Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 24 luglio 2002, n. 16
Titolo:Modifiche alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 concernente: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".
Pubblicazione:( B.U. 08 agosto 2002, n. 88 )
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Disposizioni generali

Sommario




Art. 1

1. Le tabelle "A" e "B" allegate alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20, come sostituite entrambe dall'articolo 2 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23 ed ancora modificate dall'articolo 1, comma 2, della l.r. 28 dicembre 1995, n. 67 e dall'articolo 46, comma 10, della l.r. 2 settembre 1996, n. 38, sono sostituite dalle tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 20/1984 è aggiunto il seguente:
"Art. 2 bis
La misura delle indennità di cui alle tabelle "A" e "B" è adeguata ogni tre anni sulla base delle variazioni annuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, non comprensivo dei tabacchi, pubblicato dall'ISTAT nella Gazzetta ufficiale.".


Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 4 della l.r. 20/1984, come modificato dalla l.r. 23/1994, è sostituito dal seguente:
"Agli amministratori ed ai componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 2 che risiedono in comuni della regione diversi da quelli ove ha sede l'ente amministrato o l'organo collegiale di cui fanno parte è corrisposto per ogni seduta il rimborso forfettario delle spese di viaggio determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel tempo, così come riconosciuto ai dipendenti regionali per l'uso dell'auto propria, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di residenza ed il comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale. Inoltre agli stessi, qualora risiedano in comuni della regione distanti più di venticinque chilometri dal comune sede dell'ente amministrato o dell'organo collegiale, è corrisposta, per seduta, un'indennità di missione forfettaria pari a quella spettante ai dipendenti regionali con la qualifica non dirigenziale.".


Art. 4

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della l.r. 20/1984, come modificato dalla l.r. 23/1994, è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche ai componenti di nomina regionale del Comitato misto paritetico regionale per le servitù militari previsto dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898 concernente: "Nuova regolamentazione delle servitù militari'.".


Art. 5

1. Il secondo comma dell'articolo 5 della l.r. 20/1984 è sostituito dal seguente:
"Ai componenti del comitato regionale per il territorio che, nell'esercizio di attività istruttorie, si rechino fuori dal comune ove ha sede il comitato, spettano un'indennità di missione forfettaria per ogni sopralluogo e il rimborso delle spese di viaggio tra il comune di residenza e quello ove si effettua il sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 4.".


Art. 6

1. Il comma 2 dell'articolo 80 della l.r. 22 luglio 1997, n 44 è abrogato.

Art. 7

1. Le indennità previste dalla presente legge spettano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Allegati

Tabella A in formato Pdf

Allegati

Tabella B in formato Pdf