Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2001, n. 4
Titolo:Gratuità delle prestazioni di emergenza e urgenza erogate dal pronto soccorso. Modificazioni all'articolo 20 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36.
Pubblicazione:(B.u.r. 15 febbraio 2001, n. 22)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 20 della l.r. 30 ottobre 1998, n. 36 è sostituito dal seguente:
"Art. 20 (Operazioni di soccorso e trasporto gratuite)
1. Le operazioni di soccorso e le operazioni di trasporto ad esse connesse sono erogate a titolo gratuito a tutti i pazienti che si trovano in condizioni di emergenza e urgenza derivanti da eventi acuti di qualsiasi causa e natura verificatisi nell'arco delle ventiquattro ore precedenti. Sono in ogni caso gratuite le operazioni di soccorso seguite dal ricovero ospedaliero del paziente.
2. Sono invece sottoposte al meccanismo della compartecipazione al costo le prestazioni di pronto soccorso che non rientrano nei casi previsti dal comma 1 e che possono essere erogate, senza alcun rischio per la salute del paziente, secondo le ordinarie procedure.
3. Nei casi di cui al comma 2, nell'ambito dell'obbligatoria applicazione del metodo del "triage" per l'accesso alle prestazioni di soccorso, di cui al punto 2 dell'allegato B della presente legge, il paziente deve essere informato, preventivamente all'erogazione della prestazione, della possibile compartecipazione al costo e delle possibilità alternative di usufruire della prestazione mediante le ordinarie procedure, comprensive del ricorso alla guardia medica che di norma deve essere ubicata all'interno dello stesso plesso sanitario.
4. Responsabile dell'applicazione dei commi 1 e 2 è il medico operante nelle unità di pronto soccorso o nei punti di primo intervento.
5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, determina con proprio atto le modalità di attuazione del metodo del "triage" per l'accesso alle prestazioni di soccorso e i criteri e l'entità dell'eventuale compartecipazione al costo per le prestazioni ordinarie erogate nelle strutture di pronto soccorso.
6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque in caso di trasporto disposto dalla centrale operativa e di accesso ai punti di primo intervento.
7. La Regione riconosce, anche economicamente, le operazioni di trasporto sanitario di emergenza eseguite da organizzazioni sanitarie extraregionali per le comunità marchigiane confinanti con altre regioni o con la Repubblica di San Marino, sempreché le stesse organizzazioni siano integrate mediante accordi o convenzioni con i sistemi di emergenza pubblici che operano nei rispettivi territori.".



Art. 2

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota parte delle spese per l'attuazione del servizio sanitario nazionale.