Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 13 |
Titolo: | Celebrazione del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori. |
Pubblicazione: | ( B.U. 01 agosto 2002, n. 87 ) |
Stato: | Abrogata |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attività culturali – Celebrazioni |
Note: | Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4. Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi. |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Programma di interventi per la celebrazione montessoriana)
Art. 3 (Attuazione del programma di interventi)
Art. 4 (Finanziamento e rendicontazione)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Programma di interventi per la celebrazione montessoriana)
Art. 3 (Attuazione del programma di interventi)
Art. 4 (Finanziamento e rendicontazione)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario della morte di Maria Montessori, promuove un programma di interventi volti alla conoscenza ed alla divulgazione del pensiero e dell'opera della pedagogista scomparsa, nonché all'attività di ricerca sul metodo pedagogico montessoriano e sulla sua validità ed applicabilità nella didattica educativo-formativa dei nidi, della scuola dell'infanzia e di quella di base.
1. Il programma di interventi di cui all'articolo 1 è finalizzato:
a) alla realizzazione di convegni, seminari di studio, ricerche, pubblicazioni sulla vita e sull'opera di Maria Montessori;
b) al recupero di testi originali di Maria Montessori per ampliare il patrimonio museale, nonché all'arricchimento del patrimonio librario della biblioteca pedagogica;
c) all'attivazione di un polo regionale per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento degli educatori, al fine di mantenere e potenziare l'applicazione della metodologia didattica montessoriana;
d) all'attuazione di iniziative a carattere didattico finalizzate alla divulgazione dell'opera della pedagogista;
e) alla realizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per il conseguimento delle finalità della presente legge.
1. Il programma di interventi di cui all'articolo 2 è predisposto ed attuato dal Comune di Chiaravalle, Centro Studi Casa Natale Maria Montessori, che si avvale della consulenza di un Comitato tecnico-scientifico composto da due studiosi dell'opera montessoriana, da un docente universitario, dal Coordinatore didattico delle strutture educative del Comune di Chiaravalle, dai responsabili dei servizi educativi del Comune di Chiaravalle e della corrispondente struttura della Regione, da due dirigenti scolastici, da un docente e da un rappresentante del Comitato tecnico Centro Studi Casa Natale Maria Montessori.
1. Alla copertura delle spese per la realizzazione dei programmi e delle attività stabiliti dal Comune di Chiaravalle, Centro Studi Casa Natale Maria Montessori, e dal Comitato scientifico, si provvede, oltre che con il contributo regionale, con fondi a carico del bilancio del Comune di Chiaravalle e con contributi di altri Enti pubblici e privati interessati alle iniziative.
2. Il Comune di Chiaravalle, Centro Studi Casa Natale Maria Montessori, trasmette alla Giunta regionale un documentato rendiconto delle spese sostenute con i finanziamenti regionali e una relazione illustrativa delle attività svolte.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, per l'anno 2002, è autorizzata la spesa di euro 51.645,69.
2. Alla copertura dell'onere derivante dallo stanziamento di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate nell'UPB 2.08.01, partita 6 dell'elenco 1 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2002.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte nella relativa unità previsionale di base a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione dei rispettivi bilanci.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa dell'UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 51.645,69.