Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 agosto 1998, n. 31
Titolo:Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale operante nella formazione professionale. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 agosto 1998, n. 71)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Ordinamento degli uffici e del personale

Sommario





1. Il personale del ruolo regionale speciale ad esaurimento di cui alla l.r. 28 marzo 1990, n. 18, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella dotazione organica del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo professionale di appartenenza.


1. Il personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato assegnato funzionalmente alle Province per le funzioni delegate in materia di formazione professionale, è inquadrato nella dotazione organica del personale regionale con la qualifica funzionale e il profilo professionale di appartenenza.
2. L'inquadramento nella dotazione organica del personale regionale è disposto dalla Giunta regionale.


1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previa intesa con le Amministrazioni provinciali e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina:
a) la dotazione numerica del personale di cui agli articoli 1 e 2 nonché del personale operante nella formazione professionale e già appartenente al ruolo unico regionale, necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui alle l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e 18 gennaio 1996, n. 2, ripartita per profili professionali e qualifiche funzionali;
b) i criteri per la copertura della dotazione numerica di cui alla lettera a) i quali prevedano in particolare la preventiva partecipazione del personale ai corsi di riqualificazione finalizzati all'acquisizione delle competenze relative ai profili professionali individuati ferma restando la qualifica professionale posseduta;
c) l'assegnazione funzionale agli Enti delegati del personale necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di formazione professionale.



1. Ove per effetto della determinazione della dotazione numerica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 si verifichi una riduzione di posti necessari allo svolgimento dell'attività di formazione professionale, il restante personale viene assegnato ad altri servizi della Regione.


1. Il personale di cui agli articoli 1 e 2 viene inquadrato nel ruolo unico regionale con il trattamento economico in godimento all'atto dell'inquadramento.
2. Eventuali differenze tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico della qualifica di inquadramento verranno riassorbite in sede di futuri miglioramenti di qualifica previsti dai CCNL o in sede di passaggio di livello.


1. L'articolo 12 della l.r. 16/1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 (Prove finali)
1. Le iniziative formative si concludono con una prova finale diretta ad accertare il grado di preparazione professionale e l'idoneità degli allievi a conseguire la qualificazione o la specializzazione prevista.
2. Al termine dei corsi, ivi compresi quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 11, a coloro che abbiano superato con esito positivo le prove finali viene rilasciato dagli Enti delegati un attestato di qualifica o di specializzazione.
3. Gli attestati di qualifica, di specializzazione, o di frequenza sono firmati, per conto della Regione, dal Presidente dell'Ente delegato o suo sostituto.
4. Ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale si applica la normativa statale vigente.
5. Le Commissioni d'esame sono nominate dagli Enti delegati e sono composte da:
a) un rappresentante dell'Ente delegato, che le presiede;
b) due insegnanti del corso designati dal collegio dei docenti del corso;
c) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;
d) un esperto designato congiuntamente dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori maggiormente rappresentative;
e) due esperti designati uno dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e uno dagli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.
6. Le prove d'esame sono quelle specificate nel progetto formativo proposto all'Ente delegato e da questo approvato.
7. Ai componenti delle Commissioni esaminatrici sono attribuite le indennità di presenza e il rimborso delle spese di viaggio previste dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.".

2. L'articolo 23 della l.r. 16/1990 é sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Attuazione delle attività di aggiornamento e di riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale)
1. Nell'ambito del servizio regionale per la formazione professionale, l'ufficio progettazione formativa - FSE svolge, anche in raccordo con la scuola di formazione professionale del personale regionale, le funzioni inerenti l'aggiornamento e la riqualificazione del personale addetto alle attività del sistema regionale di formazione professionale.
2. L'ufficio svolge altresì le funzioni inerenti il controllo di efficacia, efficienza sulle attività formative.
3. Al personale regionale che abbia partecipato ai corsi di riqualificazione professionale con esito positivo, viene assegnato il nuovo profilo professionale acquisito ferma restando la qualifica posseduta.".

3. L'articolo 25 della l.r. 16/1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Scuole regionali)
1. Sono scuole regionali di formazione professionale quelle riportate nell'elenco allegato alla presente legge, nonché quelle che siano dichiarate tali con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le scuole sono dotate di autonomia amministrativa e costituiscono unità operative denominate 'sezioni'.
3. Spetta alla Giunta regionale, sentiti gli enti delegati, la soppressione o la diversa dislocazione territoriale delle scuole regionali di formazione professionale.
4. Sono organi di governo della scuola:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio dei docenti della scuola;
d) il collegio dei docenti di corso.
5. Il complesso delle attività amministrativo-contabili, di progettazione, orientamento, monitoraggio, verifica e controllo, esercitate dal personale regionale assegnato funzionalmente a ciascuna Provincia, ed utilizzato direttamente dalle stesse per la gestione delle funzioni delegate in materia di formazione professionale, costituisce unità operativa organica denominata 'sezionE' .
6. I direttori delle scuole e i responsabili delle sezioni di cui al comma 5, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa con l'Ente delegato competente nell'ambito del personale del ruolo unico regionale.
7. Il direttore presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere.
8. Il consiglio di amministrazione è l'organo deliberante della scuola ed è composto:
a) dal direttore della scuola;
b) da un rappresentante designato dall'Ente delegato;
c) da un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti;
d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi;
e) da un rappresentante designato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
f) da un rappresentante dei portatori di handicaps o delle loro famiglie scelto dall'Ente delegato tra i designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale;
g) da un rappresentante designato dal personale docente della scuola;
h) da un rappresentante designato dal personale non docente della scuola;
i) da un rappresentante degli studenti.
9. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'Ente delegato per un triennio e possono essere riconfermati per un altro triennio salvo perdita dei requisiti.
10. L'Ente delegato esercita le funzioni di vigilanza sulle scuole. A tal fine le scuole trasmettono all'Ente delegato copia degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla loro adozione. I bilanci delle scuole sono approvati dall'Ente secondo le procedure definite dal regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7.
11. Il regolamento di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i rapporti fra gli enti delegati e le scuole, nonché il restante aspetto degli organi delle stesse.
12. L'organizzazione ed il funzionamento della scuola sono disciplinati da un regolamento interno, adottato dal consiglio di amministrazione, che deve essere ispirato a principi di democrazia e partecipazione.".



1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/1996 è sostituita dalla seguente:
"c) la determinazione delle modalità di conseguimento e, per le attività formative di cui all'articolo 4, il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.".

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 2/1996 è sostituito dal seguente:
"2. Per ciascuna attività formativa degli organismi gestori, di cui al comma 1, i compiti del Comitato di gestione sono svolti da un dipendente regionale assegnato funzionalmente all'Ente delegato, o da altro dipendente regionale designato dal servizio regionale alla formazione professionale o da un dipendente dell'Ente delegato, di qualifica non inferiore alla sesta, designato con apposito atto dell'Amministrazione provinciale. Detto funzionario fornisce all'Ente delegato la documentazione sui controlli effettuati e sulle attività svolte. Qualora le associazioni di categoria, o l'ordine professionale interessato, o le organizzazioni sindacali dei lavoratori ne facciano esplicita richiesta, l'Ente delegato ha la facoltà di costituire il Comitato di gestione del corso, che viene presieduto dal funzionario nominato dallo stesso Ente.".

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2, l'Ente delegato assegna un termine di quindici giorni alle associazioni ed organizzazioni sindacali richiedenti per provvedere alle designazioni; trascorso tale termine il Comitato di gestione è validamente costituito con la nomina del funzionario nominato dall'ente delegato.".

4. Al comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 2/1996 la parola: "settima" è sostituita con la parola: "sesta".
5. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 2/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora si sia in presenza di attività a carattere scolastico o universitario o a corsi di terzo livello o di alta professionalità coinvolgenti disoccupati in possesso di diploma o di laurea o comunque di attività non volte al conseguimento di un attestato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la valutazione dell'allievo potrà essere affidata dall'Ente delegato, o, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione di cui all'articolo 4, dall'Ente Regione all'Ente gestore su richiesta di quest'ultimo; il funzionario di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 5 concorre alla valutazione, fornendo rispettivamente all'Ente delegato e al servizio regionale competente, una relazione sugli esiti della valutazione per ciascun allievo.".

6. L'articolo 7 della l.r. 2/1996 è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Presidenti dei Comitati e delle Commissioni)
1. Possono essere nominati Presidenti delle Commissioni d'esame, di cui all'articolo 6, dipendenti dell'Ente delegato e dipendenti regionali assegnati funzionalmente allo stesso e, limitatamente alle attività ricadenti nella previsione dell'articolo 4, i dipendenti dell'Ente Regione, di qualifica non inferiore alla sesta.".

7. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/1996 è sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti gestori delle iniziative ammesse a finanziamento è concessa un'anticipazione la cui misura viene determinata in sede di approvazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 2. Tale anticipazione non può superare la misura del 90 per cento della spesa autorizzata.".

8. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 2/1996 è sostituito dal seguente:
"2. La liquidazione è disposta dall'Ente delegato eccetto che per il personale dipendente dalla Regione, per il quale provvede direttamente il servizio regionale competente"."



1. Agli allievi che abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle ore previste in corsi finanziati o autorizzati che non prevedono l'effettuazione degli esami di qualifica viene rilasciato un certificato di frequenza da parte dell'Ente delegato, della scuola regionale o dell'organismo privato a seconda della struttura che abbia materialmente gestito il corso. I certificati vengono predisposti dalla struttura che ha gestito il corso e vengono controfirmati dal Presidente della Giunta provinciale o suo delegato quale formale autorizzazione al rilascio.
2. In conformità alla vigente normativa gli attestati di qualifica o di specializzazione vengono predisposti dalla struttura che ha gestito il corso e da questa inviati all'Ente delegato, il quale, espletata una verifica sulla base degli elementi contenuti nel verbale d'esame, dispone per il definitivo rilascio.
3. Al consiglio di amministrazione delle scuole regionali di formazione professionale compete unicamente la potestà di indirizzo e controllo didattico amministrativo.
4. Il consiglio di amministrazione delibera in merito a:
a) proposte di bilancio preventivo e consuntivo della scuola da trasmettere all'Ente delegato entro il mese di febbraio precedente l'anno formativo o solare di riferimento;
b) proposte di attività formative da inoltrare all'ente delegato entro il mese di febbraio precedente l'anno formativo di riferimento;
c) gite di studio degli allievi proposte dagli organi dei docenti;
d) regolamento per lo svolgimento delle assemblee degli allievi e delle attività culturali, sociali e sportive degli stessi:
e) regolamento interno per il proprio funzionamento;
f) ratifica di provvedimenti d'urgenza adottati dal direttore della scuola;
g) quant'altro possa attenere al miglioramento dell'attività formativa da svolgersi presso la scuola.

5. Il direttore è responsabile della scuola e del personale assegnato funzionalmente, sulla base delle vigenti normative e svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'attività formativa approvata dall'Ente delegato;
b) è responsabile delle gestioni amministrative e contabili della scuola;
c) firma i mandati di pagamento, le reversali di incasso;
d) adotta il piano di utilizzo del personale docente e non docente; per il personale docente deve essere sentito il collegio dei docenti;
e) provvede con propri atti all'acquisto ed alla alienazione di attrezzature, di materiali didattici e di quant'altro necessario al funzionamento della scuola, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Ente delegato, nei limiti e con le procedure previste dal regolamento regionale 15 ottobre 1996, n. 44. Nei casi d'urgenza può adottare provvedimenti che comportino una spesa superiore ai limiti indicati dal regolamento 44/1996; in tal caso l'atto va sottoposto alla ratifica del consiglio di amministrazione;
f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli allievi su proposta degli organi dei docenti;
g) è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 marzo 1983 n. 93 per tutto il personale in servizio presso la scuola;
h) segnala all'Ente delegato eventuali comportamenti indebiti o infrazioni commesse dal personale della scuola, e può proporre allo stesso Ente l'adozione di provvedimenti disciplinari;
i) promuove contatti con le famiglie, gli operatori socio educativi, le forze sociali, le aziende e gli Enti locali;
l) coordina l'attività didattica del personale docente;
m) redige il programma di utilizzazione del personale docente, in base alla normativa vigente ed alle disposizioni dell'Ente delegato;
n) predispone il piano settimanale delle sostituzioni degli insegnanti temporaneamente assenti;
o) convoca le riunioni e presiede il consiglio dei docenti;
p) presiede il consiglio di amministrazione e ne esegue le delibere;
q) delibera in tutte le materie che non siano di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione;
r) può rappresentare l'Ente delegato in Commissione d'esame e in gruppi di lavoro provinciali e regionali.

6. Il direttore della scuola trasmette copia degli atti deliberativi del consiglio di amministrazione all'Ente delegato entro dieci giorni dalla loro adozione.
7. I provvedimenti di competenza del direttore vengono trasmessi all'Ente delegato e al consiglio di amministrazione della scuola entro cinque giorni dalla loro adozione.


1. Fino alla conclusione delle procedure di inquadramento nel ruolo unico regionale e di quanto previsto dall'articolo 3, il personale operante nella formazione professionale viene utilizzato con apposito decreto del Dirigente del servizio formazione professionale e problemi del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


1. La l.r. 18/1990 è abrogata.
2. Sono abrogate le seguenti norme della l.r. 16/1990:
a) lettera g) del comma 1 dell'articolo 7;
b) comma 4 dell'articolo 11;
c) lettera e) del comma 1 dell'articolo 24;
d) comma 3 dell'articolo 24;
e) commi 3 e 4 dell'articolo 28;
f) commi 1 e 3 dell'articolo 30.

3. Sono abrogate le seguenti norme del regolamento regionale 5 agosto 1992, n. 33:
a) articolo 11;
b) articolo 14;
c) comma 2 dell'articolo 16;
d) articolo 19.



La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.