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Atto:LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1999, n. 27
Titolo:Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 ottobre 1999, n. 104)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:TURISMO
Materia:Agriturismo – Turismo rurale
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 3 aprile 2002, n. 3.

Sommario


CAPO I Attività agrituristica
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizione di attività agrituristiche)
Art. 3 (Rapporto di connessione e complementarità)
Art. 4 (Operatori agrituristici)
Art. 5 (Requisiti)
Art. 6 (Immobili destinati all'agriturismo)
Art. 7 (Norme igienico sanitarie)
Art. 8 (Conferenza dell'agriturismo)
Art. 9 (Elenco regionale degli operatori agrituristici)
Art. 10 (Autorizzazione comunale)
Art. 11 (Obblighi amministrativi)
Art. 12 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
Art. 13 (Pubblicità dei servizi e prezzi)
Art. 14 (Barriere architettoniche)
Art. 15 (Recupero del patrimonio edilizio)
Art. 16 (Programma regionale agrituristico)
Art. 17 (Classifica delle strutture ricettive agrituristiche)
Art. 18 (Incentivi agli imprenditori agricoli e alle iniziative collegate con l'agriturismo)
Art. 19 (Vincolo di destinazione degli edifici)
Art. 20 (Promozione dell'offerta agrituristica)
Art. 21 (Formazione professionale)
Art. 22 (Vigilanza e controllo)
Art. 23 (Sanzioni amministrative)
CAPO II Turismo rurale
Art. 24 (Definizione del turismo rurale)
Art. 25 (Esercizi di turismo rurale)
Art. 26 (Classificazione del turismo rurale)
Art. 27 (Operatori di turismo rurale)
Art. 28 (Requisiti funzionali, adempimenti amministrativi, vigilanza e controllo)
CAPO III Disposizioni transitorie e finali
Art. 29 (Norme transitorie)
Art. 30 (Disposizioni finanziarie)
Art. 31 (Abrogazione)
Art. 32 (Efficacia delle norme)
Allegati

CAPO I
Attività agrituristica



1. La Regione, in attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto e nel rispetto dei principi contenuti nella legge 5 dicembre 1985, n. 730, detta norme in materia di agriturismo.
2. L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola comunitaria e degli altri settori produttivi, viene sostenuta anche mediante la promozione di idonee forme di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo e rurale, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita, a migliorare l'utilizzo del patrimonio naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile e a favorire i rapporti tra la città e la campagna.


1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dai soggetti di cui all'articolo 4, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività agricole che devono comunque rimanere principali, attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei fondi dell'azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le attività agrituristiche non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo, affittacamere o vendita di alimentari.
2. Sono attività agrituristiche in presenza dei requisiti di cui all'articolo 5:
a) dare ospitalità in locali aziendali a ciò adibiti o in spazi aperti opportunamente attrezzati per la sosta dei campeggiatori;
b) somministrare, per il consumo sul posto, pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, caratteristici e tipici della Regione;
c) vendere i prodotti aziendali e tipici della zona;
d) trasformare, in proprio o attraverso aziende esterne, prodotti derivati dall'azienda, se finalizzati all'attività agrituristica;
e) organizzare attività ricreative, sportive, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda o delle aziende associate o secondo itinerari agrituristici integrati.



1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione e complementarità con l'attività agricola.
2. Si ha rapporto di connessione e complementarità quando la superficie dell'azienda, le produzioni ottenute, le strutture presenti e le persone che forniscono il lavoro manuale e intellettuale per la conduzione aziendale consentono lo svolgimento stagionale dell'attività agrituristica e quando l'ammontare del volume d'affari dell'attività agricola, aumentato delle integrazioni al reddito previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigenti, è prevalente rispetto al volume di affari dell'attività agrituristica, decurtato dei movimenti interni di beni, di manodopera e degli acquisti effettuati presso altre aziende agricole limitrofe.
3. Per la determinazione del tempo di lavoro dedicato all'attività agricola si deve tenere conto delle condizioni di particolare disagio operativo in relazione al territorio e alle tecniche colturali, nonché dell'organizzazione dell'impresa agricola nella sua globalità, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Il rapporto di connessione e complementarità è presunto nel caso di aziende che diano ospitalità completa a non più di otto persone o somministrino sedici pasti giornalieri, oppure accolgano campers e roulottes per un massimo di quattro piazzole.
5. Nelle aree di montagna e svantaggiate definite dalla direttiva comunitaria n. 268 del 1975 e successive integrazioni e modificazioni, nelle zone depresse, riconosciute tali ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614 e nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale dal piano paesistico ambientale regionale, il rapporto di connessione e complementarità dell'attività agricola con quella agrituristica va accertato sulla base dei parametri previsti per la determinazione del reddito agricolo introdotti dal regolamento CEE 2328/1991 e successive modificazioni. In queste aree il venticinque per cento del reddito prodotto dall'attività agrituristica è considerato agricolo a compensazione dell'esubero di manodopera per l'economica gestione dell'attività agricola e del rapporto negativo lavoro/reddito che in tali aree si verifica, nonché dell'impegno dedicato alla conservazione degli spazi agricoli e alla tutela dell'ambiente.
6. Al fine di verificare le condizioni di cui ai commi 2 e 5 l'operatore agrituristico è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 9, una relazione sull'attività agrituristica dalla quale risultino:
a) l'ordinamento colturale o gli indirizzi produttivi che si intende attuare nel triennio;
b) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo con l'indicazione della loro destinazione ed utilizzazione;
c) la previsione del volume d'affari dell'attività agricola o del reddito, comprensiva degli aiuti di mercato e delle integrazioni di reddito possibili e del volume d'affari o del reddito dell'attività agrituristica;
d) l'indicazione delle unità lavorative impegnate in azienda e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro dedicate all'attività agricola e a quella agrituristica;
e) la descrizione dei servizi offerti o che si prevede di offrire nell'ambito dell'attività agrituristica, unitamente all'individuazione della capacità ricettiva sia come posti letto che come spazi di sosta che come posti per la somministrazione di pasti e bevande;
f) i prezzi praticati o che si intende praticare per i servizi agrituristici offerti;
g) l'ordinamento colturale, l'attività agricola svolta in passato e la data di insediamento dell'azienda.

7. La relazione di cui al comma 6 viene ripresentata entro il 31 dicembre di ciascun triennio successivo alla data di inizio dell'attività.


1. Possono svolgere attività agrituristiche gli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile ed i familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell'articolo 230 bis dello stesso Codice Civile.
2. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 possono avvalersi, anche per l'esercizio dell'attività agrituristica, della collaborazione di loro familiari, ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile e di personale dipendente assunto per l'attività aziendale con contratto di lavoro agricolo.
3. Possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico solo gli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.
4. Possono utilizzare le denominazioni "agriturismo" e "agrituristico" solo i soggetti di cui al comma 3.
5. E' vietato l'uso delle denominazioni di "agriturismo", "agrituristico", "agriturist", anche modificate, alterate, rettificate o associate ad altre denominazioni, come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale da parte di soggetti che non possono avvalersi del titolo di operatore agrituristico ai sensi del comma 3. E' fatta salva la facoltà dell'utilizzo della propria denominazione da parte dell'associazione "Agriturist" e dei suoi associati.


1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche non deve essere superiore:
a) per ospitalità in alloggi:ad un massimo di diciotto posti letto elevabili a quaranta posti letto per le forme societarie e cooperative che abbiano ottenuto una sola autorizzazione all'esercizio di attività agrituristica. Esclusivamente per le aziende ricadenti nelle aree di cui all'articolo 3, comma 5, è consentito raggiungere il limite di trenta posti letto per le aziende singole e sessanta per le forme associate;
b) per la sosta in spazi aperti: il limite massimo è pari a dodici piazzole. In questo caso l'azienda agricola deve avere una superficie minima di almeno tre ettari, ricadenti nello stesso Comune o in Comuni limitrofi di cui almeno un ettaro e mezzo accorpato;
c) per la somministrazione di pasti e bevande sul posto: la capacità di ristorazione della struttura non può superare il numero di cinquanta posti a tavola; la stessa è elevabile a ottantacinque in caso di forme societarie o cooperative che abbiano ottenuto una sola autorizzazione all'esercizio di attività agrituristica. I locali per la consumazione dei pasti debbono essere dimensionati al numero dei posti a tavola ammissibili.

2. Nel caso di somministrazione di pasti e bevande, questi debbono provenire per almeno il 30 per cento della quantità di materia prima utilizzata direttamente dalla produzione aziendale. I prodotti integrativi e complementari per la preparazione, provenienti dalla ordinaria distribuzione dei beni alimentari, non devono superare il 25 per cento. La restante parte deve provenire da aziende agricole singole o associate e da aziende di trasformazione dei prodotti agricoli della Regione.
3. Per le aziende che pratichino agricoltura biologica e offrano pietanze e bevande esclusivamente biologiche è consentita la riduzione dell'autoapprovvigionamento dalla produzione aziendale ad almeno il 20 per cento; la restante parte può provenire da altre aziende biologiche marchigiane; se queste non fossero in grado di fornire i quantitativi necessari nelle percentuali di cui al comma 2, gli stessi possono essere acquistati da aziende biologiche ubicate fuori dal territorio regionale.
4. Per la vendita in azienda e per la somministrazione sul posto sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti e lavorati in modo tradizionale nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazione esterna. Le produzioni interessate da quest'ultima lavorazione devono mantenere le caratteristiche originali di ogni produzione tipica.
5. S'intende per attività agrituristica stagionale quella svolta per un periodo compreso tra un minimo di sessanta giorni e un massimo di duecentosettanta giorni all'anno, frazionabili nell'arco dell'anno, per un periodo minimo di quindici giorni, salvo riposo settimanale, del mese o della settimana a discrezione dell'imprenditore agricolo. Il periodo di apertura deve essere comunicato entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'amministrazione comunale. Eventuali variazioni nei periodi di operatività dell'azienda devono essere comunicate almeno dieci giorni prima della loro adozione.
6. Per le aziende che forniscono ospitalità anche di pernottamento, nel giorno di chiusura settimanale dell'attività di ristorazione, è consentita la somministrazione dei pasti a quanti vi soggiornano.
7. Le autorizzazioni a svolgere le attività di cui al presente articolo sono soggette al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali di cui alla l.r. 20 febbraio 1995, n. 18 nella misura indicata dalla tariffa annessa al d.l. 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.


1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nei fondi e non più necessari alla conduzione dello stesso, indipendentemente dalle forme di accatastamento.
2. Gli edifici utilizzati per le attività agrituristiche mantengono la loro destinazione di uso agricolo.
3. Le attività agrituristiche possono essere esercitate anche nei nuclei e borghi rurali. Possono altresì essere utilizzati gli immobili destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che non disponga di fabbricati e strutture nel fondo coltivato ma sempre nello stesso Comune o in Comune contiguo individuato dal programma regionale agrituristico di cui all'articolo 16.
4. La Regione favorisce la conservazione delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici esistenti per salvaguardare le caratteristiche ambientali delle zone rurali ed il ricorso alle tecniche di bioarchitettura.


1. Le aziende agrituristiche di cui alla presente legge devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene per i locali di abitazione o comunque rispettare i requisiti tecnici e strutturali minimi specificamente fissati nell'allegato alla presente legge salvo ulteriori eventuali prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale.
2. L'attuazione delle norme di cui al comma 1 non deve modificare le caratteristiche di ruralità dell'edificio.


1. Al fine di analizzare le problematiche sulla attività agrituristica regionale e formulare proposte operative alla Giunta regionale, nonché esprimere parere sulla proposta di programma regionale agrituristico, è istituita la Conferenza dell'agriturismo.
2. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) dall'Assessore all'agricoltura o suo delegato che la presiede;
b) dai dirigenti dei servizi regionali competenti in materia di turismo, urbanistica e sanità;
c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) dai rappresentanti designati da organismi ed enti istituzionalmente preposti al controllo ed alla vigilanza dell'attività.



1. Presso la Giunta regionale è istituito l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 4.
2. La domanda di iscrizione è indirizzata al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica e va corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o partecipe familiare, della descrizione dettagliata delle attività che il richiedente intende svolgere, della relazione di cui all'articolo 3, comma 6, nonché dell'autorizzazione del proprietario del fondo e dell'immobile nel caso in cui l'attività agrituristica venga esercitata da un imprenditore agricolo che conduce l'azienda a titolo diverso da quello di proprietà.
3. L'istruttoria della domanda è eseguita dal Comune, che può avvalersi della collaborazione della Regione, nel cui territorio ha sede l'azienda nella quale viene esercitata l'attività agrituristica. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 si applica l'articolo 6, quarto comma, della legge 730/1985.
4. L'iscrizione e la cancellazione sono effettuate dal Dirigente del servizio regionale competente con provvedimento motivato, previo parere di un'apposita Commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composta:
a) dal Dirigente del servizio valorizzazione terreni agricoli e forestali che la presiede;
b) da un Dirigente del servizio turismo;
c) da quattro rappresentanti designati dalle associazioni agrituristiche nazionali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. L'iscrizione nell'elenco è negata secondo quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, della legge 730/1985.
6. La cancellazione dall'elenco è disposta qualora l'imprenditore non abbia intrapreso l'attività entro i cinque anni successivi all'iscrizione, nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 o in caso di accertamento, da parte della Commissione di cui al comma 4, della perdita dei requisiti per l'iscrizione; in tal caso gli operatori cancellati dovranno restituire l'eventuale contributo riscosso maggiorato degli interessi legali. La Regione comunica al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda agrituristica l'avvenuta iscrizione e cancellazione della stessa dall'elenco di cui al comma 1.
7. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio iscritto nell'elenco regionale, il subentrante è tenuto a ripresentare la documentazione richiesta per la nuova iscrizione.


1. I soggetti di cui all'articolo 4 iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9 che intendano esercitare attività agrituristiche devono presentare, al Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, nonché delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da utilizzare per uso agrituristico, della capacità ricettiva e dei periodi di esercizio dell'attività.
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) documentazione da cui risulti che il soggetto richiedente non si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 11 e 92 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59;
b) certificato di sana e robusta costituzione fisica e di idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva delle persone che la esercitano;
c) parere favorevole dell'azienda sanitaria competente sull'idoneità degli immobili e dei locali da utilizzare per le attività agrituristiche;
d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 1;
e) autorizzazione del proprietario se la richiesta viene avanzata da un imprenditore agricolo che conduce l'azienda a titolo diverso da quello di proprietà.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia l'autorizzazione che abilita allo svolgimento dell'attività agrituristica ovvero comunica al richiedente il provvedimento di diniego.
4. Trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che vi sia stata alcuna pronuncia, la domanda si intende accolta.
5. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato, altresì, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, quinto e sesto comma, della legge 730/1985 e deve essere vidimato ogni anno da parte del Comune.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune invia alla Regione un elenco aggiornato degli operatori agrituristici autorizzati, con la localizzazione delle aziende e l'indicazione delle singole iniziative secondo un modello stabilito dalla Giunta regionale con apposito atto.


1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività agrituristiche deve:
a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione;
b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 10;
c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione stessa e le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 13;
d) provvedere alla registrazione e denuncia periodica delle generalità delle persone alloggiate nel rispetto delle forme e dei modi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
e) predisporre un foglio illustrativo dei prodotti tipici alimentari e delle bevande offerti dall'azienda agricola e metterlo a disposizione degli ospiti.



1. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 è sospesa dal Sindaco con provvedimento motivato per un periodo compreso tra i dieci e i trenta giorni, qualora venga accertato che l'operatore agrituristico abbia violato gli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. L'autorizzazione è revocata dal Sindaco con provvedimento motivato qualora si accerti che l'operatore agrituristico:
a) non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno;
b) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1 o contravvenuto agli obblighi di cui all'articolo 11;
c) abbia subito, nel corso dell'anno solare, più di due sospensioni ai sensi del comma 1;
d) non abbia rispettato i vincoli previsti dal programma regionale a norma dell'articolo 19 per la destinazione d'uso degli immobili beneficiari di contributi regionali .

3. Il provvedimento di revoca è comunicato dal Sindaco alla Regione al fine dell'aggiornamento degli elenchi.


1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica comunicano, entro il 1° ottobre di ogni anno al Comune competente per territorio mediante appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale, i prezzi giornalieri minimi e massimi che intendono praticare a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare, a modifica di quelli inoltrati, i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.
2. Nei locali di accesso o di ricevimento degli ospiti deve essere esposta una tabella riassuntiva dei prezzi praticati per i servizi offerti, compreso l'elenco delle camere con l'indicazione, per ciascuna di esse, dei principali servizi e attrezzature disponibili, dei letti aggiungibili e dei prezzi massimi applicabili.
3. In ogni camera deve essere esposto il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi ad esso collegati.


1. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, quando la ricettività complessiva aziendale sia superiore a sei camere o venticinque posti per la somministrazione di pasti e bevande. Negli altri casi è comunque prescritta la predisposizione di soluzioni con ausili anche provvisori e mobili che agevolino il superamento delle barriere architettoniche. Sono fatti salvi i casi in cui l'eliminazione di tali barriere comporti modifiche alle strutture degli edifici di particolare valore architettonico compresi nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13.


1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 8 marzo 1990, n. 13, negli edifici utilizzati per le attività agrituristiche sono ammessi gli interventi di recupero previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 nonché quelli di ampliamento previsti dalle normative urbanistiche comunali.
2. Le opere di recupero e di ampliamento devono essere eseguite nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche paesistico-ambientali delle zone interessate sulla base degli indirizzi tecnici emanati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


1. La Giunta regionale attua indagini periodiche su tutto il territorio regionale al fine di acquisire una completa conoscenza delle potenzialità di sviluppo agrituristico del territorio medesimo e delle sue vocazioni naturali e predispone il programma regionale in materia.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva ogni tre anni il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 730/1985 e della l.r.5 settembre 1992, n. 46.
3. La prima stesura del programma regionale agrituristico deve essere presentata al Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


1. La Regione con apposito provvedimento effettua la classificazione delle strutture ricettive agrituristiche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
2. Le strutture ricettive agrituristiche sono classificate, in base ai requisiti posseduti, con l'assegnazione di un numero massimo di cinque simboli raffiguranti lo stemma della Regione; la classificazione viene effettuata con l'attribuzione di un numero di simboli rapportato al punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti corrispondenti ai singoli requisiti posseduti.
3. I requisiti per la determinazione della classifica verranno definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'attribuzione della classifica, effettuata ai sensi del comma 1, è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristica.
5. La denuncia dei requisiti dell'azienda avviene da parte del titolare, o del legale rappresentante per la forma associata, in occasione della presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione comunale all'esercizio di attività agrituristiche ed è accompagnata da una richiesta di assegnazione di una determinata classifica presentata utilizzando appositi modelli predisposti dalla Giunta regionale. Sulla base di tale richiesta, il Comune assegna la relativa classifica.
6. La classificazione viene rivista a richiesta dell'operatore agrituristico e comunque verificata dal Comune ogni triennio.


1. La Regione concede contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli singoli o associati che siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 9.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le seguenti iniziative:
a) ristrutturazione e sistemazione di locali da destinare alle attività agrituristiche in fabbricati al servizio dell'azienda agricola e non più indispensabili all'esercizio dell'attività agricola e adattamento di spazi aperti da destinare alla sosta dei campeggiatori;
b) arredamento dei locali di cui alla lettera a). Ove gli arredi riguardino le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c), d) ed e), i contributi sono concessi solo se i beneficiari esercitino anche le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo articolo;
c) realizzazione di itinerari, di strutture sportive e ricreative connesse alle attività agricole e agrituristiche, con preferenza per quelle gestite in forma associata da operatori agrituristici.

3. I contributi in conto capitale per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 2 sono concessi sulla spesa ritenuta ammissibile nelle percentuali previste dalle norme comunitarie di finanziamento degli investimenti nel settore agricolo, con preferenza per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale che risiedano in azienda o che, attraverso un piano di sviluppo aziendale favoriscano il pieno utilizzo o l'inserimento di manodopera giovanile.


1. Le opere e gli allestimenti finanziati ai sensi dell'articolo 18 sono vincolati alla loro specifica destinazione a decorrere dalla data di concessione dei contributi per la durata di anni dieci.
2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a presentare atto formale da trascrivere a proprie spese nel quale si impegnano al mantenimento della destinazione degli immobili o degli allestimenti vincolati, ai sensi degli articoli 2643 e 2672 del Codice Civile.
3. L'elenco delle strutture sottoposte al vincolo di cui al comma 1 è tenuto dalla Giunta regionale.


1. La Regione, anche ai sensi del programma regionale agrituristico di cui all'articolo 16, incentiva e coordina iniziative promozionali per la formazione dell'offerta agrituristica in collaborazione con gli enti locali, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, operanti nel territorio regionale.
2. Sono ammesse a contributo:
a) le iniziative di diffusione della conoscenza dell'agriturismo nelle scuole e nel mondo del lavoro;
b) le pubblicazioni relative alle caratteristiche delle aziende agrituristiche operanti ed agli itinerari agrituristici;
c) altre iniziative volte a migliorare la diffusione delle informazioni sull'offerta agrituristica regionale;
d) le iniziative di formazione e valorizzazione del settore promosse dal Centro servizi regionale per l'agriturismo.



1. La Regione e gli enti locali, a norma della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 e della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2, assumono iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici.


1. La vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge sono esercitati dai Comuni e dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti.


1. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
2. Per chi opera senza l'autorizzazione comunale di cui all'articolo 10 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 15.000.000. Il Sindaco, con propria ordinanza, dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione, la quale non può essere nuovamente rilasciata prima che sia decorso un anno dal provvedimento di chiusura.
3. Il titolare di impresa agrituristica che utilizza i locali e gli spazi destinati ad alloggiare gli ospiti per un numero di posti superiore a quello autorizzato è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a dieci volte il prezzo praticato per il servizio per ciascun ospite riscontrato in esubero.
4. E' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000 nei casi di:
a) attribuzione al proprio esercizio con scritti, stampati ovvero pubblicazioni con qualsiasi altro mezzo, di un'attrezzatura non conforme a quella esistente o di una denominazione diversa da quella autorizzata;
b) mancato rispetto dei periodi di apertura dichiarati;
c) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge non altrimenti sanzionati.

5. Nel caso in cui venga commessa la stessa infrazione entro i due anni successivi, le sanzioni pecuniarie previste dai commi precedenti sono raddoppiate; viene altresì disposta la chiusura dell'esercizio da tre a trenta giorni. In caso di reiterate violazioni, il Comune può procedere alla revoca dell'autorizzazione.
6. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni territorialmente competenti ai sensi della l.r. 5 luglio 1983, n. 16. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni per mancata comunicazione dei prezzi e per omessa esposizione delle tabelle e dei cartelli prezzi provvede la Provincia.
7. Le somme dovute a titolo di sanzione sono direttamente introitate dai Comuni o dalle Province.
CAPO II
Turismo rurale



1. Per turismo rurale s'intende una specifica articolazione dell'offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
2. In particolare, l'attività di turismo rurale deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato così come delimitato dagli strumenti urbanistici vigenti, che mantengano le caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona.
3. La ristorazione deve basarsi su un'offerta gastronomica tipica della zona che utilizza come materie prime almeno il 70 per cento dei prodotti acquisiti direttamente da aziende e cooperative agricole della Regione.
4. Gli arredi ed i servizi degli immobili e delle strutture debbono ispirarsi alla cultura rurale della zona.


1. Sono esercizi di turismo rurale:
a) le country-houses così come definite dalla l.r. 12 agosto 1994, n. 31;
b) i centri rurali di ristoro e degustazione. Si tratta di aziende che trasformano immobili e strutture non più necessarie alla conduzione dell'attività agricola per offrire ristorazione e degustazione di piatti tipici della zona utilizzando materie prime ottenute dall'azienda o provenienti dalle produzioni regionali di riferimento;
c) centri sportivi, centri di organizzazione del tempo libero e centri culturali. Si tratta di aziende che trasformano immobili e/o attrezzano gli spazi aperti disponibili per gestire attività culturali, didattiche, di divulgazione delle tradizioni rurali e per il tempo libero all'aperto.



1. Il turismo rurale è a tutti gli effetti attività di ricezione extra-alberghiera.


1. Sono operatori di turismo rurale gli esercenti di cui all'articolo 25, in possesso dei requisiti richiesti dalla l.r. 31/1994, iscritti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale.
2. L'iscrizione e la cancellazione dall'elenco sono decise, sulla base dei requisiti della presente legge, a norma del comma 4 dell'articolo 9.


1. L'esercizio del turismo rurale comporta il rispetto di tutte le norme definite dalla l.r. 31/1994.
2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente non può essere regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore agricolo.
CAPO III
Disposizioni transitorie e finali



1. Le aziende già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi della precedente legislazione e non conformi ai requisiti stabiliti dall'articolo 5 si considerano autorizzate purché rispettino quanto stabilito dal medesimo articolo e mantengano il rapporto di connessione e complementarità di cui all'articolo 3.
2. Entro i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i titolari delle aziende, di cui al comma 1, che non intendano adeguarsi alle condizioni previste dalla presente legge, possono richiedere al Comune competente la trasformazione dell'autorizzazione agrituristica in autorizzazione all'esercizio di turismo rurale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25. Il Comune provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, anche in deroga al numero di autorizzazioni consentito dal piano comunale del commercio in vigore, previo accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 27. Non sono altresì tenuti ad alcun versamento per gli oneri di urbanizzazione relativi alle opere realizzate ai sensi della l.r. 6 giugno 1987, n. 25.
3. Nel caso di cui al comma 2, i titolari delle aziende non sono tenuti a restituire il contributo regionale percepito per l'attività agrituristica.
4. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le aziende agrituristiche già iscritte all'albo, nel rispetto del rapporto di connessione e complementarità di cui all'articolo 3, che siano in grado di approvvigionarsi per almeno il 45 per cento dalla produzione aziendale, possono conservare un numero di posti a tavola fino a 100, purché garantiscano ospitalità in alloggi.


1. Per l'attuazione dell'attività e degli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata per ciascuno degli anni 1997 e 1998 la spesa di lire 600.000.000.
2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede:
a) per l'anno 1997 con stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1997 mediante impiego dell'accantonamento di cui alla partita 5 dell'elenco 7;
b) per l'anno 1998 mediante impiego dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1997/1999 a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per il detto anno di cui alla medesima partita 5 dell'elenco 2;
c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei proventi derivanti dai tributi propri della Regione.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1, sono iscritte:
a) nel bilancio per l'anno 1997, a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno, con la denominazione sottoindicata ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributo in conto capitale a sostegno dell'agriturismo compresi studi e promozione del settore sino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità assegnate", lire 600.000.000;
b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio di previsione per l'anno 1997 sono ridotti di lire 600 milioni.


1. La l.r. 6 giugno 1987, n. 25 è abrogata.


1. Gli effetti della presente legge sono subordinati al parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

Allegati

(articolo 7, comma 1)

Norme igienico sanitarie
















































































































1. Gli alloggi agrituristici devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Possono essere concesse deroghe relativamente all'altezza dei locali abitabili ed ai rapporti tra superficie finestrata e superficie del pavimento finalizzate a mantenere le caratteristiche tipiche dell'edificio rurale tradizionale da adibire all'uso agrituristico.
2. Gli alloggi agrituristici devono essere dotati dei servizi igienico-sanitari di wc e bidet con cacciata di acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia in ragione di almeno 1 ogni 8 persone o frazione di 8 superiore a 4 comprese le persone appartenenti al nucleo familiare o conviventi.
3. Per i campeggiatori che utilizzano gli spazi aperti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, i servizi igienico sanitari e le forniture di acqua e di energia elettrica devono essere congruamente garantiti dai servizi esistenti od ottenibili all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola. La superficie da destinare a tenda o altro mezzo autonomo di soggiorno deve essere non inferiore a 60 mq, distinta o meno in piazzola e comunque comprensiva del posto auto. La sistemazione di tale superficie deve essere a prova di acqua o di polvere, realizzabile anche con inerbimento del terreno. La superficie complessiva degli spazi aperti deve essere dotata di almeno un erogatore di acqua potabile, di idonea illuminazione e di un congruo numero di prese di corrente elettrica.
4. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione dei pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La rispondenza dell'idoneità dei locali, degli immobili e delle attrezzature utilizzati per tali attività ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 legge 30 aprile 1962, n. 283, dovrà tenere conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici utilizzati e dell'effettiva dimensione dell'attività svolta.
6. Per l'autorizzazione di cui al punto 5, i locali adibiti a cucina debbono avere: pareti fino a 2 metri lavabili e disinfettabili. Possono essere utilizzati a questo scopo: piastrelle, pitture idrofughe, rivestimenti con sostanze o laminati plastici, pavimento lavabile e disinfettabile quindi fondamentalmente ben connesso; soffitto che non permetta attecchimento di muffe e caduta di polvere; finestrature protette da retine antimosche; lavello fornito di erogatore d'acqua, distributore di sapone e asciugamani a perdere; contenitore per rifiuti con comando a pedale; cappa sovrastante il punto di cottura tale da poter convogliare all'esterno i fumi e i vapori; tavoli da lavoro con superficie lavabile e armadietti. Qualora si rendesse necessario il servizio igienico riservato al personale di cucina, questo può essere anche non adiacente alla cucina medesima.
7. Per le aziende che esercitano la sola somministrazione di spuntini e bevande sarà necessario ricavare, per la sola preparazione degli stessi, eventualmente nella stessa cucina familiare, un settore, uno spazio, un angolo con piano di lavoro lavabile e disinfettabile. Il servizio igienico potrà essere quello familiare.
8. Nel caso dell'uso diretto da parte dell'ospite della cucina per gli alloggi agrituristici si può rendere disponibile anche la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo.
9. Nell'ipotesi di 8 ospiti e/o di 16 pasti giornalieri è utilizzabile la cucina dell'abitazione dell'imprenditore agricolo. Il servizio igienico potrà essere quello familiare.
10. Il personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti, alimenti e bevande dovrà essere munito di libretto di idoneità sanitaria. Qualora l'azienda agricola organizzi attività didattiche, culturali e ricreative nei confronti di ospiti giornalieri, dovrà essere previsto almeno un servizio igienico ogni 15 ospiti o frazione di 15. Per la sicurezza degli impianti valgono le norme di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46.
11. Le piscine facenti parte di aziende agrituristiche, che esercitano esclusivamente le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge sono da considerare ad uso privato qualora presentino i seguenti requisiti e ricorrano le seguenti condizioni:
  a) siano a servizio di una ricettività non superiore a 30 persone;
  b) la superficie della vasca non superi i 140 mq;
  c) la profondità massima dell'acqua non superi i 180 cm;
  d) siano ubicate in un'area adeguatamente separata dalle restanti pertinenze aziendali.
  Per le piscine già esistenti all'entrata in vigore della legge è ammessa una difformità fino ad una superficie della vasca non superiore ai 200 mq.. E' fatta salva la normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.
12. La macellazione ad uso familiare non è consentita tranne che per i suini ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di vigilanza sanitaria delle carni di cui al r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298. La macellazione in azienda è consentita pure per i volatili, i conigli e la selvaggina d'allevamento ai sensi del d.p.r. 8 giugno 1982, n. 503 e del d.p.r. 30 dicembre 1992, n. 559 e gli ovicaprini fino a tre capi settimanali. Nel caso in cui l'attività di macellazione sia inferiore a 100 capi settimanali di specie di bassa corte, è sufficiente che essa sia svolta in un locale polifunzionale, nel quale le operazioni di stordimento, dissanguamento, spellatura e spennatura, di eviscerazione ed eventuale confezionamento vengano effettuate in settori distinti e lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato secondo le norme vigenti.
13. In riferimento al rispetto degli articoli 86, 89 e 90 del regolamento edilizio tipo del 14 settembre 1989, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti gli impianti di smaltimento delle acque luride ed il loro dimensionamento alle aziende agrituristiche può essere concessa la deroga in relazione alle effettive dimensioni e capacità ricettive. Per l'applicazione del comma 3, lettera b), dell'articolo 90 dello stesso regolamento, la capacità della fossa settica va dimensionata sulla base di calcoli effettivi e non in base al parametro dato di 0,50 mc. per abitante equivalente. Alle aziende di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, per lo smaltimento dei liquami, si concede la deroga prevista dall'articolo 86, comma 11, del summenzionato regolamento.
14. Nelle aziende agrituristiche possono essere preparati prodotti detti di seconda trasformazione a base di carne (insaccati freschi o stagionati), di ortaggi e frutta (marmellate, conserve ecc.). In considerazione dell'esiguità ed occasionalità delle lavorazioni di cui sopra effettuate nelle aziende agrituristiche può essere consentito l'utilizzo del locale cucina e delle attrezzature in esso presenti, purché in giornate e orari precedentemente concordati con il settore veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per i necessari controlli sanitari. I prodotti di salumeria, le marmellate, le conserve e le altre produzioni di seconda trasformazione, lavorati secondo le tecniche tradizionali tipiche del luogo, destinati alla vendita e/o alla somministrazione sul luogo, devono essere etichettati ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. L'etichetta deve riportare le seguenti indicazioni:
  a) nome della ditta (facoltativo);
  b) denominazione di vendita (obbligatorio);
  c) elenco ingredienti (obbligatorio);
  d) indirizzo del produttore (facoltativo);
  e) data di produzione (obbligatoria anche per i prodotti destinati alla somministrazione diretta, in base all'ordinanza del Ministero sanità 14 febbraio 1968).
15. Per quanto concerne la possibilità di sottoporre a congelazione le carni macellate in azienda da destinare alla vendita o alla somministrazione, è necessario che questa venga espressamente indicata sul provvedimento autorizzativo dall'autorità sanitaria. Le carni destinate ad essere congelate devono essere opportunamente confezionate in un involucro e riportare le indicazioni obbligatorie previste dalle norme in vigore, tra le quali la data di congelazione e quella concernente lo stato fisico del prodotto (es. categoria commerciale se il prodotto è congelato o fresco). Il parere favorevole da parte del servizio veterinario dell'attività di congelazione è subordinato all'accertamento della presenza di adeguati frigoriferi, uno per la congelazione e uno per il deposito, in grado di assicurare il raggiungimento di temperature di meno 20° C e il mantenimento di temperature di conservazione inferiore a meno 15° C. Vige l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui alla legge 283/1962 e al d.p.r. 26 marzo 1980, n. 327 per i locali ove viene effettuata la vendita dei prodotti alimentari dell'azienda, in particolare se si tratta di alimenti sfusi e/o venduti a peso. Di qui la necessità, se del caso, della presenza di idoneo frigorifero, eventuale piano di lavoro lavabile e disinfettabile, lavandino con acqua corrente.