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Atto:LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2000, n. 11
Titolo:Interventi in favore dei soggetti non udenti.
Pubblicazione:(B.u.r. 2 marzo 2000, n. 24)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione tutela il diritto alla salute dei soggetti non udenti e rimuove gli ostacoli che si frappongono alla loro piena integrazione nel sistema scolastico e sociale.


1. Per la diagnosi precoce della ipoacusia i neonati sono sottoposti, entro sei giorni dalla nascita, a screening audiometrici per la funzione uditiva mediante idonea apparecchiatura presso l'unità operativa in cui è avvenuto il parto.
2. Nel caso il parto non sia avvenuto in un presidio o in una azienda ospedaliera, l'esame di cui al comma 1 viene effettuato nell'unità operativa di pediatria più vicina.


1. E' istituito, presso l'Azienda ospedaliera Salesi di Ancona, il "Centro di audiologia" con compiti di:
a) accertamento precoce delle ipoacusie infantili e dei danni uditivi anche attraverso l'esame dei "potenziali uditivi evocati";
b) studi e ricerche in merito al trattamento riabilitativo delle sordità;
c) raccolta dei dati patologici a fini cognitivi e invio degli stessi all'agenzia regionale sanitaria per l'elaborazione statistica e organizzativa.



1. L'Azienda USL in cui è iscritto il minore non udente provvede secondo le modalità stabilite dalla competente unità multidisciplinare per l'età evolutiva:
a) alla protesizzazione acustica e ai controlli periodici medico specialistici;
b) alla riabilitazione precoce del sordo con specifici interventi di recupero foniatrico, attuati da logopedisti presso l'Azienda USL, nel domicilio del minore audioleso e nella scuola in cui è iscritto.

2. Nei casi di sordità gravissima l'Azienda USL interviene con l'impianto cocleare.