Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 2002, n. 4
Titolo:Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 "Disciplina dell'agricoltura biologica".
Pubblicazione:(B.u.r. 11 aprile 2002, n. 52)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario




Art. 1

1. L'articolo 12 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 è sostituito dal seguente:
"Art. 12 - (Promozione dei prodotti biologici)
1. La Regione concede contributi ai Comuni, alle Aziende unità sanitarie locali, alle scuole e alle case di cura private che sperimentano l'introduzione di prodotti biologici nelle proprie mense scolastiche e negli ospedali per la realizzazione del menù biologico commisurato agli utenti interessati, per corsi di riqualificazione del personale di cucina, nonché per la stampa di materiale divulgativo. I contributi sono concessi fino al 50 per cento delle spese sostenute e comunque non oltre euro 77,47 per il primo anno e euro 38,73 per il secondo anno per ogni studente o posto letto che sia stato occupato".


Art. 2

1. All'articolo 13 della l.r. 76/1997, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli comunitari, statali e regionali aventi le medesime finalità, ad eccezione di quelli previsti nel regolamento CE 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, per un importo comunque pari o inferiore ai massimali ivi stabiliti.".