Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 26 marzo 1975, n. 20
Titolo:Nuove norme sull'ordinamento dell'Ente di Sviluppo nelle Marche.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 aprile 1975, n. 15)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali
Note:Abrogata dall'art. 22, l.r. 24 novembre 1979, n. 41, e dall'art. 27, l.r. 22 agosto 1988, n. 35.

Sommario





Le norme della presente legge disciplinano, sino a quando non sarà provveduto con legge regionale al riordino dell'ente di sviluppo nelle Marche istituito con D.P.R. 14.2.1966, n. 253, la composizione e le funzioni degli organi dell'ente.
L'ente di sviluppo nelle Marche svolge i compiti previsti dalle vigenti leggi, in coerenza con la politica di programmazione e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del consiglio regionale.
Svolge inoltre funzioni e compiti che gli siano affidati dalla Regione la quale esercita la vigilanza e la tutela e ne coordina le attività con quella degli altri enti, organizzazioni e associazioni operanti nel settore agricolo.


Gli organi dell'ente sono:
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il comitato esecutivo;
- il collegio dei sindaci.



Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale ed è composto oltre che dal presidente dell'ente da:
a) 22 elementi rappresentativi delle categorie agricole, di cui 15 dei coltivatori diretti compresi i mezzadri, 4 degli agricoltori compresi i concedenti a mezzadria, 3 dei lavoratori agricoli dipendenti, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a base nazionale, maggiormente rappresentative, tramite le loro organizzazioni regionali;
b) 6 rappresentanti della cooperazione agricola designati dalle organizzazioni regionali delle cooperative maggiormente rappresentative facenti capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute;
c) 10 rappresentanti della Regione scelti dal consiglio regionale, con voto limitato a 7, tra tecnici agricoli ed esperti in problemi di sviluppo economico e sociale, dei quali almeno 1 iscritto all'ordine degli agronomi e 1 all'albo dei periti agrari, esistenti nella regione;
d) 2 rappresentanti del personale dell'ente eletti in separate assemblee del personale direttivo e del restante personale, convocate dal presidente dell'ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione la sostituzione avviene con la procedura prevista nei commi precedenti.


Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente e provvede:
a) a deliberare, entro i termini stabiliti dalla legge regionale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) a formulare i programmi di attività dell'ente;
c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente, nonchè l'organizzazione dei servizi;
d) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;
e) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, del vice presidente e del comitato esecutivo previsto dal successivo art. 7;
f) ad approvare il regolamento del personale e quello di contabilità.



Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni quattro mesi e in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un quarto dei consiglieri o dal collegio dei sindaci.
Il consiglio di amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.
Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.


Il presidente dell'ente è nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione del consiglio regionale e dura in carica 4 anni.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e ne attua le deliberazioni.
In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.


Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da nove membri eletti in seno al consiglio.
Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dal consiglio di amministrazione; esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione; delibera per i contratti, rinunce e transazioni sino al limite di L. 50 milioni.
Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione nella prima seduta.


Il collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, è nominato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione del consiglio regionale.
Il presidente del collegio sindacale è scelto tra i sindaci effettivi designati dal consiglio regionale ed è nominato con decreto del presidente della Regione previa deliberazione della giunta.
Il numero dei componenti effettivi il collegio è elevato a quattro qualora si verifichi l'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 2 del D.P.R. 15.1.1972, n. 11.
Il collegio sindacale dura in carica quanto il consiglio dell'ente.
Il collegio dei sindaci:
a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;
b) controlla la gestione dell'ente;
c) elabora ogni sei mesi una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente e la trasmette al presidente della giunta regionale.

I sindaci partecipano alle seduta del consiglio di amministrazione;
il presidente del collegio sindacale partecipa anche alle sedute del comitato esecutivo dell'ente.


Non possono far parte del consiglio nè del collegio sindacale dell'ente i senatori, i deputati, i consiglieri regionali.
Il presidente e i consiglieri non possono aver parte in aziende e imprese che, anche operando al di fuori della regione, forniscano beni o prestino servizi all'ente stesso.


All'ente è preposto un direttore nominato con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 53 dello Statuto regionale.
La durata dell'incarico non può superare i quattro anni, salvo riconferma.
Con il provvedimento di nomina è stabilito il trattamento economico.
Il direttore sovraintende al personale e al funzionamento degli uffici, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.
Il direttore è il segretario del consiglio e del comitato esecutivo.


Le norme del regolamento organico relative alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'ente dovranno uniformarsi a quelle che regolano il rapporto di impiego dei dipendenti della Regione.


Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo devono essere trasmesse al presidente della giunta regionale.
Il bilancio preventivo è esaminato e ratificato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.
Il conto consuntivo unitamente all'inventario dei beni patrimoniali viene trasmesso al presidente della giunta per essere allegato al conto consuntivo della Regione ai sensi dell'art. 41 dello Statuto.
Le deliberazioni di cui alla lettera b) del precedente art. 4 sono approvate dal consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 10.8.1972, n. 5.
Le deliberazioni di cui alle lettere c), d), f), del precedente art. 4 devono essere sottoposte all'approvazione della giunta regionale. Le stesse divengono esecutive se nel termine di quaranta giorni dalla data del loro ricevimento la giunta non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.


Il presidente della giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.
Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal presidente della giunta con decreto motivato e previa deliberazione del consiglio regionale.
In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione il presidente della giunta, previa deliberazione del consiglio regionale, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.


Al presidente, al vice presidente, ai componenti del comitato esecutivo è dovuta una indennità di carica.
Ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci revisori è dovuto un gettone di presenza.
Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono fissati dalla giunta regionale.


L'ente ha un patrimonio e un bilancio proprio.
Alle spese per il funzionamento e l'attività dell'ente si provvede:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;
c) con le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività e opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie;
d) con i proventi riscossi per servizi e attività ;
e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.



Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 253 del 14.2.1966.