Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1999, n. 30
Titolo:Modificazioni della L.R. 6 giugno 1988, n. 19, concernente: "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt".
Pubblicazione:(B.u.r. 5 novembre 1999, n. 107)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 6 giugno 1988, n. 19 è aggiunta la seguente:
"c) la comunicazione dell'avvio del procedimento con raccomandata a.r. ai soggetti direttamente interessati, indicati dall'ente che richiede l'autorizzazione.".

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/1988, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Entro sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione dell'avviso nel bollettino ufficiale della Regione, il dirigente del servizio competente, su richiesta del responsabile del procedimento, indice la conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44, al fine di:
a) esaminare le opposizioni e le osservazioni pervenute o espresse nell'ambito della conferenza medesima;
b) effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici affidati alla cura delle amministrazioni ed enti interessati e, in particolare, degli enti di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, e all'articolo 13, comma 1;
c) acquisire i pareri e assensi comunque denominati da parte delle amministrazioni ed enti di cui alla lettera b), ivi compreso il parere di cui all'articolo 6, comma 3;
d) valutare la fattibilità di soluzioni alternative nel caso di incidenza dei progetti su aree sottoposte a tutela paesaggistica o paesistico ambientale.
4. La conferenza dei servizi di cui al comma 3 provvede anche alla verifica di altri soggetti da coinvolgere, all'indicazione di eventuali condizioni e, in caso di contrasto fra le condizioni indicate da due o più enti ed amministrazioni, individua quale condizione debba essere considerata di preminente interesse pubblico.".

3. Il comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 19/1988 è sostituito dal seguente:
"6. Il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo riferisce in sede istruttoria, ove il rilascio dell'autorizzazione non sia di sua spettanza, al dirigente del servizio competente in materia di lavori pubblici sul merito delle eventuali controdeduzioni pervenute, fatta salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni sotto il profilo tecnico.".


Art. 2

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/1988 è aggiunto il seguente comma:
"1. bis. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione dà atto delle osservazioni pervenute e delle determinazioni assunte.".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/1988 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso in cui gli organi e gli enti di cui ai commi 4 e 5 o il Comune, nell'ipotesi prevista dall'articolo 6, comma 4, abbiano espresso parere negativo al rilascio dell'autorizzazione, il Presidente della Giunta regionale emana il provvedimento di autorizzazione previo parere del servizio lavori pubblici che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.".

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 19/1988 è aggiunto il seguente:
"10. In nessun caso si procede al rilascio di autorizzazioni provvisorie.".


Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 19/1988 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso in cui l'area individuata per l'insediamento delle opere edilizie, di cui ai commi 1 e 2, non abbia conforme destinazione nello strumento urbanistico vigente e per l'impianto sia prevista o richiesta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, il Comune esprime il proprio parere in merito alla localizzazione dell'opera nella conferenza dei servizi di cui all'articolo 4.".


Art. 4

1. L'articolo 7 della l.r. 19/1988 è abrogato.