Leggi e regolamenti regionali
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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 24 marzo 2003, n. 7
Titolo:Norme di attuazione della legge regionale 24 luglio 2002, n.15, in materia di razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione.
Pubblicazione:(B.U. 3 aprile 2003, n. 32)
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogato dall'art. 24, r.r. 20 luglio 2004, n. 5.

Sommario





1. Le norme del presente regolamento attuano le disposizioni della legge regionale 24 luglio 2002, n. 15, di seguito definita legge.


1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento si intendono per:
a) carburanti: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;
b) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, composto da:
1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
2) uno o più contatori o misuratori;
3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
4) le tubazioni che li connettono;
c) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
d) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
e) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;
f) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;
g) impianto di distribuzione di carburante per natanti da diporto e avio ad uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili;
h) impianto di distribuzione di carburante esente da accisa per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio per autotrazione a tassazione agevolata;
i) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari nella misura massima di 25 metri cubi. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura. I serbatoi devono essere interrati;
l) trasferimento: il mutamento di sede dell'impianto senza mutamento di tipologia;
m) superficie totale (ST): l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;
n) superficie coperta (SC): la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra;
o) indice di copertura: il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori;
p) altezza massima: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.



1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
a) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti, nonché da locali destinati agli addetti e da self-service pre-pagamento o post-pagamento;
b) stazione di rifornimento: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service pre-pagamento o post pagamento;
c) chiosco: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli;
d) punto isolato o appoggiato: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

2. Gli impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari per gli utenti.
3. Gli impianti di cui al comma 1 sono identificati mediante un codice assegnato dalla struttura regionale competente.


1. Un impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione provoca intralcio al traffico nello svolgimento della sua attività quando, nel tratto di sede stradale ad esso prospiciente dove la circolazione avvenga in un solo o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della strada stessa, chi deve effettuare il rifornimento o il travaso di carburanti sia costretto ad arrestarsi sulla carreggiata.


1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento, si considera centro abitato quello delimitato dal Comune ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.


1. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento, il territorio comunale viene ripartito nelle seguenti quattro zone omogenee:
a) zona 1 (zona A di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio comunale interessata da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi per tali caratteristiche parte integrante degli agglomerati stessi;
b) zona 2 (zone B e C di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio comunale parzialmente o totalmente edificata, diversa dalla zona A, nonché quella destinata a nuovi complessi insediativi; si considera parzialmente edificata la zona in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nella quale la densità territoriale non sia superiore a 1,5 metri cubi per metro quadrato; la parte del territorio destinata a nuovi complessi insediativi è quella inedificata o nella quale l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità sopra riportati;
c) zona 3 (zone D ed F di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, nonché la parte del territorio destinata ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
d) zona 4 (zona E di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968): la parte del territorio destinata ad usi agricoli, esclusa quella in cui, fermo restando il carattere agricolo della stessa, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come una diversa zona classificata ai sensi del presente comma.

2. Ai fini dell'applicazione della legge e del presente regolamento il territorio comunale non può essere ripartito in zone o sottozone diverse da quelle elencate nel comma 1.


1. Ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dallo stesso:
Tipo di impianto Zona 2 Zona 3 Zona 4
Stazione di servizio 1000 mq 1500 mq 2500 mq
Stazione di rifornimento 1000 mq 1000 mq 1500 mq

2. Per i nuovi impianti da realizzare nei Comuni privi di impianto o con un solo impianto ricompresi nel territorio di una comunità montana e nelle frazioni prive di impianti ricomprese nel medesimo territorio che distano almeno 7 chilometri dall'impianto più vicino, le superfici minime di cui al comma 1 sono ridotte della metà per le zone 3 e 4 e di due terzi per la zona 2.


1. Le autorizzazioni all'installazione e al trasferimento di impianti di distribuzione di benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione sono rilasciate per impianti dotati almeno di benzine e gasolio e di self-service pre-pagamento e nel rispetto delle superfici minime di cui all'articolo 7 e delle distanze di cui all'articolo 12.
2. Non sono ammessi:
a) nuovi impianti, trasferimenti e modifiche in zona 1;
b) nuovi impianti e trasferimenti di impianti classificati come chiosco;
c) nuovi impianti, trasferimenti e modifiche di impianti classificati come punto isolato o appoggiato.

3. Gli impianti di cui al comma 2, esistenti e compatibili, possono essere adeguati alle norme di sicurezza e ambientali.


1. Sono soggette ad autorizzazione le seguenti modifiche:
a) aggiunta di nuovi carburanti;
b) installazione di self-service pre-pagamento o post-pagamento;
c) aumento del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
d) aggiunta di nuovi distributori.

2. Sono soggette a comunicazione le seguenti modifiche:
a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione, per carburanti già autorizzati;
b) sostituzione del tipo di carburante già autorizzato nei distributori installati;
c) diminuzione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
d) eliminazione di distributori o di carburanti già autorizzati;
e) estensione ad altri carburanti del self-service pre-pagamento esistente.

3. L'autorizzazione alle modifiche di cui al comma 1, lettera a), è concessa nel rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 12 e delle superfici minime di cui all'articolo 7. L'autorizzazione alle modifiche di cui al comma 1, lettera b), è concessa nel rispetto delle superfici minime di cui all'articolo 7, comma 1.


1. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, lettera a), è trasmessa al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva attestante:
a) le generalità del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori;
b) le caratteristiche dell'area sulla quale viene localizzato l'impianto;
c) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
d) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

2. La domanda di cui al comma 1 è corredata di:
a) relazione tecnica sulle caratteristiche dell'impianto e sui materiali usati, con particolare riguardo alle pavimentazioni, alle recinzioni, alla sistemazione del terreno e alle alberature previste;
b) planimetria in scala 1:2.000 e 1:100 relativa al progetto dell'impianto;
c) perizia giurata redatta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) elaborati tecnici necessari per il rilascio della concessione edilizia ai sensi della normativa vigente;
e) atto attestante la disponibilità dell'area, in originale o copia autentica;
f) documentazione fotografica a colori dell'area interessata.

3. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b), e) e d), alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 del presente articolo, nonché la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo.
4. Il Comune valuta congiuntamente l'aspetto commerciale e l'aspetto urbanistico, ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti.
5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai competenti uffici finanziari e all'ente proprietario della strada.


1. Le domande di cui all'articolo 10, complete della documentazione richiesta, sono valutate secondo l'ordine cronologico della loro presentazione.
2. In presenza di più richieste presentate nello stesso giorno per nuovi impianti, trasferimenti o modifiche con GPL e metano, si tiene conto del seguente ordine di priorità:
a) maggiore distanza da altro impianto esistente o autorizzato;
b) maggior numero di prodotti petroliferi richiesti;
c) maggior numero di attività connesse.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Comune accerta che nello stesso giorno non siano state presentate in Comuni limitrofi domande relative ad impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione da realizzare ad una distanza inferiore a quella minima di cui all'articolo 12. In caso positivo, le domande concorrenti sono esaminate dai Comuni interessati in sede di conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.


1. Le autorizzazioni per l'installazione ed il trasferimento di impianti di distribuzione di benzine e gasolio sono rilasciate nel rispetto delle seguenti distanze da altri impianti, eroganti i medesimi prodotti, in funzione o già autorizzati, misurate sul percorso più breve:
a) almeno 500 metri nei centri abitati;
b) almeno 2,5 chilometri fuori dai centri abitati;
c) almeno 15 chilometri, sulla stessa direttrice di marcia, sulle seguenti strade:
1) SS 4 R.A. Ascoli - Porto D'Ascoli;
2) E78 Grosseto - Fano e variante SS 3 Flaminia da Calmazzo a Ponte Riccioli;
3) SS 76 della Val d'Esino;
4) SS 77 della Val di Chienti.

2. Le autorizzazioni per l'installazione, il trasferimento e le modifiche degli impianti di distribuzione di GPL e metano sono rilasciate purché gli impianti medesimi distino almeno 4 chilometri, misurati sul percorso più breve, da altri impianti in funzione o già autorizzati eroganti lo stesso carburante richiesto. Sulle strade di cui al comma 1, lettera c), GPL e metano sono autorizzati ad una distanza di almeno 15 chilometri, sulla stessa direttrice di marcia, da altro impianto in funzione o già autorizzato erogante lo stesso carburante.


1. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.
2. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, in cui la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del d.lgs. 285/1992, gli edifici relativi ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelli esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal codice della strada.
3. All'interno delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle ubicate negli ambiti di tutela di cui agli articoli da 28 a 43 delle NTA del PPAR possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione del carburante e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici per gli utenti, con una superficie massima di 60 metri quadrati.
4. Fermo restando il rispetto delle distanze di sicurezza, gli impianti eroganti GPL o metano possono essere localizzati soltanto nelle zone 3 e 4 del territorio comunale.


1. Nelle zone 2, 3 e 4 del territorio comunale, la superficie coperta (SC) realizzabile è calcolata in relazione alla superficie totale (ST) dell'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione, secondo i seguenti parametri, anche in deroga a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge:
a) in caso di impianto con superficie fino a 2.500 metri quadrati, la SC non deve superare l'8 per cento della ST dell'impianto, con un'altezza massima degli edifici di 4,50 metri;
b) in caso di impianto con superficie superiore ai 2.500 metri quadrati, la SC non deve superare il 10 per cento della ST dell'impianto, con un massimo di 1.200 metri quadrati e con un'altezza massima degli edifici di 6,50 metri.

2. Le distanze da osservare nella costruzione degli edifici relativi alle attività accessorie degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono le seguenti:
a) 5 metri dai confini;
b) 10 metri dagli edifici esterni all'area dell'impianto.



1. Il rimborso delle spese previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge è fissato in 150 euro per ogni componente la commissione.


1. I soggetti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro debbono ottenere, per quantitativi superiori a 30 litri, l'autorizzazione al prelievo di carburanti con recipienti mobili presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata su domanda degli interessati, dal Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda è corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.
3. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, per i prelievi superiori a 30 litri, possono rifornire solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1.


1. Nel rispetto dell'orario settimanale minimo di 52 ore, il Comune, sentite le associazioni di categoria dei gestori, individua almeno tre delle fasce orarie tra quelle sottoindicate, in relazione alla tipologia degli impianti, alle caratteristiche socio economiche del territorio comunale e all'interesse dell'utenza, nelle quali vi è l'obbligo di presenza del personale addetto al servizio:
a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
b) dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30;
c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
f) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30;
g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
h) dalle ore 6,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

2. La scelta di una delle fasce orarie individuate ai sensi del comma 1 è comunicata dal gestore al Comune competente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo prescelto. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale o del ritorno dell'ora solare.
3. Il servizio notturno inizia alle ore 22,00 e termina alle ore 7,00 e può essere autorizzato per gli impianti classificati come stazioni di servizio o stazioni di rifornimento. A tal fine gli interessati presentano le relative richieste al Comune, che provvede annualmente a predisporre l'organizzazione del servizio notturno.
4. I Comuni autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per periodi non superiori a due settimane consecutive per ogni anno solare. Le ferie vengono determinate annualmente in modo da garantire l'apertura di almeno il 50 per cento degli impianti, per assicurare il servizio anche durante lo svolgimento dei turni festivi e notturni.
5. Nelle Comunità montane, purché sia garantita un'adeguata sorveglianza da parte del titolare, è possibile esercitare l'attività tramite self-service pre-pagamento senza la presenza di personale nei Comuni dotati di un solo impianto e nelle frazioni con un solo impianto distante almeno 7 chilometri dall'impianto più vicino. La scelta di tale modalità è comunicata dal titolare al Comune, il quale autorizza l'installazione dei self-service pre-pagamento, anche per i chioschi, purché l'impianto interessato sia compatibile.
6. Lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione di carburante è consentito anche nelle ore in cui gli impianti sono chiusi al pubblico.


1. Nelle domeniche, nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato i Comuni prevedono l'apertura di un numero di impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione non inferiore al 25 per cento di quelli in attività nel territorio comunale. Ove nei singoli Comuni fosse in esercizio un numero di impianti inferiore a quattro, tale percentuale è aumentata al 33 per cento, o al 50 per cento nel caso in cui fossero in attività rispettivamente tre o due impianti. Gli impianti aperti la domenica restano chiusi il giorno successivo o, se questo è festivo, il primo giorno feriale seguente. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali e per il pomeriggio del sabato.
2. Gli impianti di GPL o metano per autotrazione, nei Comuni ove sia esistente un solo impianto di GPL o metano, sono esonerati, per la sola vendita di tali carburanti, dal rispetto dei turni di riposo infrasettimanale e di chiusura festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di altri carburanti, purché vengano separate temporaneamente le attività di erogazione dei diversi carburanti.
3. Gli impianti che erogano metano o GPL, per l'impossibilità di dotarsi di self-service pre-pagamento, sono esonerati dalla chiusura nell'intervallo pomeridiano esclusivamente per la vendita di tali prodotti.
4. Gli impianti dotati di self-service post-pagamento devono osservare l'orario prescelto.


1. Il gestore degli impianti classificati come stazioni di servizio e ubicati lungo le strade indicate all'articolo 12, comma 1, lettera e), può scegliere un orario continuo dalle ore 0,00 alle ore 24,00 senza dover effettuare la turnazione e la chiusura infrasettimanale.
2. Il gestore comunica annualmente al Comune la propria scelta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo al quale è riferita.


1. È fatto obbligo ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione di esporre un cartello, di dimensioni non inferiori a 1,50 x 1,00 metri, visibile al pubblico e posizionato in prossimità degli accessi, indicante:
a) l'orario di apertura e di chiusura;
b) il giorno in cui si effettua la chiusura settimanale. In coincidenza con la chiusura degli impianti per turno festivo o per ferie devono essere indicati i due impianti aperti più vicini;
c) i prezzi praticati alla pompa dei carburanti erogati.



1. Il rilascio dell'autorizzazione per un impianto ad uso privato è subordinato alla condizione che il richiedente abbia la disponibilità di almeno otto automezzi o di almeno tre veicoli tra quelli sottoindicati:
a) macchine agricole semoventi;
b) carrelli;
c) macchine operatrici semoventi.

2. Il richiedente ha l'obbligo di aggiornare l'elenco dei mezzi che utilizzano l'impianto, comunicando al Comune gli estremi del telaio e della targa entro il 20 marzo di ogni anno.
3. L'autorizzazione è revocata quando viene omessa la comunicazione prevista al comma 2 e quando il numero complessivo dei mezzi scenda al di sotto della metà di quanto stabilito al comma 1.
4. La titolarità dell'autorizzazione non può essere trasferita ad altra ditta.
5. Le autorizzazioni per gli impianti ad uso privato, nonché quelle per gli impianti per natanti da diporto e avio ad uso pubblico e per gli impianti di distribuzione del carburante esente da accisa per motovela e motopesca sono rilasciate nel rispetto delle sole disposizioni di cui all'articolo 10, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza e di tutela ambientale.


1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 9 della legge, è costituita presso la Giunta regionale la Commissione consultiva regionale composta da:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di commercio, o suo delegato,
che la presiede;
c) un rappresentante per ogni compagnia petrolifera operante nella rete distributiva della Regione;
d) un rappresentante dell'Assopetroli;
e) un rappresentante designato congiuntamente da Distragas e Assogasliquidi;
f) un rappresentante della Federmetano;
g) un rappresentante della FAIB, uno della FIGISC e uno della FEGICA;
h) un rappresentante dell'ANCI;
i) un rappresentante dell'UPI;
l) un rappresentante dell'UNCEM.

2. La commissione dura in carica cinque anni ed è convocata dal presidente o su richiesta di almeno i due terzi dei componenti.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente.
4. La partecipazione alle riunioni della commissione è a titolo gratuito.

Art. 23

Il regolamento regionale 7 marzo 2003, n. 7 avente il medesimo oggetto, non pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Marche, è annullato.