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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 15 giugno 1998, n. 50
Titolo:Modificazioni al regolamento regionale 13 luglio 1973, n. 2 concernente: "Regolamento regionale per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Marche".
Pubblicazione:(B.U. 25 giugno 1998, n. 49)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Economato - Tesoreria
Note:Abrogato dall'art. 1, l.r. 7 novembre 2018, n. 45.

Sommario




Art. 1

1. L’articolo 1 del regolamento regionale 13 luglio 1973, n. 2 è sostituito dal seguente:
“Art. 1
Il servizio di tesoreria della Regione (in seguito denominato Ente) è affidato a un istituto, o a più istituti di credito coordinati per la gestione del servizio, come indicato all’articolo 2 della l.r. 8 aprile 1972, n. 2 e successive modificazioni, istitutiva del servizio stesso, scelti secondo la normativa vigente per gli appalti pubblici dei servizi e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.”.


Art. 2

1. L’articolo 3 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Art. 3
Il rapporto contrattuale per la gestione del servizio di tesoreria regionale avrà la durata di anni cinque. Le spese di stipulazione e di registrazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.”.


Art. 3

1. Il primo comma dell’articolo 9 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Il tesoriere provvede a riscuotere tutte le somme e a ricevere titoli e ogni altro valore di spettanza dell’Ente sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando in suo luogo e vece, quietanza liberatoria da staccare da apposito bollettario a madre e figlia, vidimato, prima di essere posto in uso, dal Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall’Assessore alle finanze, bilancio e tesoro, e vistati dal Dirigente della ragioneria generale dell’Ente.”.

2. Il secondo comma dell’articolo 9 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Le entrate sono incassate dal tesoriere in base a ordini di riscossioni singoli o collettivi emessi dalla ragioneria generale dell’Ente.”.


Art. 4

1. L’articolo 10 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Art. 10
I pagamenti vengono disposti sulla base di:
a) mandati diretti individuali o collettivi emessi dall’Amministrazione centrale;
b) ordinativi di pagamento o buoni di prelevamento in contanti emessi dai funzionari delegati a fronte degli ordini di accreditamento emessi dall’Amministrazione centrale;
c) ruoli di spese fisse e ricorrenti.
I titoli di pagamento sono trasmessi dall’Ente al tesoriere elencati in apposita distinta, in duplice esemplare, uno dei quali viene restituito, firmato per ricevuta.”.


Art. 5

1. Il primo comma dell’articolo 11 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“I pagamenti sono eseguiti dal tesoriere nei limiti degli stanziamenti di cassa dei singoli capitoli del bilancio tenuto conto delle successive variazioni, e secondo le modalità e alle scadenze indicate sui titoli di spesa, contro quietanza o altro che abiliti al discarico.”.

2. Il secondo comma dell’articolo 11 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“I beneficiari saranno avvisati direttamente dal tesoriere della esigibilità dei titoli emessi dall’Ente, mediante trasmissione di appositi avvisi predisposti dall’Ente e allegati ai titoli stessi.”.


Art. 6

1. Il primo comma dell’articolo 13 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“L’Ente si impegna a comunicare preventivamente i nominativi e le qualifiche delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione, i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento, gli ordinativi di pagamento, i buoni di prelevamento ed i ruoli di spese fisse e ricorrenti corredando le dette comunicazioni degli estratti delle deliberazioni degli organi regionali con le quali sono stati conferiti i poteri di cui sopra, provvedendo altresì a depositare, presso il tesoriere, i relativi esemplari di firma.”.


Art. 7

1. Il secondo comma dell’articolo 14 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Il tesoriere è tenuto a dare avviso all’Ente, anche in via breve, del mancato pagamento dei titoli per insufficienza della disponibilità di cassa. Il tesoriere è tenuto a concedere, a richiesta dell’Ente, e per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, anticipazioni ordinarie come previsto dalla legge regionale di contabilità; dette anticipazioni verranno estinte nell’esercizio finanziario nel quale vengono concesse.”.


Art. 8

1. Il secondo comma dell’articolo 15 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
"L’Ente comunica annualmente al tesoriere l’ammontare dei residui, distinti per capitolo ed esercizio di provenienza.”.


Art. 9

1. Il primo comma dell’articolo 16 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Il tesoriere ha l’obbligo di tenere aggiornati e custodire:
a) il conto riassuntivo di movimento di cassa, da tenersi nelle forme del conto corrente ordinario;
b) il bollettario delle riscossioni;
c) lo schedario delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, distintamente in conto della competenza e in conto dei residui in modo da rilevare, in ogni momento, la situazione di ciascun capitolo del bilancio;
d) il conto riassuntivo del movimento dei titoli e valori ricevuti in amministrazione, custodia o deposito ai sensi del precedente articolo 5;
e) il partitario dei conti correnti ordinari dei funzionari regionali delegati.”.


Art. 10

1. L’articolo 17 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Art. 17
Il tesoriere è tenuto a trasmettere giornalmente alla ragioneria generale dell’Ente l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti il giorno precedente, con l’indicazione della valuta di accredito o di addebito. Entro i primi dieci giorni dal termine di ciascun mese il tesoriere invia all’Ente:
a) l’elenco delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese;
b) l’elenco degli ordini di riscossione non eseguiti e dei titoli di pagamento non estinti;
c) il prospetto riepilogativo delle operazioni di cui alle lettere a) e b) collegato con gli analoghi movimenti verificatesi nei mesi precedenti;
d) estratto dello schedario di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 16.
Entro lo stesso termine indicato dall’articolo 16 il tesoriere invia altresì alla ragioneria generale dell’Ente gli ordini di riscossione e i titoli di pagamento estinti. Ogni tre mesi il tesoriere trasmette all’Ente gli estratti di conto scalare comprensivo dei numeri.”.


Art. 11

1. L’articolo 19 del regolamento regionale 2/1973 è sostituito dal seguente:
“Art. 19
Il tesoriere, entro i primi dieci giorni dopo la fine dell’esercizio finanziario, è tenuto a restituire all’Ente per la loro riduzione o annullamento, i titoli parzialmente o totalmente non estinti.”.