Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 1998, n. 26
Titolo:Interventi regionali per l'istituzione dei Parchi Urbani. Abrogazione Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 41.
Pubblicazione:(B.u.r. 4 agosto 1998, n. 66)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario





1. La Regione al fine di realizzare una corretta gestione del territorio si propone la valorizzazione ambientale delle aree urbane mediante la realizzazione di parchi urbani, favorendo il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale. Tale obiettivo va raggiunto con la qualificazione del tessuto urbano sia in termini di efficienza della struttura che in termini di forma urbana nonché come il riequilibrio delle situazioni di degrado ambientale.



1. La Regione in collaborazione con le Province, secondo criteri di sussidiarietà per il raggiungimento dell'obiettivo indicato nell'articolo 1:
a) promuove la definizione del sistema urbano dei parchi attraverso l'introduzione del disegno di insieme delle aree destinate a verde nell'ambito della pianificazione comunale;
b) finanzia progetti e interventi per la realizzazione di parchi urbani in aree rilevanti per particolare interesse e in aree ad elevata problematicità;
c) promuove l'informazione e la diffusione delle conoscenze delle tematiche dei parchi urbani.



1. I Comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PPAR, individuano la struttura del sistema urbano dei parchi, inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni utilizzando le indagini relative al sottosistema botanico vegetazionale, definiscono i caratteri, le gerarchie e l'impianto morfologico generale del sistema urbano del verde e le sue connessioni con le aree edificate o edificabili del territorio comunale.
3. I Comuni individuano inoltre le nuove aree da destinare a verde nell'ambito delle nuove previsioni insediative, secondo criteri di unitarietà e ricomposizione delle aree a parco o a giardino rispetto alle urbanizzazioni contermini.
4. I Comuni già dotati di piano regolatore generale adeguato al PPAR possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui ai commi 2 e 3.
5. La variante di cui al comma 4 può essere adottata, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche dai Comuni che hanno avviato il procedimento di adeguamento del proprio strumento urbanistico generale al PPAR; in tal caso la variante è da intendersi anticipazione per l'adeguamento stesso.
6. Le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono approvate dalla Provincia, ai sensi della l.r. 5 agosto 1992, n. 34 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dal loro ricevimento; decorso inutilmente il termine le varianti si intendono approvate.
7. Le varianti di cui al presente articolo riguardano esclusivamente le aree destinate o da destinare al sistema urbano del verde e non possono comprendere aree destinate o da destinare all'edificazione.


1. Per sistema urbano del verde si intende l'insieme ordinato e coerente delle aree libere, destinate a parchi e giardini dallo strumento urbanistico comunale generale, intese come insieme di aree di valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per l'equilibrio ecologico delle aree urbanizzate, nonché come insieme di spazi destinati alle attività ricreative, culturali e sportive e del tempo libero o a tali fini recuperabili, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e continuo.
2. La progettazione del sistema urbano del verde interessa a livello strutturale tutte le aree di cui al comma 1, individuate, destinate o comunque previste dallo strumento urbanistico comunale, secondo quanto stabilito nel precedente articolo 2, e riguarda anche altre aree pubbliche o private ritenute indispensabili al completamento del disegno unitario del sistema o comunque utili al mantenimento dell'equilibrio ecologico.
3. All'interno del sistema urbano del verde viene indicato come "connettivo" il sistema dei parchi pubblici e degli spazi di collegamento e di connessione tra loro e tra questi e parti urbane significative.


1. Nella redazione dei progetti dei parchi urbani e nella loro realizzazione si deve tenere conto:
a) dell'esigenza della riqualificazione delle situazioni urbanistiche attuali, prevedendo ove necessario nuove realizzazioni accessorie e provvedendo comunque alla riorganizzazione delle attrezzature e degli spazi esistenti;
b) dell'esigenza di recuperare a parco urbano aree degradate o in dissesto geologico purché limitrofe e comunque organicamente inserite nell'ambito urbano;
c) dell'esigenza di risolvere se necessario i nodi progettuali concernenti i rapporti con la residenza e le attività produttive, terziarie e di servizio;
d) della fattività del progetto: debbono essere considerati con attenzione tutti i problemi attinenti alla suddivisione in fase di attuazione e la predisposizione di tecniche che rendano meno onerosa la gestione e la manutenzione;
e) delle garanzie di fruizione degli spazi e delle strutture di collegamento da parte dei disabili;
f) della massima economicità delle opere previste;
g) dell'esigenza di individuare spazi di collegamento e di connessione, privilegiando l'utilizzo di materiali naturali ed evitando le modificazioni del suolo e del soprassuolo;
h) dell'esigenza di rendere più agevole la comprensione e l'uso delle varie parti del sistema accentuandone le caratteristiche dal punto di vista ambientale e dal punto di vista del significato storico-funzionale, utilizzando prevalentemente elementi formali ripetitivi e riconoscibili che sottolineino l'utilità dello schema funzionale;
i) della possibilità di utilizzare forme sperimentali ed alternative di gestione quali in particolare: la destinazione di alcune aree per la sperimentazione funzionale all'insegnamento scolastico; l'autogestione di alcune aree del sistema da parte di associazioni e gruppi di volontariato organizzato, l'affitto di aree idonee alla formazione di orti, la creazione di aree convenzionate con i vivai e comunque tutti i metodi per alleggerire la gestione pubblica.



1. Sono esclusi dai finanziamenti previsti dalla presente legge gli interventi:
a) che non garantiscano l'uso pubblico e la facile accessibilità e fruibilità da nuclei abitati;
b) che prevedano prioritariamente il risanamento di siti di ex discariche e di ex aree di cava;
c) che prevedano realizzazioni a carattere prevalentemente non naturalistico.



1. Sono valutati prioritariamente i progetti di parchi urbani:
a) che prevedano risanamenti di situazioni di degrado ed in particolare interventi basati su criteri naturalistici con il corretto inserimento nelle caratteristiche botanico-vegetazionali e climatiche dell'ambiente circostante;
b) che intervengano su aree significative o strategiche per la città incidendo particolarmente nella definizione della forma urbana o che contribuiscano al riordino di elementi di pregio architettonico compresa l'architettura storica del verde;
c) che siano inseriti all'interno di strumenti di programmazione generale del verde a carattere comunale o intercomunale;
d) che prevedano un più elevato livello di fruibilità per i portatori di handicap.



1. Le Amministrazioni locali interessate al finanziamento di progetti di parchi urbani di cui all'articolo 9 predispongono preliminarmente un programma che chiarisca gli obiettivi e le scelte fondamentali da raggiungere.
2. I programmi individuano:
a) le aree interessate dal progetto, indicate dallo strumento urbanistico generale così come definito nell'articolo 2, comma 1, lettera b);
b) il progetto preliminare delle aree interessate che individui i nodi progettuali a livello comunale di dettaglio e eventualmente intercomunale;
c) i problemi particolari che il progetto vuole affrontare descritti da una relazione che spieghi i punti fissi che il progetto intende assumere;
d) le spese presunte, preventivo di massima, per la realizzazione delle opere previste dal progetto;
e) il piano finanziario con le indicazioni di tutte le fonti di finanziamento, sia per la realizzazione che per la gestione.

3. Il programma di lavoro redatto secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli 4 e 5 é presentato, entro il 28 febbraio di ogni anno, alle Province che provvedono entro i successivi tre mesi a predisporre il programma di interventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b), sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti dei finanziamenti stanziati.


1. I progetti definitivi sono presentati entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento dell'intervento. I progetti definitivi dovranno in particolare contenere:
a) le relazioni tra le aree attinenti il progetto e il restante tessuto urbano o eventuali altri rilevanti fatti territoriali;
b) l'individuazione delle aree di "connettivo" e di collegamento di parti urbane e di aree a verde;
c) la definizione dei materiali da utilizzare privilegiando l'uso di materiali naturali;
d) l'indicazione di eventuali altri programmi e finanziamenti ottenuti riguardanti altre opere diverse da quelle in progetto, ma a queste funzionali e integrate.




1. Le Province inviano alla Regione ogni anno copia della documentazione allegata ai progetti ammessi a finanziamento, anche al fine della costituzione di un "catasto dei parchi urbani".
2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) la Regione promuove iniziative di valorizzazione dei progetti di particolare interesse.


1. Sono ammessi a finanziamento regionale:
a) contributi per la redazione degli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 3, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista;
b) contributi per la realizzazione dei parchi urbani nonché delle aree di connettivo, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa prevista.

2. La Giunta regionale assegna i contributi di cui al comma 1 del presente articolo alle Province suddividendoli in parti uguali.


1. Per le finalità previste dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita, per l'anno 1999 e successivi, con le rispettive leggi di approvazione del bilancio di previsione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 1999 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio con le seguenti denominazioni:
a) "Contributi per la redazione degli strumenti urbanistici, - articolo 11, comma 1, lettera a)";
b) "Contributi per la realizzazione di parchi urbani nonché delle aree di connettivo - articolo 11 comma 1, lettera b)". Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.



1. La l.r. 2 settembre 1996, n. 41 è abrogata.


1. Per tutti i programmi e le domande di contributo, già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure e le modalità di finanziamento previste dalla l.r. 4 1/1996.