Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 19 maggio 1998, n. 49
Titolo:Attuazione della Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.
Pubblicazione:(B.U. 28 maggio 1998, n. 43)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria
Note:Abrogato dall'art. 13, r.r. 13 novembre 2001, n. 2.

Sommario





1. I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche sfavorevoli.
2. È vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che la catena sia mobile, munita di due moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.
3. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati necessitano di una area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza: i locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione. Al cane deve essere assicurata quotidianamente la possibilità di muoversi liberamente.
4. Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
5. Il mantenimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale. Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.


1. La cattura dei cani vaganti o randagi deve essere effettuata, con metodi indolori e tali da non arrecare danno all'animale, dal personale delle Aziende unità sanitarie locali con reperibilità costante.
2. I cani catturati devono essere immediatamente trasferiti ad un canile pubblico di cui all'art. 3 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 10, per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica, l'identificazione con tatuaggio, l'avviso all'eventuale proprietario. Gli opportuni interventi di profilassi veterinaria comprendenti la sverminazione polivalente e le vaccinazioni relative al cimurro, alla parvovirosi, alla leptospirosi e all'epatite infettiva, sono da eseguirsi a cura e a spese del servizio veterinario delle Aziende unità sanitarie locali.
3. Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione di almeno quindici giorni, i cani che risultano senza proprietario sono destinati ai rifugi per il ricovero o ceduti ai privati che ne facciano richiesta ai sensi del D.M. del 14 ottobre 1996.
4. I canili pubblici per la temporanea custodia di animali catturati devono essere autorizzati ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
5. I canili devono essere dotati di box individuali o collettivi in modo da garantire lo spazio minimo di 4 mq. Il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, opportunamente collocati per il riposo degli animali, devono essere in materiale plastico o listelli di legno. I canili devono essere dotati di efficiente approvvigionamento idrico e di un sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio a norma di legge. Devono essere eseguite frequenti pulizie e periodiche disinfestazioni e derattizzazioni.
6. Nei canili vanno individuate ampie sezioni di accoglienza per i gatti.
7. Il reparto di isolamento dei canili deve avere una capienza del 3 per cento di quella complessiva.
8. I reparti dei canili adibiti a cucina e al deposito degli alimenti devono essere provvisti di pavimenti, pareti e infissi facilmente lavabili.
9. Nei canili il responsabile della custodia degli animali deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico. Sul registro devono essere annotate: la data ed il luogo di cattura dell'animale, i dati segnaletici, il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
10. I cani e i gatti catturati non possono essere ceduti per la sperimentazione e manifestazioni violente.
11. La soppressione eutanasica e gli interventi di sterilizzazione devono essere preceduti da anestesia profonda.


1. I rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all'allevamento dei cani devono possedere i seguenti requisiti:
a) capacità massima complessiva del singolo impianto: 400 capi;
b) superficie minima per capo: 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo, fatte salve esigenze diverse;
c) presenza di un cortile recintato comunicante con i box, provvisto di una zona coperta per la sgambatura degli animali;
d) numero massimo di cani per box: 4 capi adulti o 1 femmina con relativa cucciolata;
e) pavimento, pareti, infissi, attrezzature, così come stabilito dal comma 5 dell'art. 2;
f) reparto di isolamento, per una capienza pari al 3 per cento di quella complessiva;
g) locale per il deposito dei detergenti, dei disinfettanti e delle attrezzature per il loro impiego.

2. Nei rifugi non possono essere introdotti animali catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria.
3. I cani introdotti devono risultare preventivamente registrati e tatuati.
4. L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, dei cani e dei gatti di proprietà avviene in reparti appositi e separati.
5. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un registro di carico e scarico, conforme al modello allegato (Allegato 1), parte integrante del presente regolamento, e appositamente vidimato dalla Azienda unità sanitaria locale, da cui risultino: la data dell'introduzione, la provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di tatuaggio, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario.
6. I rifugi per gli animali da affezione sono soggetti ad autorizzazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria ed alla vigilanza veterinaria esercitata dal servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio mediante sopralluoghi con periodicità almeno trimestrale.
7. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane dotati di rifugi possono eventualmente affidare la gestione ad associazioni protezionistiche o a privati i quali annualmente hanno l'obbligo di redigere una relazione da inviare al Comune e al servizio veterinario competente per territorio nella quale documentano l'attività svolta.
8. Le norme del presente articolo si applicano anche ai rifugi già esistenti, che devono adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.


1. La scheda segnaletica di cui al comma 3 dell'art. 6 della L.R. n. 10 del 1997 viene redatta in triplice copia. Una copia rimane alla Azienda unità sanitaria locale, due copie sono consegnate al proprietario o detentore dell'animale.


1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono garantire il rispetto del benessere degli animali e delle loro esigenze igienico-sanitarie.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio devono tenere:
a) un registro di carico e scarico conforme al modello allegato (Allegato 1) al presente regolamento e appositamente vidimato dalla Azienda unità sanitaria locale dove vengono annotate giornalmente la data di acquisto o di nascita di ciascun animale, lo stato segnaletico, il numero di tatuaggio, la data della cessione e le generalità del destinatario;
b) due copie della scheda segnaletica rilasciata dalla Azienda unità sanitaria locale che devono accompagnare l'animale in occasione di mostre o manifestazioni.

3. In caso di vendita del cane, l'allevatore o detentore è tenuto a consegnare all'acquirente una copia della scheda di cui alla lettera b.


1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale viene istituito l'albo regionale delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali.
2. Le associazioni che intendano iscriversi all'albo di cui al comma 1 devono allegare alla richiesta di iscrizione:
a) l'atto costitutivo;
b) lo statuto.

3. Possono essere iscritte all'albo, su loro richiesta, le associazioni già iscritte nel registro regionale del volontariato, sezione sanità ed igiene produzione animale, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Il servizio veterinario regionale può effettuare verifiche sulle attività svolte dalle associazioni iscritte all'albo e, ove constati da parte delle associazioni l'impossibilità al perseguimento delle loro finalità, può disporne la cancellazione dall'albo.


1. I contributi di cui all'art. 16 della L.R. n. 10 del 1997 sono concessi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) 50 per cento per la costruzione di nuovi canili o rifugi in proporzione al costo della struttura da realizzare;
b) 30 per cento per la ristrutturazione di canili o rifugi già esistenti in proporzione ai lavori da realizzare;
c) 20 per cento per l'attuazione dei compiti previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 2 della L.R. n. 10 del 1997.

2. Nel caso in cui non pervengono domande di contributo per interventi previsti alla lettera a) o alla lettera b) o alla lettera c) del comma 1, le somme stanziate in bilancio sono ripartite proporzionalmente tra gli altri interventi del comma 1.
3. Le domande di richiesta dei contributi redatte secondo il fac-simile allegato (Allegato 2), parte integrante del presente regolamento, vanno indirizzate alla Regione Marche, servizio veterinario, Via dell'Industria, 10 - Ancona.
4. Il dirigente del servizio veterinario provvede, mediante avviso nel BUR, a comunicare i termini per la presentazione delle domande.
5. La liquidazione dei contributi è disposta con decreto del dirigente del servizio competente.


1. Salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 10 del 1997, i Comuni, in collaborazione con il servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale, le associazioni di volontariato e le guardie zoofile dell'ENPA, provvedono ogni sei mesi ad effettuare il censimento delle colonie feline esistenti nel proprio territorio.


1. La Giunta regionale determina annualmente le modalità di attuazione del programma di prevenzione di cui all'art. 17 della L.R. n. 10 del 1997.


1. Le Province, in esecuzione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 19 della L.R. n. 10 del 1997, convocano ogni sei mesi i Comuni, le Aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti di cui all'art. 19, per verificare lo stato di attuazione della legge e redigono una relazione da inviare alla Giunta regionale.

Allegati

REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE






































































































Stato seganletico dell'animale  Data di acquisto o introduzione dell'animale nel canile o rifugio  Data di nascita dell'animale o la provenienza  Interventi veterinari  Numeri di tatuaggio dell'animale  Data di cessione dell'animale  Generalità del destinatario 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             


Allegati

FAC-SIMILE Dl DOMANDA


Allegato acquisito in formato pdf 4 Kb