Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 marzo 1975, n. 21
Titolo:Modifica dell'art. 8 e 18 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 17 concernente: provvedimenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di competenza e di interesse degli Enti locali.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 aprile 1975, n. 15)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:OPERE PUBBLICHE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

L'art. 8 della legge regionale recante «Provvedimenti per agevolare la realizzazione di opere pubbliche e la fornitura di servizi di competenza e di interesse degli enti locali» (legge regionale n. 17 del 20 marzo 1975) è sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento degli oneri relativi alla attuazione del programma di elettrificazione in zone rurali, la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di L. 2.100.000.000, alle migliori condizioni praticate dal mercato finanziario, purché il tasso di interesse annuo non superi il limite del 14 per cento, da estinguersi nel periodo massimo di anni 30 a rate costanti posticipate con gli istituti di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.3.1936, n. 375, convertito nella legge 7.4.1938, n. 636 e successive modificazioni e integrazioni, o con istituti o enti assicurativi e providenziali autorizzati per legge.
Gli oneri fiscali derivanti dalla contrazione del predetto mutuo e le spese accessorie necessarie al suo perfezionamento fanno carico alla Regione."


Art. 2

L'art. 18 della legge regionale di cui al precedente art. 1 è sostituito dal seguente:
"L'onere complessivo annuale per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 8 della presente legge è previsto in L. 308.000.000 e farà carico ai bilanci regionali degli esercizi dal 1975 al 2004, nel rispetto del limite del 20 per cento previsto all'art. 10 della legge 16.5.1970, n. 281.
Alla spesa relativa all'anno 1975, comprensiva di L. 302.000.000 per il pagamento degli interessi e delle spese accessorie, e di L. 6.000.000 per il rimborso della quota capitale, si provvede, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli da istituirsi nello stato di previsione della spesa per l'anno 1975 con la denominazione: "Interessi passivi e spese accessorie relative al mutuo contratto per la realizzazione di un programma di elettrificazione di zone rurali" con la dotazione di L. 302.000.000; "Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese per la realizzazione di un programma di elettrificazione in zone rurali"; con la dotazione di L. 6.000.000.
Per gli anni successivi si provvederà a carico dei capitoli corrispondenti a quelli da istituirsi per effetto del comma precedente.
Alle spese di cui al presente articolo si fa fronte con impiego di una parte della quota del fondo per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo da assegnarsi alla Regione Marche, ai sensi dell'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, sempreché non sia possibile provvedere con altre nuove o maggiori entrate o riduzioni di spese.
I capitoli di bilancio concernenti gli oneri per l'ammortamento del mutuo di cui all'art. 8 sono compresi nell'elenco delle spese obbligatorie."


Art. 3

La giunta regionale è autorizzata a istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1975, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, i capitoli di cui all'articolo precedente, con la denominazione e la dotazione ivi indicate.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.