Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 giugno 2001, n. 13
Titolo:Modificazioni ed integrazioni della Legge Regionale 28 marzo 1988, n. 6 recante: "Norme in materia di artigianato in attuazione della legge 8 agosto 1985, n. 443".
Pubblicazione:(B.u.r. 28 giugno 2001, n. 70)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ARTIGIANATO - INDUSTRIA
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.

Sommario





1. L'articolo 4 della lr. 28 marzo 1988, n. 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 4 - Consorzi artigiani iscritti nella separata sezione dell'albo
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, previsti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono iscritti in separata sezione dell'albo e ad essi sono estese le agevolazioni per le imprese artigiane nei modi e nei limiti previsti dal secondo comma dello stesso articolo 6.
2. Ai fini previsti dal comma 1 i consorzi e le società consortili presentano domanda di iscrizione alla competente commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dalla loro costituzione.
3. Gli stessi consorzi e le società consortili sono altresì tenuti a presentare, unitamente alla domanda di iscrizione, copia dello statuto e dell'eventuale regolamento interno, l'elenco delle imprese associate, nonché a comunicare alla commissione le modifiche di fatto e di diritto intervenute successivamente e la cessazione del consorzio.
4. L'iscrizione nella separata sezione dell'albo dei consorzi e delle società consortili di cui al comma 1 è condizionata alla sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti direttamente accertata dalla commissione provinciale per l'artigianato.
5. Le modalità ed i termini per l'iscrizione nella separata sezione dell'albo sono quelli indicati dal precedente articolo 2, commi 9, 10 ed 11.
6. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 443/1985, nelle proporzioni ivi previste, soltanto se chiedono ed ottengono l'iscrizione alla separata sezione dell'albo.".







1. L'articolo 9 della l.r. 6/1988 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
1. Presso ogni capoluogo di provincia è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Commissione provinciale per l'artigianato, che dura in carica cinque anni.
2. Ciascuna commissione è composta da:
a) otto titolari di impresa artigiana, iscritti all'albo da almeno tre anni, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria regolarmente costituite ed operanti nella provincia e appartenenti a quelle più rappresentative a livello nazionale, facenti parte del CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, in base al loro grado di rappresentatività, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la composizione del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'INPS o suo delegato;
c) il responsabile della direzione provinciale del lavoro o suo delegato;
d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale e regionale, regolarmente costituite ed operanti nella provincia;
e) da un minimo di due ad un massimo di quattro esperti in materia giuridico-economica, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i nominativi indicati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e regionale, presenti nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella provincia, in ragione di un rappresentante per ciascuna di esse. A tal fine le candidature devono essere accompagnate da idoneo curriculum vitae.
3. Il Presidente della Giunta regionale chiede ai titolari delle competenze di cui al comma 2 le rispettive designazioni, che dovranno pervenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, e procede alla valida costituzione della Commissione entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della Commissione, purché siano stati designati i componenti di cui alla lettera a) del comma 2.
4. I componenti della Commissione decadono dalla carica in caso di perdita della qualifica posseduta o dei requisiti prescritti, ovvero in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale su segnalazione del Presidente della Commissione.
5. I componenti di cui al comma 2, lettere a), d) ed e) qualora risultino deceduti, dimissionari o decaduti sono sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1, su designazione delle stesse organizzazioni che li avevano originariamente indicati.
6. I componenti della Commissione eleggono il Presidente ed il Vicepresidente tra i membri di cui alla lettera a) del comma 2.
7. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione può chiamare a partecipare ai propri lavori, per la trattazione di particolari problemi, esperti nel campo economico, giuridico, finanziario, funzionari regionali o di altri Enti pubblici, sulla base di un programma annuale di lavoro preventivo.
9. La Commissione può organizzare al suo interno una sezione di lavoro con competenze istruttorie, composta da non più di sei membri.
10. La sezione di lavoro di cui al comma 9 è istituita con deliberazione della Commissione stessa ed il suo funzionamento è disciplinato dal regolamento previsto dall'articolo 15.".












1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 6/1988 è sostituito dal seguente:
"La convenzione assicura altresì ogni utile collegamento tra l'albo delle imprese artigiane ed il registro delle imprese di cui alla legge 580/1993 anche con riferimento al d.p.r.7 dicembre 1995, n. 581 ed alla legge 15 maggio 1997, n. 127.".



1. All'articolo 12 della l.r. 6/1988 è aggiunto il seguente comma:
"4. Ai componenti delle sezioni di lavoro delle Commissioni provinciali competono le indennità di presenza e le competenze di cui al comma 1.".



1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 6/1988:
a) il capo IV (Elezioni);
b) le parole "o delle operazioni elettorali" contenute nel comma 2 dell'articolo 17;
c) il comma 4 dell'articolo 17.