Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 12 maggio 1975, n. 29
Titolo:Compensi per la partecipazione ai concorsi indetti dagli Enti ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 maggio 1975, n. 24)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

Il trattamento di missione dovuto ai membri di organi di amministrazione degli enti ospedalieri chiamati a far parte di commissioni giudicatrici di concorso per assunzione di personale ospedaliero o di altre commissioni consultive nominate dalla stessa amministrazione, è stabilito nella misura di L. 15.000 per ogni seduta.
Il trattamento di missione dovuto ai dipendenti degli enti ospedalieri per la partecipazione alle medesime commissioni è quello previsto dal contratto nazionale in vigore.

Art. 2

Il compenso dovuto ai componenti delle stesse commissioni che non siano membri di organi di amministrazione o dipendenti di enti ospedalieri non può superare, oltre all'indennità di missione, 100.000 lire onnicomprensive.
Il limite di tale compenso viene stabilito da ciascuna amministrazione ospedaliera, sentita la giunta regionale.
In ogni caso e a qualunque titolo ai dipendenti dell'Ente Regione componenti delle commissioni giudicatrici di concorso, di cui all'art. 1, non è dovuto alcun compenso, salvo l'indennità di missione e il rimborso delle spese di viaggio.