Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2000, n. 3
Titolo:Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 44 "Interventi a favore delle attività produttive che hanno subito danni in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997".
Pubblicazione:(B.u.r. 3 febbraio 2000, n. 10)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:PROTEZIONE CIVILE
Materia:Eventi calamitosi

Sommario




Art. 1

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 23 dicembre 1998, n. 44 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis (Ulteriori provvidenze per le attività produttive extragricole)
1. Le imprese del settore extragricolo, di cui all'articolo 1, aventi sede o unità produttive in uno dei comuni individuati dalla delibera della Giunta regionale n. 789 del 29 marzo 1999, possono accedere ad ulteriori contributi in conto capitale, per un periodo di tempo non superiore all'ultimazione dei lavori sulle strutture interessate, con apposita certificazione dei competenti organi, per:
a) la sospensione temporanea della propria attività per il periodo necessario ad eseguire i lavori di riparazione dell'edificio sede dell'attività stessa;
b) la sospensione temporanea della propria attività a causa di interventi di riparazione o ricostruzione che, pur non riguardando direttamente l'edificio ove ha sede l'attività di impresa, ne impediscano comunque lo svolgimento;
c) il trasferimento della sede o dell'attività produttiva nell'ambito dello stesso comune o in un'altra località della regione, per uno dei motivi di cui alle lettere a) e b).
2. Il contributo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è pari al 20 per cento del fatturato del corrispondente periodo antecedente al sisma del 26 settembre 1997.
3. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 1 è pari al costo del trasferimento dell'attività, ivi compreso quello necessario per il rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del trasferimento, comprensivo dell'eventuale maggiore onere per il costo di locazione dei relativi locali oppure derivante dall'acquisto di moduli prefabbricati.
4. Il contributo di cui alla lettera c) del comma 1 comporta anche la corresponsione del contributo di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, nel caso in cui il trasferimento comporti la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni.".


Art. 2

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 44/1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 4 bis (Requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 2 bis)
1. Il periodo di interruzione o di trasferimento dell'attività nei casi di cui all'articolo 2 bis, è attestato dal Comune ove ha sede l'attività.
2. Nel caso di imprese costituite precedentemente al 26 settembre 1997, il calcolo del contributo è determinato sulla base di quanto già stabilito dalla delibera della Giunta regionale n. 138 del 25 gennaio 1999.
3. Nel caso di imprese costituite posteriormente al 26 settembre 1997 e costrette a sospendere l'attività per lavori di riparazione o di ricostruzione anche non riguardanti l'edificio ove si svolge la stessa, il calcolo del contributo è determinato raffrontando il periodo di sospensione dell'attività con un analogo periodo di esercizio antecedente all'interruzione, o in alternativa, considerando la media giornaliera del fatturato prodotto dalla data della costituzione alla data di interruzione dell'attività, rapportata comunque alla durata del periodo di sospensione dell'attività stessa.".


Art. 3

1. Alla copertura dell'onere finanziario si provvede con le disponibilità derivanti dalle risorse di cui all'articolo 15 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6 convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61.

Art. 4

1. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della l.r. 44/1998, nel rispetto delle norme statali e regionali in materia di semplificazione dei procedimenti.