Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 13 marzo 2001, n. 7
Titolo:Modifica dell'art. 5 della Legge Regionale 29 dicembre 1997, n. 75 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attivitŕ e dei beni culturali".
Pubblicazione:( B.U. 22 marzo 2001, n. 39 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutivitŕ del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario




Art. 1

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 75 le parole "Nei trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 marzo di ogni anno".
2. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 75/1997 dopo le parole "La Provincia" sono aggiunte le seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno".