Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale".
Pubblicazione:( B.U. 20 gennaio 2000, n. 6 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario




Art. 1

l. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 è inserita la seguente:
"a bis) dispongano di una propria sede nell'ambito del territorio regionale;".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1993 è sostituita dalla seguente:
"b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività altamente qualificata e continuativa di valore scientifico-culturale di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali e di pubblicazioni;".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1993 è sostituita dalla seguente:
"c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organizzazione;".

4. Il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/1993 sono abrogati.
5. Dopo l'articolo 5 della l.r. 7/1993 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis - (Controlli)
1. La Giunta regionale esercita, anche avvalendosi delle Amministrazioni provinciali, attraverso verifiche con periodicità annuale, il controllo sul funzionamento e sull'attività svolta dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 2.
2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.".


Art. 2

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2 della l.r. 7/1993 dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dallo stesso articolo, così come modificato dalla presente legge.