Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 26 maggio 1998, n. 14
Titolo:Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 44 concernente: "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione". Modifiche ed integrazioni.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 giugno 1998, n. 44)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 34, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Sommario




Art. 1

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è sostituita dalla seguente:
"a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizione di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o comunque se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;".


Art. 2

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 44/1997 è sostituita dalla seguente:
"b) portatore di handicap: il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi accertata attraverso gli organismi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero il cittadino minore affetto da menomazioni di qualsiasi genere certificate ai sensi dell'articolo 4 della legge predetta;".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 44/1997 e sostituita dalla seguente:
"d) famiglia di prossima formazione: quella in cui i futuri coniugi, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano effettuato le pubblicazioni di matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;".


Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Il reddito convenzionale è calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, la somma dei redditi fiscalmente imponibili di ogni componente il nucleo familiare medesimo è ridotta di un milione per ogni altro componente oltre i due sino ad un massimo di 6 milioni: la presente disposizione non si applica ai figli a carico, come previsto dal citato articolo 21.".


Art. 4

1. La lettera a) del punto 4) prevista all'interno della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 44/1997 è sostituita dalla seguente:
"a) affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi o da menomazione di qualsiasi genere in caso di cittadino minorenne: punti 2;".


Art. 5

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
"3. Tale graduatoria ha validità per due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione; scaduto tale termine essa decade automaticamente.".


Art. 6

1. Il comma 5 dell'articolo 29 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
"5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Sindaco dichiara la decadenza dell'assegnazione con le modalità di cui all'articolo 50 previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.".


Art. 7

1. Il comma 5 dell'articolo 35 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
"5. Per tutto il tempo intercorrente tra la pronuncia della decadenza ed il rilascio volontario dell'immobile è applicato un corrispettivo di concessione d'uso pari alle seguenti aliquote del canone oggettivo di cui all'articolo 34:
a) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1976 con reddito convenzionale annuo superiore al limite di cui all'articolo 51;
b) 150 per cento per tutti gli assegnatari di alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976 in casi di reddito convenzionale annuo compreso nel caso precedente ma non superiore all'importo corrispondente a due volte il limite per l'assegnazione;
c) 170 per cento in caso di reddito convenzionale annuo superiore al limite di cui alla lettera b) per gli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1976.".


Art. 8

1. Il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 44/1997 è sostituito dal seguente:
"6. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, purché l'occupazione non sia avvenuta in maniera violenta o clandestina, è disposta l'assegnazione dell'alloggio medesimo da parte del Sindaco del Comune competente per territorio."