Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 22 |
Titolo: | Adozione bilancio unificato per gli Enti ospedalieri della Regione. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 3 aprile 1975, n. 16) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Note: | Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10. Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa. |
Sommario
Al fine di disporre per i riparti della quota del fondo nazionale assistenza ospedaliera di adeguati e omogenei dati statistici e per una migliore gestione del patrimonio ospedaliero regionale, gli enti ospedalieri adotteranno da decorrere dal 1975 il bilancio unificato allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.
Entro il 30 settembre 1975, il modello di bilancio allegato alla presente legge sarŕ riveduto con D.P.G.Rg., sentito il comitato regionale di cui all'art. 20 del D.L. 8.7.1974, n. 264, e su parere della terza e sesta commissione consiliare.
La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Quadro generale riassuntivo del bilancio