Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1999, n. 34
Titolo:Modifiche alla L.R. 22 Luglio 1997, n. 44 concernente: "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione" così come modificata con la L.R. 26 maggio 1998, n. 14.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 dicembre 1999, n. 125)
Stato:Abrogata
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Edilizia abitativa
Note:Abrogata dall'art. 34, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36.

Sommario





1. Il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è sostituito dal seguente:
"6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe".



1. L'articolo 78 della l.r. 44/1997 va interpretato nel senso che le disposizioni della medesima l.r. 44/1997 e sue successive modificazioni, ivi comprese quelle relative alla determinazione dei canoni locativi, devono essere applicate agli alloggi di edilizia agevolata già realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.