Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1
Titolo:Modifica della Legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: "Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea.
Pubblicazione:(B.u.r. 6 febbraio 2003, n. 12)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:ISTRUZIONE - FORMAZIONE
Materia:Formazione professionale

Sommario




Art. 1

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente:
"1bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:
a) in corso d'anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle Province a seguito del loro mancato raggiungimento dell'obiettivo pre-fissato o nel caso in cui, avendo solo alcune Province raggiunto l'obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;
b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più Province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)".