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Atto:LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1998, n. 34
Titolo:

Piano Sanitario Regionale 1998/2000.

Pubblicazione:(B.u.r. 29 ottobre 1998, n. 91 - supplemento n. 23)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali
Note:

Ai sensi dell'art. 5, l.r. 24 settembre 2012, n. 28, nella normativa regionale ovunque ricorra l'espressione “piano sanitario” questa è sostituita con l'espressione “piano socio-sanitario regionale”.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, nella normativa regionale le parole "piano sanitario", ovunque ricorrano, si intendono sostituite dalle seguenti: "Piano socio-sanitario regionale".


Sommario





1. E' approvato il piano sanitario regionale per il triennio 1998/2000 nel testo di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale della presente legge.


1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 è sostituita dalla seguente:
"c) la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale;".

2. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:
"3. Gli atti di cui al comma 2 sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 412/1991, e sono trasmessi alla stessa entro quindici giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza. Tali atti diventano esecutivi decorso il termine massimo di quaranta giorni dal loro ricevimento, salvo che siano stati richiesti entro i primi trenta giorni chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine stabilito per l'esercizio del controllo decorre dalla data di ricevimento degli elementi richiesti.".

3. Il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 26/1996 è sostituito dal seguente:
"4. Nei termini previsti dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo di riordino il Consiglio regionale su proposta della Giunta provvede all'approvazione del piano sanitario regionale o di parti di esso uniformandolo alle indicazioni del piano sanitario nazionale.".

4. Sono abrogati:
a) la l.r. 5 novembre 1982, n. 37;
b) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 26/1996;
c) il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 26/1996.



1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.