Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 1975, n. 19
Titolo:Rifinanziamento della legge regionale 14 gennaio 1974, n. 1 concernente provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti.
Pubblicazione:(B.u.r. 26 marzo 1975, n. 14)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Per la concessione del concorso regionale sulle rate di ammortamento e sugli interessi di preammortamento dei mutui contratti ai sensi della legge regionale 14.1.1974, n. 1, concernente provvedimenti per favorire il miglioramento e la ricostruzione delle abitazioni dei coltivatori diretti, è autorizzato per l'anno finanziario 1975 il limite di impegno di L. 1.000.000.000.
Le annualità relative da iscriversi nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono determinate in annui 1.000.000.000 dal 1975 al 1995 ivi compresi gli oneri relativi agli interessi di preammortamento.
L'interesse per il periodo di preammortamento e la rata annua di ammortamento, a carico del beneficiario, sono elevati rispettivamente al 4,10 per cento e al 6 per cento nelle operazioni per le quali il contratto di mutuo è stipulato posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

L'art. 4 della legge 14 gennaio 1974, n. 1, è così modificato:
I mutui agevolati di cui alla presente legge sono concessi a favore:
1) di proprietari coltivatori diretti che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione sul fondo di proprietà ;
2) di proprietari, concedenti a mezzadria o in affitto, che intendano riattare o ricostruire la casa di abitazione a servizio del fondo concesso a mezzadria o in affitto. In tal caso il concorso della Regione sarà dato con priorità ai concedenti che trasformino il contratto di mezzadria in affitto per una durata di almeno 10 anni dalla data di ultimazione dell'opera.
I mutui sono altresì concessi agli affittuari per gli eventuali ampliamenti delle case rurali ai sensi degli artt. 11, 14 e 16 della legge 11.2.1971, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine l'ente di sviluppo nelle Marche è autorizzato a concedere a favore degli affittuari coltivatori diretti idonea garanzia in sostituzione di quella ipotecaria.


Art. 3

Le somme occorrenti per il pagamento della prima annualità dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge sono stanziate a carico di apposito capitolo da istituirsi nel titolo II - spese in conto capitale - dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione "Concorso regionale sui mutui contratti per il riattamento, ammodernamento e ricostruzione delle case per coltivatori diretti" e con la dotazione di L. 1.000.000.000; per gli anni dal 1976 al 1995 si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti.
Alla copertura degli oneri di cui al precedente primo comma si provvederà :
- per l'anno 1975:
a) quanto a L. 325.000.000, con i fondi di cui al capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1974, utilizzati ai sensi della legge 27.2.1955, n. 64;
b) quanto a L. 350.000.000, con i maggiori proventi della tassa di circolazione;
c) quanto a L. 325.000.000, mediante riduzione del capitolo 2147001 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1975;
- le annualità relative agli anni successivi saranno fronteggiate mediante impiego di parte della quota spettante alla Regione Marche sul fondo di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, sempre che non sia possibile provvedere con altre nuove maggiori entrate o riduzione di spese.

La giunta regionale è autorizzata a istituire, con proprio atto deliberativo, nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, apposito capitolo avente la denominazione e la dotazione indicata nel primo comma precedente.