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Atto:LEGGE REGIONALE 3 giugno 2003, n. 12
Titolo:Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.
Pubblicazione:(B.u.r. 12 giugno 2003, n. 51)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale

Sommario





1. La Regione tutela le risorse genetiche animali e vegetali del proprio territorio, in particolare quelle minacciate da erosione genetica, e gli agroecosistemi locali, anche per favorire lo sviluppo delle produzioni di qualità.


1. Ai fini della presente legge sono considerate varietà da conservazione le varietà, le razze, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi a piante ed animali:
a) autoctoni, coltivati e allevati o spontanei affini a specie coltivate o allevate;
b) non autoctoni, purché introdotti sul territorio regionale da almeno cinquanta anni, integratisi negli agroecosistemi locali, con caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela;
c) non autoctoni sviluppati per ricostituire la diversità genetica di specie coltivate le cui varietà locali siano quasi completamente scomparse;
d) non più coltivati o allevati sul territorio regionale, ma conservati presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca anche di altre regioni o Paesi, per i quali esiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

2. Sono altresì da considerare varietà da conservazione le specie animali autoctone e di interesse ittico-venatorio la cui integrità genetica viene messa a rischio dai ripopolamenti.
3. Per ambito locale si intende il territorio di "autoctonia" di una determinata risorsa genetica, ricadente nell'ambito territoriale regionale.


1. E' istituito il Repertorio regionale del patrimonio genetico suddiviso in sezione animale e vegetale.
2. La Giunta regionale individua con le modalità di cui all'articolo 7:
a) il soggetto gestore del Repertorio;
b) i criteri e le modalità della gestione del Repertorio medesimo.



1. Sono istituite presso la Giunta regionale la Commissione tecnico-scientifica per il settore animale e la Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale, coordinate da un funzionario del servizio regionale competente in materia di agricoltura, componente di entrambe le Commissioni.
2. La Commissione tecnico-scientifica per il settore animale è composta da:
a) un funzionario del servizio regionale competente in materia di sanità veterinaria;
b) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
c) due esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche animali in agricoltura.

3. La Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale è composta da:
a) un funzionario del servizio regionale competente in materia di ambiente;
b) un rappresentante del mondo agricolo designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;
c) quattro esperti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario.

4. Le Commissioni di cui al comma 1 possono avvalersi, per competenze specifiche, di esperti esterni.
5. Le Commissioni di cui al comma 1 restano in carica per cinque anni ed eleggono nel proprio seno il presidente.
6. Per la nomina dei componenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, lettera b), si applicano le disposizioni di cui alla vigente normativa regionale in materia di nomine.
7. Le Commissioni di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Presidente della Giunta.
8. Ai componenti delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 diversi dai dipendenti regionali spetta per ogni seduta un'indennità di presenza pari a euro 50, nonché i rimborsi spese previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.


1. Le Commissioni hanno il compito di:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione della varietà da conservazione nel Repertorio regionale del patrimonio genetico;
b) stabilire, nell'ambito del regolamento, l'urgenza, la priorità e la tipologia d'intervento per ciascuna delle varietà da conservazione;
c) determinare i criteri per l'individuazione degli agricoltori custodi delle varietà da conservazione.



1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata "rete", cui possono aderire Comuni, Comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, organizzazioni, agricoltori singoli ed associati.
2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione in situ ed ex situ del materiale genetico di interesse regionale di cui all'articolo 2 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione, sia ai fini di eventuali programmi di miglioramento genetico.
3. La Regione, sulla base delle indicazioni della competente Commissione tecnico-scientifica, individua gli agricoltori custodi delle varietà da conservazione, residenti negli ambienti nei quali esse hanno sviluppato le loro specifiche e particolari proprietà.


1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta un regolamento con il quale stabilisce:
a) i criteri e le modalità per la tenuta del Repertorio regionale del patrimonio genetico di cui all'articolo 3 nel rispetto dei seguenti principi:
1) il Repertorio è organizzato in modo tale da tenere in considerazione le caratteristiche tecniche di analoghi strumenti esistenti a livello nazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;
2) le varietà e le razze di cui all'articolo 2 sono iscritte al Repertorio su richiesta della Regione, delle Province, di enti scientifici, di enti pubblici, di organizzazioni e associazioni private, di singoli cittadini;
3) le varietà da conservazione per essere iscritte al Repertorio devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola specie;
4) l'iscrizione al Repertorio è gratuita ed avviene previa acquisizione del parere favorevole espresso dalla competente Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 4;
5) il materiale iscritto al Repertorio può essere cancellato previo parere favorevole della competente Commissione tecnico-scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'articolo 2;
b) le tipologie di intervento in relazione alle differenti categorie di risorse genetiche;
c) il soggetto gestore del Repertorio del patrimonio regionale genetico;
d) le modalità specifiche di produzione, distribuzione e commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie di cui alla vigente normativa statale, agevolando la circolazione di materiale sano o risanato senza oneri per i custodi e assicurando, nel rispetto della normativa comunitaria, la distribuzione in ambito locale dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle varietà da conservazione.



1. La Regione approva, ogni triennio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge finanziaria regionale, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
2. Con il piano settoriale di cui al comma 1, la Regione:
a) provvede allo studio e al censimento su tutto il territorio regionale della biodiversità animale e vegetale;
b) favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico, sia privato, tendenti alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità autoctona di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà da conservazione;
c) assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, al miglioramento, alla moltiplicazione e alla valorizzazione delle varietà da conservazione;
d) prevede specifiche iniziative per incentivare gli agricoltori custodi.

3. In applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, approva, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando i soggetti beneficiari dei contributi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.


1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
2. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le medesime iniziative da altre leggi statali e regionali.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa è stabilita, a decorrere dall'anno 2004, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 31 dicembre 2001, n. 31, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB di competenza del bilancio di previsione per l'anno 2004 e successivi, in apposito capitolo che la giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nel Programma operativo annuale (POA).