Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 19 maggio 1975, n. 32
Titolo:Istituzione del comitato di coordinamento dell'attività degli Enti ospedalieri.
Pubblicazione:(B.u.r. 19 maggio 1975, n. 26)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:Abrogata dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' istituito il comitato regionale per il coordinamento dell'attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dipendenti e degli enti ospedalieri con l'attività programmatoria della Regione per l'assistenza sanitaria regionale.
Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 2

Il comitato di cui all'articolo precedente ha competenza in ordine alle questioni attinenti i servizi sanitari e in particolare all'attività degli enti mutualistici, sulle quali esprime parere agli organi decisionali dello Stato e della Regione, ai sensi dell'art. 20 del D.L. 8.7.1974, n. 264, convertito in legge 17.8.1974, n. 386.

Art. 3

Il comitato è costituito da:
- due rappresentanti la commissione consiliare competente di cui uno della minoranza;
- quattro rappresentanti le mutue dei lavoratori dipendenti (Inam, Enpas, Inadel, Enpdedp), designati dai rispettivi enti mutualistici;
- quattro rappresentanti le mutue dei lavoratori autonomi, designati dalle rispettive organizzazioni regionali;
- quattro rappresentanti l'associazione regionale ospedali marchigiani, designati dall'Arom;
- due rappresentanti le amministrazioni provinciali designati dalla UPI;
- sei rappresentanti le amministrazioni comunali designati dalla ANCI;
- sei rappresentanti i sindacati maggiormente rappresentativi (tre dei lavoratori dipendenti e tre dei lavoratori autonomi), designati dalle segreterie confederali regionali;
- un direttore sanitario degli ospedali, designato dall'Anmod;
- un direttore amministrativo degli ospedali, designato dal Sideo;
- un esperto in materia sanitaria dell'ufficio programma della Regione, designato dalla giunta;
- due funzionari dell'assessorato regionale alla sanità e sicurezza sociale, designati dalla giunta;
- un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei medici;
- un rappresentante designato dagli ordini provinciali dei farmacisti.

La funzione di segretario è svolta da uno dei funzionari dell'assessorato.
Il comitato è presieduto dall'assessore alla sanità e sicurezza sociale della Regione e si riunisce in via ordinaria quattro volte all'anno oppure, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le convocazioni debbono pervenire ai componenti il comitato almeno 5 giorni prima della data della riunione e debbono contenere gli argomenti all'ordine del giorno.