Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 15
Titolo:

Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione.

Pubblicazione:( B.U. 08 agosto 2002, n. 88 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:

Errata corrige nel b.u.r. n. 100 del 12 settembre 2002.
Prima modificata dall'art. 12, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19; dall'art. 6, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1; dall'art. 6, comma 1, lettera jj), r.r. 4 dicembre 2004, n. 11; dall'art. 8, l.r. 23 febbraio 2005, n. 9; dall'art. 33, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, e dall'art. 12, comma 15, l.r. 2 agosto 2006, n. 13, poi abrogata dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.


La Corte costituzionale, con sentenza 172/2004, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. La presente legge promuove la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione, al fine di migliorare l'efficienza complessiva del sistema distributivo, favorire il contenimento dei prezzi e incrementare, anche qualitativamente, i servizi resi all'utenza, secondo i seguenti principi:
a) miglioramento del servizio agli utenti ed ai mezzi;
b) aumento del livello di erogato medio della rete di distribuzione dei carburanti;
c) razionalizzazione dell'assetto della rete, in funzione di un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta;
d) miglioramento delle condizioni di compatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti, di seguito denominati impianti, sul territorio;
e) eliminazione degli impianti che, per la loro ubicazione, recano pregiudizio a beni di interesse storico, artistico e ambientale;
f) chiusura degli impianti che costituiscono intralcio al traffico;
g) distribuzione omogenea dei prodotti sul territorio, evitandone la concentrazione, con equilibrata presenza delle varie tipologie di impianti e servizi offerti all'utenza;
h) incentivazione dell'uso di prodotti a basso contenuto inquinante, dei carburanti alternativi e dell'energia rinnovabile.



1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente che attiva le consultazioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, sono stabiliti:
a) gli elementi che costituiscono la rete di distribuzione e le caratteristiche che consentono la presenza di un impianto su un determinato territorio;
b) le tipologie minime di impianto;
c) la superficie minima delle aree di servizio;
d) le distanze minime fra gli impianti;
e) le zone omogenee comunali;
f) le procedure per l'apertura o la modifica degli impianti;
g) gli orari di apertura e le turnazioni;
h) le agevolazioni per le zone montane e i comuni svantaggiati;
i) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.



1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, compresi gli impianti autostradali;
b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche costituenti potenziamento ed al trasferimento degli impianti;
c) il rilascio delle autorizzazioni al prelievo ed al trasporto di carburanti in recipienti mobili;
d) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, per natanti da diporto ad uso pubblico, avio per uso pubblico, motovela e motopesca esente da accisa;
e) il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto temporaneo in caso di ristrutturazione totale o parziale degli impianti già autorizzati;
f) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
g) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
h) la fissazione degli orari e delle turnazioni;
i) l'applicazione delle sanzioni amministrative.

2. Spetta inoltre ai Comuni:
a) ricevere le comunicazioni relative al trasferimento della titolarità delle autorizzazioni e alle modifiche degli impianti non costituenti potenziamento;
b) verificare gli impianti in condizioni di incompatibilità con il territorio.

3. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni, della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2.


1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti sono realizzati, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2, in tutte le zone omogenee del piano regolatore generale comunale, ad eccezione delle zone A ai sensi del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444. Gli impianti possono essere realizzati anche nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale.
2. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, classificati come stazioni di servizio ai sensi del regolamento di cui all'articolo 2, possono essere esercitate attività commerciali al dettaglio qualificabili come esercizi di vicinato, ivi comprese le rivendite di giornali e riviste, nonché attività artigianali, ricettive, di servizio e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in deroga alle norme dei singoli piani di settore.
3. Le attività di cui al comma 2 sono accessorie all'attività di esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti e non possono essere trasferite autonomamente. Qualora l'impianto non sia dotato di apparecchiature tipo self-service pre-pagamento come definite nel regolamento di cui all'articolo 2, dette attività seguono gli orari e le turnazioni previste per gli impianti di distribuzione carburanti.
4. Nelle aree tutelate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, gli insediamenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di tutela.


1. Il Comune, in caso di ristrutturazione totale o parziale dell'impianto, rilascia l'autorizzazione all'esercizio provvisorio di un impianto temporaneo. La domanda è presentata dall'interessato unitamente ad una perizia giurata, redatta da un ingegnere o tecnico abilitato, attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici o artistici.


1. Prima di essere posti in esercizio, gli impianti oggetto di autorizzazione sono collaudati, su richiesta degli interessati al Comune competente per territorio, da una commissione costituita da un rappresentante dell'ufficio tecnico di finanza (UTF), da un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, da un funzionario della struttura regionale competente in materia di commercio e da un funzionario comunale, che svolge anche funzioni di segretario.
2. Il Comune, entro sette giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1, convoca la commissione di collaudo, che provvede entro i trenta giorni successivi.
3. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfetario a carico della ditta richiedente, il cui importo è stabilito dal regolamento di cui all'articolo 2. La ditta interessata, unitamente alla richiesta di cui al comma 1, esegue il versamento complessivo dovuto al Comune, il quale provvede alla liquidazione dei relativi compensi ai membri della commissione entro trenta giorni dalla data di effettuazione del collaudo.
4. Il collaudo è obbligatorio anche per le seguenti modifiche:
a) aggiunta di nuovi prodotti;
b) aggiunta di distributori per prodotti già autorizzati;
c) aumento del numero e della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
d) installazione dei dispositivi self-service pre-pagamento.

5. Le modifiche non soggette a collaudo devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali, documentato da un'attestazione, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere al Comune, al comando provinciale dei vigili del fuoco e all'UTF.


1. Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi qualora non vi ostino le esigenze dell'utenza. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la sospensione per tutta la durata dell'impedimento.
2. Il provvedimento che autorizza la sospensione dell'attività dell'impianto deve contenere l'obbligo per la ditta di rimettere in esercizio l'impianto alla scadenza del termine di sospensione autorizzato. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la revoca dell'autorizzazione.
3. La revoca dell'autorizzazione comporta lo smantellamento immediato dell'impianto con spese a carico del già titolare dell'autorizzazione.
4. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e potenziamenti sono ultimati nel termine massimo di dodici mesi dalla data di esecutività del provvedimento di autorizzazione, salvo proroga di ulteriori sei mesi che può essere concessa dal Comune, su richiesta presentata almeno un mese prima della data di scadenza del termine di ultimazione, in caso di comprovata impossibilità ad eseguire i lavori nel termine indicato. Nei casi di documentata causa di forza maggiore, il Comune può prorogare l'autorizzazione per tutta la durata dell'impedimento. Il superamento dei termini suddetti per un periodo inferiore a tre mesi determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 1; in caso di superamento eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.


1. La struttura regionale competente in materia procede alla costante verifica dei dati relativi alla consistenza e alla dinamica della rete di distribuzione dei carburanti, allo scopo di monitorare lo stato di attuazione dell'ammodernamento della rete.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni, l'UTF, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, l'ANAS, le Province, i titolari delle autorizzazioni, nonché i gestori degli impianti, trasmettono, su richiesta della Regione, i dati necessari, utilizzando l'apposito modello predisposto dalla struttura regionale competente I Comuni trasmettono altresì alla Regione copia degli atti amministrativi adottati.
3. La struttura di cui al comma 1 svolge altresì la funzione di osservatorio permanente per l'analisi e lo studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore attraverso la raccolta e l'aggiornamento delle informazioni sulla rete distributiva in una banca dati informatizzata, nonché attraverso la promozione di indagini e ricerche e la realizzazione di strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.
4. Con successivo accordo con altre Regioni interessate può essere costituito un osservatorio interregionale, quale organo comune per il migliore esercizio delle funzioni in materia.


1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale con compiti di analisi e di formulazione di proposte in ordine al processo di ristrutturazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti.
2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2.



1 E' considerato incompatibile l'impianto che versa in una delle seguenti condizioni:
a) è privo di fuori strada;
b) è situato in zona A ai sensi del vigente piano regolatore generale;
c) crea intralcio al traffico;
d) ha accessi non conformi alle disposizioni del codice della strada;
e) non è provvisto di servizi igienico-sanitari per gli utenti, anche con handicap, ove si tratti di stazione di servizio o stazione di rifornimento;
f) è localizzato fuori del centro abitato, in corrispondenza di biforcazioni di strade con incroci ad ipsilon e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
g) è localizzato fuori del centro abitato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri 100, salvo si tratti di un unico impianto.

2. I Comuni verificano la compatibilità degli impianti in esercizio, secondo quanto stabilito al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2. I Comuni presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora pendenti i procedimenti relativi alle verifiche di cui all'articolo 1, comma 5, del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni sono tenuti alla reiterazione dei controlli secondo quanto previsto dalla presente legge.
3. L'esito della verifica di cui al comma 2 è comunicato nei trenta giorni successivi al titolare dell'impianto e alla struttura regionale competente. Gli impianti risultati incompatibili possono essere adeguati entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione predetta; trascorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione decade e l'impianto deve essere smantellato.


1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché da personale regionale all'uopo incaricato dal dirigente della struttura regionale competente in materia di carburanti. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a consentire agli incaricati il libero accesso agli impianti, nonché a fornire tutte le informazioni richieste.
2. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione delle prescrizioni vincolanti previste dalle leggi o dal regolamento di cui all'articolo 2, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1 e previa diffida, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.


1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000 colui che:
a) mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;
b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione;
c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;
d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli esterni all'impresa;
e) rifornisce utenti sprovvisti di recipienti mobili conformi alle norme di sicurezza o operatori privi di autorizzazione; per recipienti mobili con quantitativi inferiori a litri 30 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 100;
f) attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 6.

2. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 colui che:
a) effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;
b) attiva le modifiche all'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, in mancanza dell'attestazione ivi richiesta;
c) non espone il cartello relativo alle turnazioni e ai prezzi praticati;
d) non rispetta gli orari.

3. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione; ove ciò non sia possibile, l'impianto viene smantellato.


1. Le domande di autorizzazione già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge sono esaminate ai sensi della normativa in vigore alla data di presentazione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. E' autorizzato un periodo di sperimentazione di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la vendita e l'uso del biodiesel, sia sotto forma di miscele con percentuale superiore al 5 per cento, sia allo stato puro. Il regolamento di cui all'articolo 2 è modificato in presenza di eventuali risultanze negative della sperimentazione. In caso contrario le autorizzazioni alla vendita e all'uso del biodiesel si intendono definitive.
4. Sono abrogate le l.r. 15 maggio 1991, n. 11 e 25 luglio 1997, n. 45, nonché il titolo III della l.r. 5 aprile 1994, n. 12 e la lettera a) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10.
5. Le disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 2 sostituiscono le diverse previsioni dei regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali.
6. Per quanto non previsto si applicano le norme del d.lgs. 32/1998 e successive modificazioni.