Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 31 agosto 1999, n. 24
Titolo:Modificazioni alla legge regionale 17 novembre 1997, n. 65 concernente: "Provvidenza a favore di soggetti sottoposti a trapianto d'organi".
Pubblicazione:(B.u.r. 9 settembre 1999, n. 88)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17 novembre 1997, n. 65 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione tutela il diritto alla salute dei cittadini affetti da patologie che necessitano di trapianto d'organo, di cornea, di tessuto e di midollo.".


Art. 2

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della l.r. 65/1997 sono sostituiti dai seguenti:
"2. In caso di utilizzazione di autovettura privata propria o noleggiata è corrisposto un rimborso pari ad un quinto del costo, vigente nel tempo, della benzina super per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dei pedaggi autostradali. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza viaria possibile tra il luogo di residenza dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria.
3. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa altresì all'assistito le spese sostenute per il soggiorno nella località sede del centro trapianti o prossima ad esso, giustificato da esigenze cliniche documentate in misura pari al 70 per cento del costo sostenuto per l'alloggio e per i pasti sino ad un massimo di lire duecentocinquantamila giornaliere.
Detto importo è rivalutato all'inizio di ciascun anno in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
4. Sono rimborsate le spese di viaggio diverse da quelle di cui al comma 2 nonché quelle di soggiorno nella misura stabilita al comma 3 per un accompagnatore:
a) di minorenne, per tutti gli interventi di cui al comma 1;
b) di maggiorenne, per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1.".

2. Il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 65/1997 è abrogato.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 65/1997 è sostituito dal seguente:
"1. I rimborsi previsti all'articolo 2 sono corrisposti dall'Azienda unità sanitaria locale di residenza dell'assistito su richiesta dello stesso o degli eredi, corredata dalla documentazione relativa alle spese sostenute.".


Art. 4

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 65/1997 è aggiunto il seguente:
"Art. 3 bis - (Trapianti all'estero).
1. L'Azienda unità sanitaria locale rimborsa all'assistito, o ai suoi eredi, le spese sanitarie sostenute all'estero per le prestazioni previste dal comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 65/1997.
2. L'Azienda unità sanitaria locale eroga altresì all'assistito, che è stato autorizzato secondo la normativa statale vigente ad effettuare i trapianti di organo, di cornea, di tessuto e di midollo all'estero, ulteriori contributi volti a coprire le maggiori spese sostenute entro i limiti e secondo le modalità stabilite agli articoli 2 e 3.".


Art. 5

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 65/1997 anche i soggetti che dopo l'entrata in vigore della l.r. 65/1997 medesima sono stati autorizzati ad effettuare trapianto d'organo all'estero.
2. Le domande per ottenere i contributi di cui al comma 1 sono presentate all'Azienda unità sanitaria locale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, dall'articolo 2, commi 2 e 3, della l.r. 65/1997 così come modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonché dall'articolo 3 bis, comma 1, della l.r. 65/1997 aggiunto dall'articolo 4 della presente legge, si provvede a decorrere dall'anno 1999, mediante impiego delle disponibilità provenienti dalla ripartizione della quota annua di finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente attribuita alla Regione.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 4, della l.r. 65/1997 così come modificato dalla presente legge, dall'articolo 3 bis, comma 2, della l.r. 65/1997 aggiunto con l'articolo 4 della presente legge e dall'articolo 5, è autorizzata per l'anno 1999 l'ulteriore spesa di lire 100 milioni; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede per l'anno 1999 con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 55 della l.r. 30 aprile 1980, n. 25; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 2 sono iscritte per l'anno 1999 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.