Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 22 luglio 2003, n. 16
Titolo:

Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi.

Pubblicazione:( B.U. 31 luglio 2003, n. 69 )
Stato:Abrogata
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Boschi e foreste – Prodotti del sottobosco e tartufi - Collina e montagna
Note:

Prima modificata dall'art. 15, l.r. 28 ottobre 2003, n. 19, e dagli artt. 12 e 15, l.r. 20 gennaio 2004, n. 1, poi abrogata dall'art. 23, l.r. 3 aprile 2013, n. 5.


Sommario


Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Disciplina della tartuficoltura)
Art. 3 (Sostegno e sviluppo della tartuficoltura)
Art. 4 (Compiti e funzioni della Giunta regionale)
Art. 5 (Esercizio delle funzioni amministrative)
Art. 6 (Regolamento d'attuazione)
Art. 7 (Centro sperimentale per la tartuficoltura)
Art. 8 (Consorzi volontari e associazioni di tartuficoltori)
Art. 9 (Identificazione delle specie di tartufo)
Art. 10 (Esercizio della cerca, raccolta e coltivazione dei tartufi)
Art. 11 (Cerca e raccolta di tartufi a fini scientifici e di studio)
Art. 12 (Abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi)
Art. 13 (Permesso per la cerca e raccolta di tartufi)
Art. 14 (Autorizzazione per la cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e nelle aree protette)
Art. 15 (Periodi di cerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 16 (Divieti temporanei di cerca e di raccolta dei tartufi)
Art. 17 (Ambiti di esercizio dell'attività di cerca e di raccolta)
Art. 18 (Classificazione delle tartufaie)
Art. 19 (Riconoscimento delle tartufaie)
Art. 20 (Particolari norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi)
Art. 21 (Divieti)
Art. 22 (Vigilanza)
Art. 23 (Sanzioni)
Art. 24 (Disposizioni finanziarie)
Art. 25 (Norme transitorie)
Art. 26 (Abrogazioni)



1. La Regione promuove lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione del tartufo.


1. La presente legge disciplina la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati in armonia con i principi fondamentali ed i criteri generali stabiliti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di raccolta, coltivazione, lavorazione, commercio, promozione e valorizzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.


1. La Regione promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare:
a) la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone di tartufo;
b) la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura;
c) lo studio e la conoscenza dei fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo;
d) la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche nelle tartufaie controllate e coltivate;
e) la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura, oltre che la produzione di piantine micorrizate con spore di tartufi locali;
f) la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree idonee.



1. Alla Giunta regionale sono demandati i seguenti compiti:
a) definizione del sistema di certificazione e tracciabilità dei tartufi prodotti e raccolti nel territorio regionale;
b) individuazione e catalogazione delle foreste del demanio regionale ove siano presenti tartufaie controllate o coltivate e, d'intesa con gli enti competenti di cui all'articolo 5, identificazione delle tartufaie che, in tali ambiti, possono essere destinate esclusivamente a scopi di studio, sperimentazione e ricerca.



1. Le funzioni amministrative in materia di cerca e raccolta dei tartufi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale), sono attribuite alle Comunità montane per i territori di propria competenza e, per il restante territorio, con riferimento ai rispettivi ambiti amministrativi, alle Province; detti enti vengono di seguito indicati come "enti competenti".
2. Gli enti competenti di cui al comma 1 esercitano inoltre le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.


1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti gli enti competenti e acquisito il parere della competente Commissione consiliare, approva il regolamento di attuazione che definisce:
a) le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca, raccolta, lavorazione e conservazione dei tartufi;
b) le procedure e i criteri per la definizione delle modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali;
c) i criteri e le modalità per la gestione del Centro sperimentale per la tartuficoltura di cui all'articolo 7;
d) le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'abilitazione, del permesso e dell'autorizzazione di cui alla presente legge;
e) il modello di abilitazione all'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi;
f) i contenuti e le modalità dell'esame per l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi;
g) i criteri e le modalità per l'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi a fini di ricerca e di studio;
h) i criteri per l'utilizzo del fondo tariffario di cui all'articolo 24;
i) i criteri e le modalità per la richiesta ed il riconoscimento degli ambiti di riserva e delle tartufaie così come classificate dalla presente legge;
j) le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera i);
k) le lavorazioni, le tecniche di coltivazione e le cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate classificate e riconosciute ai sensi della presente legge;
l) le modalità per l'espletamento delle analisi di cui all'articolo 22;
m) la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 23;
n) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

2. Il regolamento di attuazione riporta altresì le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie di tartufo che è possibile cercare, raccogliere e coltivare nella regione.
3. Aggiornamenti del regolamento di attuazione sono apportati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.


1. Al Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione Marche con sede in Sant'angelo in Vado, di seguito denominato "Centro sperimentale per la tartuficoltura", con ambito di operatività anche di livello nazionale, sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:
a) certificazione delle piantine, micorrizate con spore di tartufo, prodotte ed impiantate nelle Marche;
b) sperimentazione di tecniche e pratiche colturali per la tartuficoltura, per la salvaguardia degli habitat naturali, per la produzione di piantine tartufigene;
c) divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica a produttori, organismi ed enti interessati alla tartuficoltura.

2. Altre funzioni e compiti, nonché i criteri e le modalità di gestione del Centro sperimentale per la tartuficoltura, sono determinati dal regolamento di attuazione.


1. I consorzi volontari di cui all'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) e successive modificazioni, debbono essere istituiti con atto pubblico e prevedere il voto pro-capite.
2. I consorzi volontari e le associazioni dei tartuficoltori possono procedere alla tabellazione delle tartufaie controllate e coltivate del territorio di competenza, secondo le modalità previste dall'articolo 19.


1. I tartufi destinati al consumo freschi o conservati debbono appartenere ad uno dei generi e specie indicati dalla legge 752/1985.
2. In caso di dubbio o contestazione, l'accertamento delle specie in base alle caratteristiche botaniche ed organolettiche è svolto dal Centro sperimentale per la tartuficoltura e dagli enti individuati dal regolamento di attuazione.


1. La cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 12 e del permesso di cui all'articolo 13.
2. Gli enti competenti, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione determinano modalità e tempi per esercitare la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi.
3. L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona abilitata.
4. La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate:
a) durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole;
b) nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate;
c) quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno.

5. La cerca e la raccolta di tartufi nelle tartufaie ricomprese nel demanio forestale è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.
6. I conduttori di tartufaie controllate o coltivate, per l'esercizio della cerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell'abilitazione e del permesso annuale, nonché dall'eventuale autorizzazione di cerca e raccolta previsti dalla presente legge.


1. I soggetti che ne hanno titolo possono essere autorizzati dagli enti competenti alla cerca e alla raccolta dei tartufi e di tutti i funghi ipogei per scopi scientifici e di studio, secondo le modalità previste al riguardo dal regolamento di attuazione, anche in deroga al periodo ed alle modalità stabilite con la presente legge.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 13.


1. L'abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dagli enti competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione che determina anche i casi e le modalità di sospensione o di revoca dell'abilitazione stessa.
2. L'abilitazione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, ha validità sull'intero territorio nazionale, escluse le tartufaie coltivate o controllate.
3. Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al superamento di una prova d'esame volta ad accertare la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di cerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa, con particolare riferimento all'esperienza ed alla capacità pratica dell'interessato.
4. L'abilitazione è concessa senza la prevista prova d'esame ai soggetti che esercitano la cerca e la raccolta dei tartufi a fini di studio e scientifici.
5. Spetta agli enti competenti l'istituzione delle commissioni d'esame che dovranno essere presiedute da un designato dell'ente stesso e costituite da un funzionario esperto, designato dalla Giunta regionale e da un esperto designato dagli organismi di cui all'articolo 8. Le commissioni possono essere integrate con la presenza di un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
6. Le abilitazioni già rilasciate all'entrata in vigore della presente legge si intendono valide; vanno comunque rinnovate per essere adeguate alle nuove disposizioni, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione.


1. Il permesso di cerca e raccolta di tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale per l'importo fissato al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa di cui al comma 1 va effettuato a favore della Regione Marche entro il 31 gennaio dell'anno solare a cui si riferisce, e comunque prima di esercitare le attività di cerca e raccolta; il titolo di permesso rilasciato a seguito del pagamento di cui al comma 1 verrà definito ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6.
3. Il permesso di cerca e raccolta di tartufi ha validità annuale per l'intero territorio regionale.
4. Gli introiti della tassa di cui al comma 1 vengono ripartiti dalla Giunta regionale nella misura:
a) del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione;
b) del 20 per cento tra le Province, sulla base di indici stabiliti dall'UPI d'intesa con la Regione;
c) del restante 10 per cento alla Regione.

5. Le somme introitate ai sensi del comma 4 saranno utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente legge, in particolare per le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base delle disposizioni previste al riguardo dal regolamento di attuazione.


1. Gli enti competenti rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. Nel caso di tartufaie ricomprese nell'ambito amministrativo di due o più enti competenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la prevalenza della tartufaia.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta del tartufo prevalente, da indicare espressamente nell'atto autorizzatorio.
3. E' fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite a periodi predeterminati.
4. Entro il 20 settembre di ogni anno gli enti competenti con riferimento al territorio amministrato, stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo.Qualora una foresta ricada nell'ambito amministrativo di due o più enti competenti, il numero massimo di autorizzazioni annuali è determinato d'intesa tra gli enti stessi.
5. Alla determinazione di cui al comma 4 va data la massima diffusione e pubblicità.
6. L'autorizzazione è concessa, prioritariamente, su proposta degli organismi di cui all'articolo 8, nominativamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare, ad eccezione dei conduttori a qualsiasi titolo di tartufaie controllate o coltivate.
7. Per la specifica cerca e raccolta del tartufo albidum Pico o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale denominata "Cesane" potranno essere rilasciati permessi oltre il numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo.


1. La cerca e la raccolta dei tartufi sono consentite solamente nei periodi indicati nella tabella allegata alla presente legge. In presenza di particolari situazioni climatiche, gli enti competenti possono stabilire variazioni ai periodi indicati nella suddetta tabella, con validità limitata all'anno in cui viene assunta la decisione, purché non ne derivi danno alla capacità riproduttiva della specie.
2. Le variazioni al calendario di cerca e raccolta, che comunque non possono mai anticipare l'apertura, sono deliberate sentite le categorie interessate e previo parere del Centro sperimentale per la tartuficoltura.
3. Alle variazioni del calendario di raccolta è data la massima diffusione e pubblicità.


1. Gli enti competenti possono vietare, per periodi determinati, la cerca e la raccolta dei tartufi nei territori del rispettivo ambito di competenza, qualora vi sia la comprovata possibilità di alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo, ancorché di singole specie.
2. Fatta eccezione per le tartufaie controllate o coltivate, il divieto di cui al comma 1 è subordinato al parere del Centro sperimentale per la tartuficoltura.
3. Gli enti competenti provvedono a dare la massima diffusione e pubblicità al divieto temporaneo di raccolta dei tartufi.


1. La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, così come definiti dalle vigenti normative regionali, e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito in proposito dal regolamento di attuazione.
2. I prati-pascolo, segnalati secondo le indicazioni contenute nel regolamento di attuazione della presente legge, sono da considerarsi superfici coltivate.
3. I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti; il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione.
4. I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono.
5. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti dell'autorizzazione e del permesso di cerca e raccolta tartufi, che, se richiesti, debbono essergli esibiti.


1. Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate.
2. Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi.
3. Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da riconsiderarsi anche eventuali operazioni di incremento, così come previsti dal regolamento di attuazione.
4. Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti, indicate dal regolamento di attuazione.


1. L'ente competente, su richiesta degli aventi diritto e secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate con l'obbligo di identificarle con apposite tabelle e le specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione.
2. A partire dalla data di rilascio dell'attestazione, gli aventi titolo possono riservarsi il diritto di cerca e di raccolta dei tartufi.
3. Le attestazioni hanno validità decennale e vengono rinnovate dietro presentazione di apposita richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione.
4. Le attestazioni di riconoscimento già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini e nei modi previsti dal regolamento di attuazione.
5. Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti dal regolamento di attuazione.
6. Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento.
7. Gli enti competenti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento.


1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede:
a) all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nella regione;
b) alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari:
a) la specie;
b) la zona e la data di raccolta;
c) il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria ai soli fini statistici, è redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare nell'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso del prodotto fresco utilizzato.
5. I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo, né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi", come specificato dal regolamento di attuazione.
6. Gli enti competenti provvedono, per i rispettivi territori, sulla base della carta forestale e pedologica regionali, alla redazione di una cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo.


1. E' vietata, sotto ogni forma, la commercializzazione, con la denominazione "tartufo", di specie di tartufo diverse da quelle elencate nell'articolo 2 della legge 752/1985 e successive modificazioni.
2. E' vietata nelle fiere del tartufo, inserite nel calendario delle manifestazioni fieristiche della Regione Marche, la presenza di condimenti aromatizzati con sostanze chimiche di sintesi che riproducono le caratteristiche aromatiche e olfattive del tartufo.


1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nella presente legge è esercitata dai soggetti di cui all'articolo 11 del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), nonché dalle guardie volontarie di vigilanza ecologica di cui alla l.r. 19 luglio 1992, n. 29 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
2. Le analisi dei campioni di prodotto confiscati sono effettuate dall'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), tramite il Centro sperimentale per la tartuficoltura o altro istituto o laboratorio idoneo riconosciuto, secondo le indicazioni previste dal regolamento di attuazione.


1. Ogni violazione delle norme della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati:
a) cerca e raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
b) cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da euro 258,00 a euro 2.582,00;
c) cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da euro 52,00 a euro 516,00;
d) cerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da euro 52,00 a euro 516,00;
e) cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione: da euro 52.00 a euro 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni;
f) cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
g) apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
h) commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della legge 752/1985: da euro 2.582,00 a euro 10.340,00;
i) lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della legge 752/1985: da euro 516,00 a euro 2.582,00;
j) commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da euro 516,00 a euro 5.170,00;
k) violazione del divieto di cui all'articolo 20, comma 5: da euro 2.600,00 a euro 5.170,00;
l) violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1: da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00;
m) violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 2: da euro 300,00 ad euro 1.000,00.

3. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione.
4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).


1. I proventi della tassa di concessione, di cui all'articolo 13, affluiscono al capitolo da istituirsi nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale con la denominazione "Fondo tariffario della tassa di concessione regionale per la cerca e raccolta dei tartufi" nell'ambito dell'UPB 1.01.01.
2. Nella rubrica delle uscite del bilancio di previsione regionale è istituito un capitolo corrispondente a quello indicato al comma 1 con la seguente denominazione "Spese per il riparto del Fondo tariffario della tassa di concessione regionale per la cerca e raccolta dei tartufi" nell'ambito dell'UPB 3.10.01.
3. Qualora gli stanziamenti iscritti rispettivamente, ogni anno, a carico dei capitoli indicati ai commi 1 e 2 risultassero diversi dalle somme accertate nel corso dello stesso anno si provvederà alle conseguenti compensazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio successivo.


1. Le disposizioni della presente legge assumono efficacia alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione.
2. Le tartufaie coltivate realizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge possono essere riconosciute tali indipendentemente dalla certificazione della micorrizazione di cui alla comma 4 dell'articolo 18.


1. La l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi) è abrogata.