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Atto:LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 29
Titolo:Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 15 concernente la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 agosto 1998, n. 69)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:TRIBUTI
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 2 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 è sostituito dal seguente:
"Art. 2 - (Determinazione del tributo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'ammontare dell'imposta è determinato:
a) in lire 10 al chilogrammo per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, lapideo e metallurgico, nonché per i rifiuti speciali derivanti da operazioni di inertizzazione e inocuizzazione debitamente autorizzate dalle autorità competenti e in lire 20 per i rifiuti inerti derivanti da attività edilizia;
b) in lire 15 al chilogrammo per gli altri rifiuti speciali;
c) in lire 30 al chilogrammo per i restanti tipi di rifiuti.
2. I rifiuti speciali assimilabili agli urbani che vengono conferiti in discariche di prima categoria sono soggetti al pagamento nella misura stabilita per i rifiuti urbani.
3. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).
4. I rifiuti urbani e speciali assimilati e assimilabili agli urbani, derivanti da operazioni di selezione meccanica e di stabilizzazione o compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti, ai fini dello smaltimento, in discariche di prima categoria, sono soggetti, anche in riferimento agli obiettivi stabiliti dal comma 6 dell'articolo 5 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c).
5. Per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, finalizzati al recupero di materia, nonché per i fanghi anche palabili il tributo è dovuto nella misura del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera b) e del 10 per cento di quello determinato ai sensi del comma 1, lettera c) rispettivamente per quelli conferiti ai fini dello smaltimento in discarica di prima categoria e in discariche di seconda categoria.".






Art. 2

1. L'articolo 9 della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 è così sostituito:
"Art. 9 - (Norma finanziaria)
1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nel capitolo 1001019 "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n 549 sono istituiti i seguenti fondi:
a) "Fondo generale per la gestione dei rifiuti secondo le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995", costituito dal 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province;
b) "Fondo per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti" costituito dal 40 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province;
c) "Fondo per investimenti di tipo ambientale" costituito dal 25 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo al netto delle quote spettanti alle Province.
3. L'impiego delle risorse affluite nei fondi previsti al comma 2 è disposto con delibera della Giunta regionale.".