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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 1975, n. 22
Titolo:Adozione bilancio unificato per gli Enti ospedalieri della Regione.
Pubblicazione:(B.u.r. 3 aprile 1975, n. 16)
Stato:Abrogata
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Al fine di disporre per i riparti della quota del fondo nazionale assistenza ospedaliera di adeguati e omogenei dati statistici e per una migliore gestione del patrimonio ospedaliero regionale, gli enti ospedalieri adotteranno da decorrere dal 1975 il bilancio unificato allegato alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Entro il 30 settembre 1975, il modello di bilancio allegato alla presente legge sarŕ riveduto con D.P.G.Rg., sentito il comitato regionale di cui all'art. 20 del D.L. 8.7.1974, n. 264, e su parere della terza e sesta commissione consiliare.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Allegati

Quadro generale riassuntivo del bilancio


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