11

1. L'articolo 47 della l.r. 38/1996 è abrogato.