Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 giugno 1998, n. 17
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4 "Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero".
Pubblicazione:(B.u.r. 25 giugno 1998, n. 49)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri

Sommario




Art. 1

1. Dopo l'articolo 39 della l.r. 23 gennaio 1996, n. 4 è inserito il seguente:
Art. 39 bis - (Norma transitoria)
1. Nella prima applicazione della presente legge, coloro che abbiano frequentato, con esito positivo, un corso di formazione professionale per accompagnatore di media montagna di almeno 600 ore, organizzato dalla Regione e dagli enti delegati in conformità ai principi ed alle procedure previsti dalla l.r. 26 marzo 1990, n. 16, nonché gli istruttori del CAI, presentano alla Giunta regionale entro il 31 luglio 1998 domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.
2. La domanda corredata da apposita relazione sull'attività svolta e da idonea documentazione, viene valutata da una Commissione composta da:
a) il dirigente del servizio regionale competente o da un funzionario da lui delegato;
b) il dirigente del servizio turismo o da un funzionario da lui delegato;
c) due esperti designati dalla delegazione alpina del CNSAS.
3. La Commissione valuta l'idoneità all'iscrizione nell'elenco speciale sulla base della documentazione allegata alla domanda e previo superamento di un esame volto ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, indice apposita sessione d'esame.