Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 16 marzo 2000, n. 19
Titolo:Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base.
Pubblicazione:(B.u.r. 23 marzo 2000, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione assicura un'effettiva assistenza sanitaria di base a tutta la popolazione che abbia, di fatto, dimora abituale nel territorio marchigiano.


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'Azienda unità sanitaria locale inserisce in appositi elenchi per non residenti gli assistiti che, in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) prestano attività lavorativa anche a carattere stagionale o a tempo determinato;
b) sono inviati in missione in qualità di dipendenti pubblici o privati;
c) sono iscritti in una scuola o in un'università in qualità di studenti;
d) sono ricoverati in istituiti di cura o in case di riposo.

2. E' in ogni caso consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti delle Aziende unità sanitarie locali ai cittadini italiani che hanno i requisiti per essere iscritti nello schedario della popolazione temporanea di cui all'articolo 32 del d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223.
3. La facoltà di cui al comma 2 è riconosciuta altresì agli stranieri ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi degli assistiti del servizio sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa statale.
4. Le iscrizioni negli elenchi di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente accordo nazionale per la disciplina dei medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta. Nei medesimi elenchi sono iscritti anche i familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.


1. Le iscrizioni negli elenchi di cui all'articolo 2 sono effettuate su domanda degli interessati, anche per i familiari conviventi, con le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti con i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.
2. Alla domanda è allegato il documento di iscrizione negli elenchi dell'Azienda unità sanitaria locale di provenienza.
3. L'Azienda unità sanitaria locale di nuova iscrizione ha l'obbligo di richiedere la cancellazione dagli elenchi dell'Azienda di provenienza entro cinque giorni dall'avvenuta nuova iscrizione.


1. L'Azienda USL organizza l'assistenza sanitaria di base in maniera da garantire ai soggetti residenti in uno dei Comuni ricompresi nel proprio ambito circoscrizionale, la possibilità di scegliere il medico di fiducia tra quelli operanti in altro Comune dell'Azienda ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3.