Leggi e regolamenti regionali
Estremi del documento | Vai al testo vigente |Iter della legge


Atto:LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 21
Titolo:

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 25 luglio 2001, n. 17 "Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati"

Pubblicazione:(B.u.r. 14 novembre 2002, n. 120)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:

Abrogata dall'art. 19, l.r. 28 luglio 2022, n. 18.
Ai sensi dell'art. 18, l.r. 28 luglio 2022, n. 18, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, le disposizioni della stessa legge regionale si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Testo della l.r. 6 novembre 2002, n. 21, alla data di promulgazione della l.r. 28 luglio 2022, n. 18


Sommario




Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 25 luglio 2001, n. 17 č sostituito dal seguente:
"3. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono aumentati con delibera della Giunta regionale per i soggetti residenti nelle regioni confinanti con le Marche, nei limiti degli importi da queste applicati, salvo apposite convenzioni tra la Regione Marche e le Regioni confinanti volte a favorire reciprocamente la raccolta e la commercializzazione dei funghi da parte dei cittadini residenti nei rispettivi territori.".


Art. 2

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 17/2001 č sostituito dal seguente:
"1. I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della l.r. 34/1987 e, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, da altri enti operanti in ambito regionale, possono consegnare il proprio tesserino ad un ente competente al fine di ottenere il vigente titolo autorizzativo in qualsiasi momento, senza alcuna scadenza temporale.".


Art. 3

1. Il numero 58) (Tricholoma equestre) dell'allegato C alla l.r. 17/2001 č soppresso ed č inserito al numero 9 dell'allegato A alla medesima legge regionale.
2. Dopo il numero 8) (Amanita caesarea) dell'allegato C alla l.r. 17/2001 č inserito il numero 8 bis) (Amanita ovoidea).
3. Dopo il numero 2) (Amanita muscaria) dell'allegato B alla l.r. 17/2001 č inserito il numero 2 bis) (Amanita proxima).