Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 17 dicembre 1999, n. 34 |
Titolo: | Modifiche alla L.R. 22 Luglio 1997, n. 44 concernente: "Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione" così come modificata con la L.R. 26 maggio 1998, n. 14. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 23 dicembre 1999, n. 125) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | EDILIZIA |
Materia: | Edilizia abitativa |
Note: | Abrogata dall'art. 34, l.r. 16 dicembre 2005, n. 36. |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all'articolo 49 della l.r. 44/1997)
Art. 2 (Interpretazione autentica dell'articolo 78 della l.r. 44/1997)
Art. 2 (Interpretazione autentica dell'articolo 78 della l.r. 44/1997)
1. Il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 è sostituito dal seguente:
"6. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe".
1. L'articolo 78 della l.r. 44/1997 va interpretato nel senso che le disposizioni della medesima l.r. 44/1997 e sue successive modificazioni, ivi comprese quelle relative alla determinazione dei canoni locativi, devono essere applicate agli alloggi di edilizia agevolata già realizzati o recuperati da enti pubblici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.