Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 10 |
Titolo: | Modificazione della Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 concernente "Interventi a favore della famiglia". |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 marzo 2000, n. 24) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10 agosto 1998, n. 30 č aggiunta la seguente:
"f bis) per azioni volte a favorire il ricongiungimento familiare del coniuge o dei figli minori, anche dello straniero in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale vigente, ivi compresa l'erogazione di contributi sulle spese di viaggio del familiare e, per i minori, dell'eventuale accompagnatore;".
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina per l'anno 2000 le modalitŕ e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, nonché i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo.