Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 |
Titolo: | Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 gennaio 1993, n. 7 concernente "Norme per il riconoscimento e l'erogazione di contributi a enti, istituti, fondazioni e associazioni culturali di rilevante interesse regionale". |
Pubblicazione: | ( B.U. 20 gennaio 2000, n. 6 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4. Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi. |
Sommario
l. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 27 gennaio 1993, n. 7 è inserita la seguente:
"a bis) dispongano di una propria sede nell'ambito del territorio regionale;".
2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1993 è sostituita dalla seguente:
"b) svolgano, sulla base di una programmazione pluriennale, attività altamente qualificata e continuativa di valore scientifico-culturale di rilevanza regionale e che non sia finalizzata prevalentemente ad attività editoriali e di pubblicazioni;".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 7/1993 è sostituita dalla seguente:
"c) svolgano attività da almeno tre anni nella regione e dispongano di strutture, attrezzature e adeguata organizzazione;".
4. Il comma 6 dell'articolo 2 e il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/1993 sono abrogati.
5. Dopo l'articolo 5 della l.r. 7/1993 è inserito il seguente:
"Art. 5 bis - (Controlli)
1. La Giunta regionale esercita, anche avvalendosi delle Amministrazioni provinciali, attraverso verifiche con periodicità annuale, il controllo sul funzionamento e sull'attività svolta dai soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 2.
2. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 2, ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività, la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la cancellazione dal registro e la revoca delle erogazioni economiche concesse a qualsiasi titolo ai sensi della presente legge.".
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvede alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 2 della l.r. 7/1993 dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dallo stesso articolo, così come modificato dalla presente legge.