Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 luglio 1998, n. 28 |
Titolo: | Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1994, n. 27 "Organizzazione e funzionamento dell'organo di controllo della Regione sugli atti degli Enti locali" e 26 aprile 199O, n. 30 "Organizzazione Amministrativa della Regione". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 4 agosto 1998, n. 66) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Organi regionali |
Note: | Abrogata dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13. |
Sommario
1.Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11 agosto 1994, n. 27 é sostituito dal seguente:
"2. Gli esperti sono eletti dal Consiglio regionale con la maggioranza dei tre quinti dei componenti e, in seconda votazione, da tenersi non oltre la seduta immediatamente successiva, con la maggioranza assoluta degli stessi.".
1. L'articolo 4 della l.r. 27/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Indennità e rimborso spese
1. Al presidente dell'organo di controllo è corrisposta una indennità di carica mensile pari a lire 2.500.000.
2. Ai componenti effettivi dell'organo di controllo è corrisposta una indennità di carica mensile pari a lire 2.000.000.
3. Ai componenti supplenti è corrisposta una indennità mensile pari a lire 1,000.000.
4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono al lordo delle trattenute di legge.
5. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte della somma di lire 100.000 per ogni seduta cui il componente non partecipi.
6. Ai componenti del comitato regionale di controllo competono inoltre i rimborsi spese previsti dagli articoli 4 e 5 della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.".
1. L'articolo 6 della l.r. 27/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Competenze
1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni, dei consorzi tra enti locali, degli altri enti locali per i quali la legge prevede il controllo da parte dell'organo regionale, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti pubblici che amministrano terre civiche.
2. Il comitato regionale di controllo esercita altresi il controllo di legittimità sugli atti degli enti strumentali o comunque dipendenti dalia Regione secondo le disposizioni stabilite dalla presente legge, tranne nei casi in cui le leggi regionali vigenti prevedano la competenza di controllo della giunta regionale che continua ad esercitarla secondo quanto disposto dalle leggi stesse".
1. Dopo l'articolo 6 della l.r. 27/1994 è aggiunto il seguente:
"Art. 6 bis - Servizio di consulenza
1. Il comitato regionale di controllo fornisce consulenza agli enti locali al fine di esprimere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa.
2. La consulenza prevista al comma 1 è esclusa per gli atti di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Il comitato fornisce il parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta del rappresentante legale dell'ente.
4. Il comitato può chiedere all'ente locale informazioni o integrazioni della documentazione presentata. In tale caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso sino al ricevimento degli atti richiesti".
L'articolo 7 della l.r. 27/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 - Atti dei comuni e delle province soggetti a controllo
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni e delle province si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione, nonché sulle deliberazioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni.
2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
3. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento.
5. Le deliberazioni da sottoporre al controllo ai sensi del comma 3 sono inviate all'organo di controllo entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta, restando sospesa la loro esecutività. L'invio avviene con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1 e 3.
6. Nei casi previsti dal comma 3, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquisisce efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo é esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.".
1. L'articolo 8 della l.r. 27/1994, é sostituito dal seguente:
"Art. 8 - Atti degli enti diversi da comuni e province
1. Al controllo sugli atti degli enti indicati all'articolo 6, comma 1, diversi dai comuni e dalle province, si applicano le norme di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, intendendosi sostituiti al consiglio l'assemblea, ove prevista, e alla giunta il corrispondente organo esecutivo.
2. Al controllo sugli atti delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali si applicano, altresì, le norme di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6; il controllo è svolto dal comitato regionale di controllo e viene attivato quando ne è fatta richiesta da un quinto dei componenti della rispettiva assemblea.
3. Sono soggetti al controllo i seguenti atti degli enti indicati nell'articolo 6, comma 2:
a) bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi;
b) statuti, regolamenti e dotazioni organiche del personale;
c) quelli che l'organo esecutivo dell'ente intende di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
4. La giunta regionale può annullare in qualunque tempo, per motivate ragioni di interesse pubblico, senza pregiudizio per i diritti acquisiti da terzi, gli atti illegittimi degli enti indicati nel comma 2 dell'articolo 6.".
1. L'articolo 9 della l.r. 27/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 - Invio degli atti soggetti a controllo
1. Gli atti soggetti a controllo, pubblicati secondo le vigenti norme di legge, sono trasmessi al comitato regionale di controllo in duplice copia autenticata, allegati ad un elenco descrittivo, entro cinque giorni non festivi dalla loro adozione, a pena di decadenza.
2. Copia degli atti soggetti a controllo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, deve essere contestualmente trasmessa, per conoscenza, alla giunta regionale.
3. I termini previsti dagli articoli 10 e 11 decorrono dalla data del timbro postale apposto sull'avviso di ricevimento o del timbro-data apposto, contestualmente alla consegna, dal servizio del comitato regionale di controllo sulla copia dell'atto da restituire all'ente o sull'elenco descrittivo.".
1. L'articolo 10 della l.r. 27/1994, é sostituito dal seguente:
"Art. 10 - Modalità di controllo
1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
2. Per gli atti degli enti indicati nel comma 2 dell'articolo 6 il controllo di legittimità comporta la verifica dell'inesistenza dei vizi di legittimità di cui all'articolo 26 del t.u. delle leggi sul consiglio di stato approvato con r.d. 26 giugno 1924, n 1054.
3. Gli atti soggetti a controllo divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato che indichi le norme violate o, per gli enti di cui al comma 2, il vizio accertato.
4. La deliberazione di annullamento deve essere comunicata, anche telegraficamente o con mezzi telematici, all'ente interessato con contestuale indicazione della motivazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto.
5. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data di trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti dell'ente. Questi ultimi hanno facoltà di farsi assistere, durante le audizioni, da funzionari dell'ente o da esperti.
6. Gli enti debbono trasmettere all'organo di controllo i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio entro novanta giorni dalla richiesta motivata.
7. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi dal 10 al 20 agosto. Non sono ammesse altre forme di sospensione dei termini diverse da quelle previste dal presente comma e dal comma 5.
8. Gli atti soggetti a controllo diventano esecutivi anche prima del decorso dei termini di cui ai commi precedenti, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità ai sensi dei commi 1 e 2.
9. L'organo di controllo non può adottare provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto sottoposto a controllo. Sono ammessi annullamenti di singole parti dell'atto aventi effetti limitati al loro specifico oggetto.
10. Gli amministratori e i componenti dell'organo assembleare devono essere sentiti dal comitato regionale di controllo se lo richiedono.".
1. L'articolo 11 della l.r. 27/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 - Controllo sui bilanci
1. Il controllo di legittimità del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
2. Per il controllo del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione si adottano le modalità fissate dall'articolo 10, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3 del presente articolo.
3. Nell'esame del rendiconto della gestione il comitato regionale può altresì indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto stesso, con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
4. Nel caso di mancata adozione del rendiconto della gestione entro il termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il termine previsto dal comma 3 o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto, il comitato di controllo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del rendiconto stesso, scelti tra i dipendenti della Regione o tra i dipendenti comunali o provinciali con la qualifica di dirigente, ivi compresi i segretari comunali o provinciali, previa intesa con il sindaco o il presidente della provincia di appartenenza. Non possono essere nominati i dipendenti o i segretari comunali e provinciali degli enti inadempienti. L'atto di nomina ne stabilisce il relativo compenso, posto a carico dell'ente inadempiente.
5. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 53 e 111 della l.r. 30 aprile 1980, n 25 e successive modificazioni.".
1. L'articolo 12 della l.r. 27/1994, è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - Potere sostitutivo
1. Qualora i comuni, le province o gli altri enti indicati dall'articolo 6, comma 1, ritardino od omettano di compiere atti la cui adozione sia obbligatoria per legge, il difensore civico regionale invita l'amministrazione interessata a compiere l'atto, assegnando allo scopo un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere abbreviato con deroga motivata per i casi d'urgenza.
2. L'amministrazione interessata fornisce eventuali chiarimenti e comunque provvede entro il termine di cui al comma 1, salvo motivata richiesta e concessione di una proroga non superiore a quindici giorni. 3. Scaduto il termine, il difensore civico regionale nomina un commissario, scelto tra i soggetti indicati all'articolo 11, comma 4, per l'adozione dell'atto dovuto con i poteri dell'organo sostituito fissando il termine temporale del suo mandato che non può comunque essere superiore a sessanta giorni. Le spese relative sono a carico dell'amministrazione interessata salvo rivalsa sugli eventuali responsabili.
4. Per lo svolgimento delle funzioni previste nei precedenti commi il difensore civico regionale può richiedere la collaborazione del comitato regionale di controllo, che è tenuto a fornirla tempestivamente.
5. Le funzioni previste dal presente articolo sono svolte dal comitato regionale di controllo:
a) nei confronti degli enti di cui al comma 1 allorquando risulti vacante l'ufficio di difensore civico regionale;
b) nei confronti degli enti di cui all'articolo 6, comma 2, nei casi in cui l'esercizio delle funzioni stesse non sia regolamentato da leggi.".
1. Il capo V della l.r. 27/1994 è sostituito dal seguente:
"Capo V - Pubblicità dell'attività del comitato regionale di controllo
Art. 15 - Pubblicazione e consultazione dell'attività del comitato regionale di controllo
1. La giunta regionale dispone la pubblicazione di un bollettino trimestrale degli atti di controllo nel quale vengono raccolte le decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni. Nel bollettino sono, altresì, pubblicati i pareri emessi nello svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli enti locali.
2. Il segretario del comitato regionale cura la redazione del bollettino e lo trasmette per la pubblicazione, al dirigente del servizio regionale competente.
3. Il diritto di accesso dei cittadini agli atti dell'organo di controllo è regolato dalla l.r. 14 gennaio 1992, n. 2.".
1. L'articolo 36 della l.r. 26 aprile 1990, n. 30, è sostituito dal seguente:
"Art. 36 - Servizio dell'organo regionale di controllo
1. Il servizio dell'organo regionale di controllo è individuato con le relative attribuzioni dagli allegati D ed E della presente legge di cui formano parte integrante.
2. Il dirigente del servizio di cui al comma 1 svolge le funzioni di segretario dell'organo di controllo.
3. Al medesimo servizio si applicano le norme del precedente titolo, ferma la dipendenza funzionale dello stesso dal presidente dell'organo di controllo.".
1. L'allegato D alla l.r. 30/1990, è sostituito dal seguente:
"Allegato D
Servizio dell'organo di controllo
42. Servizio del comitato regionale di controllo.".
1.I numeri 42, 43, 44, 45, 46 dell'allegato E alla l.r. 30/1990, sono sostituiti dal seguente:
"42. Servizio del comitato regionale di controllo
Cura l'istruttoria per l'esercizio del controllo di legittimità sugli atti deliberativi degli enti locali di cui all'articolo 130 della Costituzione e alla legislazione nazionale e regionale e sugli atti deliberativi degli enti strumentali o comunque dipendenti dalla Regione. Svolge attività di studio e di ricerca a fini conoscitivi sul sistema di governo locale. Cura l'istruttoria per lo svolgimento dell'attività di consulenza a favore degli Enti locali.".
1. I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 13 della l.r. 11 agosto 1994, n 27, sono abrogati.